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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 37614/2021

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6509 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), quale rappresen- tante di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- li rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R06 F501H) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempo- re rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- goni rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B11 D542C) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] (MPS) S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimata- Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Fermo in data Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 19 dicembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 1291/2014 R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione mobiliare (perfezionatosi su una somma di danaro ai sensi dell’art. 494, comma 3, c.p.c.) promosso da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., è intervenuta Sie- na [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 511 c.p.c., quale creditri- ce della società procedente.

Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile tale in- tervento e la società intervenuta ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza, chiedendone contestualmente la sospensione degli effetti.

Il giudice dell’esecuzione ha in un primo tempo disposto, con decreto, la sospensione dell’assegnazione e, successivamente, all’esito della comparizione delle parti, ha revocato il prece- dente provvedimento e ha proceduto, con ordinanza, all’assegnazione degli importi pignorati, nei limiti dei crediti ri- tenuti effettivamente sussistenti, in favore dei relativi titolari.

Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiara di aver proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ma, al contempo, ricorre nella presente sede, sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi il Ministero della Giustizia nonché [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

La società ricorrente e la società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 n. 4: nullità del provvedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 616, 617, 618 e 737 c.p.c. ».

Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 n. 4: nullità del provvedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 185, 186 bis disp. att. c.p.c.» Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 n. 4: nullità del provvedimento per violazione degli agli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. e ulteriori profili» Con il quarto motivo si denunzia «Art. 360 n. 3 c.p.c.: viola- zione ed errata applicazione degli artt. 1218 e 1224 cod. civ. in relazione alla mora ed al preammortamento; delle norme di cui alla L. n. 108/96 e delle correlate disposizioni in relazione agli interessi di mora; degli artt. 1815, 1362, 1363 e 1367 cod. civ. anche in relazione al principio di conservazione del contratto; degli artt. 1815, 1419 e 1281 cod. civ. in relazione al mancato riconoscimento agli interessi corrispettivi».

2. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, proposto avverso un’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione in sede di distribuzione delle somme pignorate.

La società ricorrente afferma di avere proposto tale ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe «carattere decisorio per quel che concerne la esclu- sione del credito relativo agli interessi di mora, come si evince dal tenore della motivazione sul punto nonché dalla assegna- Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 zione delle somme alla Segoni e dalla declaratoria di estinzio-Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 ne della procedura esecutiva».

Si tratterebbe, a suo avviso, di un provvedimento adottato in forma di ordinanza ma con con- tenuto sostanziale di sentenza in relazione ad una opposizione agli atti esecutivi (opposizione che si pretende introdotta, a quanto pare di comprendere, dalla società creditrice proce- dente, in relazione al credito nei suoi confronti dedotto a fon- damento dell’intervento operato dalla ricorrente in sua sosti- tuzione ai sensi dell’art. 511 c.p.c.).

Tale assunto è manifestamente destituito di fondamento.

Con il provvedimento impugnato, infatti, il giudice dell’esecuzione: da una parte si è limitato a valutare la fonda- tezza dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitri- ce [OSCURATO:SOCIETA]., al solo scopo di decidere in ordine alla relativa richiesta cautelare di sospensione dell’assegnazione delle somme pignorate; dall’altra parte, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione (e contestualmente assegnato il termine per l’instaurazione del giudizio di merito, con riguardo alla predetta opposizione), nel procedere alla definitiva assegnazione degli importi pignorati (ed alla conseguente chiusura del processo esecutivo, qualifi- cata con formula verbale impropria in termini di “estinzione”), ha determinato le somme spettanti a ciascun creditore (pro- cedente e intervenuti, ivi incluse quelle spettanti alla società intervenuta in sostituzione della procedente ai sensi dell’art.511 c.p.c.), tenendo conto delle osservazioni e delle contesta- zioni sollevate in proposito dalle parti stesse, al di fuori di qualunque opposizione, conformemente a quanto previsto da- gli artt. 510 e 512 c.p.c.: non ha, quindi, assunto alcuna deci- sione definitiva in ordine ad una opposizione agli atti esecuti- vi.

Si tratta, dunque, di un provvedimento relativo al processo esecutivo, che esaurisce i suoi effetti nell’ambito di detto pro- Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 cesso e, segnatamente, di un provvedimento che risolve (in Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 via sommaria e provvisoria) le controversie insorte in sede di distribuzione tra le parti del processo esecutivo stesso, corret- tamente adottato dal giudice dell’esecuzione nella forma dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., provvedimento che, per espresso disposto di tale ultima disposizione, è impu- gnabile esclusivamente nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c., cioè con l’opposizione agli atti esecutivi.

Di conseguenza, è escluso che avverso lo stesso sia proponibi- le il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost..

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Le spese spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. vanno distratte in favore del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole, rispettivamente, in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avvoca- to [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 [OSCURATO:SOCIETA]., ed in complessivi € 6.000,00, oltre Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 spese prenotate a debito, per il Ministero della Giustizia.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6509 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), quale rappresen- tante di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- li rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R06 F501H) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempo- re rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]- goni rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71B11 D542C) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] (MPS) S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimata- Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Fermo in data Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 19 dicembre 2019 nel procedimento iscritto al n. 1291/2014 R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 16 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione mobiliare (perfezionatosi su una somma di danaro ai sensi dell’art. 494, comma 3, c.p.c.) promosso da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., è intervenuta Sie- na [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 511 c.p.c., quale creditri- ce della società procedente. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile tale in- tervento e la società intervenuta ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza, chiedendone contestualmente la sospensione degli effetti. Il giudice dell’esecuzione ha in un primo tempo disposto, con decreto, la sospensione dell’assegnazione e, successivamente, all’esito della comparizione delle parti, ha revocato il prece- dente provvedimento e ha proceduto, con ordinanza, all’assegnazione degli importi pignorati, nei limiti dei crediti ri- tenuti effettivamente sussistenti, in favore dei relativi titolari. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. dichiara di aver proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ma, al contempo, ricorre nella presente sede, sulla base di quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi il Ministero della Giustizia nonché [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La società ricorrente e la società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 n. 4: nullità del provvedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 616, 617, 618 e 737 c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 n. 4: nullità del provvedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 185, 186 bis disp. att. c.p.c.» Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 n. 4: nullità del provvedimento per violazione degli agli artt. 615, 617 e 618 c.p.c. e ulteriori profili» Con il quarto motivo si denunzia «Art. 360 n. 3 c.p.c.: viola- zione ed errata applicazione degli artt. 1218 e 1224 cod. civ. in relazione alla mora ed al preammortamento; delle norme di cui alla L. n. 108/96 e delle correlate disposizioni in relazione agli interessi di mora; degli artt. 1815, 1362, 1363 e 1367 cod. civ. anche in relazione al principio di conservazione del contratto; degli artt. 1815, 1419 e 1281 cod. civ. in relazione al mancato riconoscimento agli interessi corrispettivi». 2. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, proposto avverso un’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione in sede di distribuzione delle somme pignorate. La società ricorrente afferma di avere proposto tale ricorso, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto l’ordinanza impugnata avrebbe «carattere decisorio per quel che concerne la esclu- sione del credito relativo agli interessi di mora, come si evince dal tenore della motivazione sul punto nonché dalla assegna- Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 zione delle somme alla Segoni e dalla declaratoria di estinzio-Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 ne della procedura esecutiva». Si tratterebbe, a suo avviso, di un provvedimento adottato in forma di ordinanza ma con con- tenuto sostanziale di sentenza in relazione ad una opposizione agli atti esecutivi (opposizione che si pretende introdotta, a quanto pare di comprendere, dalla società creditrice proce- dente, in relazione al credito nei suoi confronti dedotto a fon- damento dell’intervento operato dalla ricorrente in sua sosti- tuzione ai sensi dell’art. 511 c.p.c.). Tale assunto è manifestamente destituito di fondamento. Con il provvedimento impugnato, infatti, il giudice dell’esecuzione: da una parte si è limitato a valutare la fonda- tezza dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitri- ce [OSCURATO:SOCIETA]., al solo scopo di decidere in ordine alla relativa richiesta cautelare di sospensione dell’assegnazione delle somme pignorate; dall’altra parte, una volta esclusa la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione (e contestualmente assegnato il termine per l’instaurazione del giudizio di merito, con riguardo alla predetta opposizione), nel procedere alla definitiva assegnazione degli importi pignorati (ed alla conseguente chiusura del processo esecutivo, qualifi- cata con formula verbale impropria in termini di “estinzione”), ha determinato le somme spettanti a ciascun creditore (pro- cedente e intervenuti, ivi incluse quelle spettanti alla società intervenuta in sostituzione della procedente ai sensi dell’art.511 c.p.c.), tenendo conto delle osservazioni e delle contesta- zioni sollevate in proposito dalle parti stesse, al di fuori di qualunque opposizione, conformemente a quanto previsto da- gli artt. 510 e 512 c.p.c.: non ha, quindi, assunto alcuna deci- sione definitiva in ordine ad una opposizione agli atti esecuti- vi. Si tratta, dunque, di un provvedimento relativo al processo esecutivo, che esaurisce i suoi effetti nell’ambito di detto pro- Ric. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 cesso e, segnatamente, di un provvedimento che risolve (in Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 via sommaria e provvisoria) le controversie insorte in sede di distribuzione tra le parti del processo esecutivo stesso, corret- tamente adottato dal giudice dell’esecuzione nella forma dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., provvedimento che, per espresso disposto di tale ultima disposizione, è impu- gnabile esclusivamente nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c., cioè con l’opposizione agli atti esecutivi. Di conseguenza, è escluso che avverso lo stesso sia proponibi- le il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost.. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Le spese spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. vanno distratte in favore del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li- quidandole, rispettivamente, in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avvoca- to [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 6509/2020 Numero sezionale 10178/2021 [OSCURATO:SOCIETA]., ed in complessivi € 6.000,00, oltre Numero di raccolta generale 37614/2021Data pubblicazione 30/11/2021 spese prenotate a debito, per il Ministero della Giustizia. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 6509/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b
Sentenza Cassazione n. 37614/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris