CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06350/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6338/2025 R.G. tra le parti: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -resistente- Richiesta d’ufficio, ex art. 45, 4° co., c.p.c., di regolamento di competenza, effettuata con ordinanza del Tribunale di Alessandria n. 1555/2024 depositata il 03/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1) Su ricorso depositato in data 12/4/2023 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., il Tribunale di Torino, con decreto n. 3112/2023, emesso il 28/4/2023, ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di garante e socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di € 14.179,86, oltre interessi nella misura convenzionale dal giro in sofferenza sino al saldo. La ricorrente ha richiesto e ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo quale saldo debitore del conto corrente bancario n. 005/003060 acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso la Filiale di [OSCURATO:PERSONA], di cui il signor [OSCURATO:PERSONA] risultava garante in virtù di fideiussione omnibus rilasciata il 18/7/2017. Con atto di citazione notificato in data 19/6/2023, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Torino opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Vercelli, quale foro del consumatore, per essere egli residente nel Comune di Villadeati (AL), rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Vercelli. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle eccezioni e delle domande formulate dall’opponente, e in particolare la qualità di consumatore del signor Baldini. Con sentenza n. 2065/2024, depositata il 4/4/2024, il Tribunale di Torino, ravvisando la qualità di consumatore del signor Baldini, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Alessandria quale Foro del Consumatore e ha revocato pertanto il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alla parte più diligente termine di tre mesi per la riassunzione della causa. Con comparsa notificata il 27/6/2024, [OSCURATO:PERSONA] ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria, chiedendo, previo accertamento del proprio diritto di credito, di condannare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in proprio favore della somma di € 14.179,86. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, nuovamente eccependo l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vercelli, rilevando come il Comune di Villadeati (AL), presso il quale egli risiede, pur risultando in Provincia di Alessandria, soggiaccia appunto alla competenza territoriale del Tribunale di Vercelli. 2)Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 3/3/2025, dato atto che la sentenza del Tribunale di Torino n. 2065/2024 non è stata impugnata nei termini di legge, ravvisata l’erroneità - seppur frutto di un probabile errore materiale compiuto dal Giudice rimettente - dell’indicazione, contenuta nella predetta sentenza, del Tribunale di Alessandria quale Tribunale territorialmente competente in virtù del Foro del Consumatore, per essere il Comune di Villadeati, presso il quale [OSCURATO:PERSONA] risiede, in Provincia di Alessandria, ma sotto la competenza territoriale del Tribunale di Vercelli, e- ritenuto pertanto necessario, in difetto di un accordo tra le parti su una diversa definizione del giudizio, richiedere d’ufficio il regolamento di competenza indicando come Tribunale territorialmente competente il Tribunale di Vercelli, ha rimesso il fascicolo alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 47, co. 4, c.p.c., affinché indichi il Tribunale territorialmente competente. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., affermando di ritenere conforme alla legge la rimessione d’ufficio da parte del Tribunale di Alessandria. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato osservazioni, chiedendo che sia affermata la competenza del Tribunale di Vercelli. [OSCURATO:PERSONA] 1) Premesso che di regola il foro del consumatore è esclusivo ed inderogabile (p. es. Cass. n. 1951 del 2018) e che il Baldini, convenuto in giudizio, riveste incontestatamente detta qualità, va dichiarata la competenza del Tribunale di Vercelli, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. P.Q.M La Corte accoglie la richiesta di regolamento di competenza e pertanto dichiara la competenza del Tribunale di Vercelli, riservando le spese al merito. Così deciso in Roma il g