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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07186/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefaite le conclusioni del PG i cjyt ec)t t'Ait,Get_exk; J >4 14.'-e--n ct-t( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 15 maggio 2023 il Tribunale di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la riduzione di pena prevista in caso di mancata proposizione della impugnazione avverso una sentenza emessa in rito abbreviato e il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 1.1 In motivazione, quanto al primo profilo si rileva che la sentenza del 24 giugno 2022 (oggetto della richiesta difensiva) è divenuta irrevocabile in data 7 novembre 2022 e pertanto non può ritenersi applicabile la previsione di legge (art.442 comma 2 bis cod,proc.pen.) introdotta, sul tema, dal d.lgs. n.150 del 2022 (con data di vigenza al 30.12.2022).

Quanto al secondo profilo si rileva che non sussiste in fatto il presupposto della medesimezza del disegno criminoso tra le diverse violazioni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla domanda di riduzione della pena inflitta con la sentenza emessa il 24 giugno 2022.

Secondo la difesa, che non contesta la data (7 novembre 2022) del passaggio in giudicato della sentenza, la norma di favore sarebbe comunque applicabile, in ragione della necessità di ritenere 'vigente' il d.lgs. n.150 del 2022 non dal 30 dicembre 2022 ma dalla data del 10 ottobre 2022. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della applicazione della continuazione.

Secondo la difesa vi erano tutti gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza per la deducibilità del medesimo disegno criminoso.

In particolare, si osserva che le condotte di reato sono accomunate dalla volontà del Reccia di prendere parte a un determinato sodalizio mafioso.

Non poteva ritenersi decisivo, al fine di escludere la comune radice ideativa, il lungo periodo detentivo intercorso tra il 2012 e il 2020.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo motivo il Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espresso da Sez.

I n. 16054 del 10.3.2023, rv 284545 secondo cui la applicabilità della nuova disposizione di cui all'art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. si verifica solo lì dove la decisione di condanna emessa in rito abbreviato sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, e dunque dopo il 30 dicembre del 2022 (in ragione del dfferimento della originaria data di prevista vigenza), senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale (decisione così massinnata: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale).

Nel caso in esame è pacifico che Ma data di irrevocabilità della sentenza è antecedente al 30 dicembre del 2022. 3.2 Quanto al secondo motivo le doglianze difensive sono parimenti infondate.

Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio prù mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) .

Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.3 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.

Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prel'issato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.4 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez.

Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al moinnento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.5 Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente ai detti principi di diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che il descritto intervallo temporale (pari ad otto anni) tra le plurime condotte di partecipazione alla associazione di stampo mafioso (seppur medesima) crea una obiettiva cesura di tipo ideativo tra le diverse condotte, aspetto che rende non riconoscibile la continuazione.

Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefaite le conclusioni del PG i cjyt ec)t t'Ait,Get_exk; J >4 14.'-e--n ct-t( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 maggio 2023 il Tribunale di Napoli - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la riduzione di pena prevista in caso di mancata proposizione della impugnazione avverso una sentenza emessa in rito abbreviato e il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 1.1 In motivazione, quanto al primo profilo si rileva che la sentenza del 24 giugno 2022 (oggetto della richiesta difensiva) è divenuta irrevocabile in data 7 novembre 2022 e pertanto non può ritenersi applicabile la previsione di legge (art.442 comma 2 bis cod,proc.pen.) introdotta, sul tema, dal d.lgs. n.150 del 2022 (con data di vigenza al 30.12.2022). Quanto al secondo profilo si rileva che non sussiste in fatto il presupposto della medesimezza del disegno criminoso tra le diverse violazioni. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla domanda di riduzione della pena inflitta con la sentenza emessa il 24 giugno 2022. Secondo la difesa, che non contesta la data (7 novembre 2022) del passaggio in giudicato della sentenza, la norma di favore sarebbe comunque applicabile, in ragione della necessità di ritenere 'vigente' il d.lgs. n.150 del 2022 non dal 30 dicembre 2022 ma dalla data del 10 ottobre 2022. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della applicazione della continuazione. Secondo la difesa vi erano tutti gli indicatori richiesti dalla giurisprudenza per la deducibilità del medesimo disegno criminoso. In particolare, si osserva che le condotte di reato sono accomunate dalla volontà del Reccia di prendere parte a un determinato sodalizio mafioso. Non poteva ritenersi decisivo, al fine di escludere la comune radice ideativa, il lungo periodo detentivo intercorso tra il 2012 e il 2020. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al primo motivo il Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espresso da Sez. I n. 16054 del 10.3.2023, rv 284545 secondo cui la applicabilità della nuova disposizione di cui all'art.442 comma 2 bis cod.proc.pen. si verifica solo lì dove la decisione di condanna emessa in rito abbreviato sia divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, e dunque dopo il 30 dicembre del 2022 (in ragione del dfferimento della originaria data di prevista vigenza), senza che da ciò derivi dubbio alcuno di legittimità costituzionale (decisione così massinnata: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale). Nel caso in esame è pacifico che Ma data di irrevocabilità della sentenza è antecedente al 30 dicembre del 2022. 3.2 Quanto al secondo motivo le doglianze difensive sono parimenti infondate. Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio prù mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.3 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prel'issato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838). 3.4 Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al moinnento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.5 Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente ai detti principi di diritto e non appare inficiata da evidenti vizi logici, dato che il descritto intervallo temporale (pari ad otto anni) tra le plurime condotte di partecipazione alla associazione di stampo mafioso (seppur medesima) crea una obiettiva cesura di tipo ideativo tra le diverse condotte, aspetto che rende non riconoscibile la continuazione. Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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