CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa AntoniettaPicardi, che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza delG.U.P del Tribunale di Firenze che all’esito di rito abbreviato aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per i reati di bancarotta fraudolenta documentale a lui contestatiai capi 2, 6, 10 e 18 dell’imputazione in qualità di amministratore di diritto, in realtàsemplice prestanome secondo la ricostruzione accusatoria, di molteplici società inattive oindebitate, che avrebbero poi presentato false dichiarazioni di crediti IVA da cedere a terzi.2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo doloso richiestodal reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabiliin contestazione. La Corte di appello avrebbe infatti ritenuto integrato il dolo eventuale,riscontrando un’accettazione del rischio che la contabilità non sarebbe stata tenuta peragevolare operazioni fraudolente, in ragione del fatto che il ricorrente avrebbe accettato,dietro compenso, un ruolo “formale” di amministratore di più società, contemporaneamentee senza avere alcuna competenza specifica e senza effettiva partecipazione, avendoconsegnato la smart card attivata presso la Camera di commercio ad una persona indicatadall’amministratore di fatto. Tale ragionamento risulterebbe fallace, poiché al di là dellasemplice assunzione della carica dietro compenso non sarebbero stati individuati altrielementi concreti da cui poter trarre il convincimento che l’odierno ricorrente abbiaconsapevolmente accettato il rischio di mancata tenuta della contabilità a fini fraudolenti,non potendosi considerare sufficiente né l’assunzione del ruolo di amministratore né ildisinteresse manifestato verso le attività della società, trattandosi di elementi idonei adintegrare la condotta colposa di cui all’art. 217 legge fall.. Peraltro, il Ricci sarebbe statoassolto in primo grado dalle contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale perl’assenza della piena prova della consapevolezza in ordine alla portata effettiva ed allefinalità delle operazioni compiute dall’amministratore di fatto; di conseguenza, sarebbeillogico ritenere l’accettazione del rischio della mancata tenuta della contabilità per 2agevolare operazioni fraudolente sulla base dell’attivazione della smart card, uno degli atticompiuti dal ricorrente e di cui lo stesso non avrebbe avuto consapevolezza della portataeffettiva e della finalità.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.La giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica- che ricorre, per quel che qui rileva, nel caso di sottrazione o di omessa tenuta dei libri e dellescritture contabili ed è punita a titolo di dolo specifico, da individuarsi nello scopo di procurarea sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (cfr. Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv.280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n.26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno,Rv. 269904) - con riferimento a chi ricopre la carica amministrativa solo formalmente, hachiarito che «è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno deiconcorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico diarrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione»(Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 40446 del14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 - 02).È necessario dunque distinguere l’atteggiarsi dell’elemento soggettivo doloso nellabancarotta fraudolenta documentale c.d. a dolo specifico e nella bancarotta fraudolentadocumentale c.d. generica, come chiarito da svariate pronunce di questa Corte chiamate adaffrontare il coefficiente psicologico indispensabile a dimostrare la responsabilità concorsuale,per omessa vigilanza (art. 40 cpv. cod. pen.), dell’amministratore di diritto nel fatto illecitocommesso dal terzo, amministratore di fatto.Si è chiarito allora, in giurisprudenza, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, laresponsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dallaviolazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dalla accettazione della carica, cuiperò va aggiunta la dimostrazione non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta dellaconsapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degliaffari o, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno (Sez. 5, n.40176 del 02/07/2018, Mastroeni; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, Bruccoleri; Sez.5,n.44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv.232816). 3In altre parole, mentre per la fattispecie della bancarotta documentale c.d. generica di cuiall’art.216, comma 1, n. 2, seconda parte, l.f. (che ha per oggetto la tenuta delle scritturecontabili, effettivamente esistenti ed apprese dagli organi fallimentari, in modo da nonconsentire la ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari) è sufficiente la provadel dolo generico, che può assumere anche le caratteristiche del dolo indiretto od eventuale(Sez.5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831), tradotto nella padronanza dello “statodelle scritture”, nell’ipotesi della bancarotta documentale per distruzione, sottrazione,occultamento – ovvero, alternativamente – per omessa tenuta dell’impianto contabile, di cuiall’art. 216 comma 1, n. 2, prima parte, l.f., è indispensabile la dimostrazione del dolo specificodi trarne un ingiusto profitto o di cagionare un nocumento alla massa dei creditori; dolospecifico che, nel caso di concorso di più persone dotate della qualifica, di diritto o di fatto,richiesta dalla norma incriminatrice (trattandosi di reato c.d. proprio), può essere ascrivibileindifferentemente a tutti, ovvero all’uno o all’altro, purchè colui che non ne sia direttamenteanimato sia cosciente che il correo agisce con quella determinata preordinazione dolosa.Orbene - discettandosi, nella specie, di un addebito di bancarotta fraudolenta documentaleper sottrazione o per omessa tenuta, col fine di trarne, anche per altri, un profitto ingiusto o direcare nocumento alla massa dei creditori - le sentenze di merito hanno dapprimaconvenientemente rimarcato che gli artt. 2475 e 2476 cod. civ. stabiliscono che dalla posizionedi garanzia dell’amministratore di una società a responsabilità limitata derivano gli specificiobblighi dell’osservanza dei doveri imposti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto perl’amministrazione della società, tra i quali spiccano quelli, certamente primari, di vigilare sullacontinuità aziendale e sui fattori di manifestazione della crisi, in vista della conservazione delpatrimonio dell’impresa a tutela delle aspettative dei creditori, ai quali sono di tutta evidenzafunzionali i doveri di corretta tenuta ed aggiornamento dell’impianto contabile. Poi, però,nell’affrontare il profilo della prova dell’elemento soggettivo del reato, attribuito al ricorrente atitolo di omessa vigilanza sull’operato dell’amministratore di fatto, [OSCURATO:PERSONA], hannorichiamato i precedenti giurisprudenziali relativi alla responsabilità concorsualedell’amministratore-testa di legno nella commissione del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale a dolo generico, declinato peraltro nella forma del dolo eventuale, intesa, nellaspecie, come accettazione del rischio “che la contabilità non venisse tenuta, per agevolareoperazioni fraudolente” (pag. 5 sentenza impugnata).Diversamente, l’attenzione avrebbe dovuto essere focalizzata sulla strumentalità del desertocontabile al perseguimento dello scopo di ricavarne un profitto ingiusto o di cagionare unpregiudizio ai creditori, ragionevolmente assegnabile quantomeno al dominus delle plurimerealtà imprenditoriali – “scatole vuote” utilizzate per frodare l’Erario – e sulla consapevolezza,in capo agli “uomini di paglia”, della sussistenza di tale specifica finalità.3.La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione dellaCorte d’appello di Firenze, per nuovo esame. 4 P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corted’appello di Firenze.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]