CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 33931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dall'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma: • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al rimborso delle spese e competenze professionali relative al giudizio di Cassazione (come da nota); • dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto rassegnato dall'Avvocato generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso; e, in subordine, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 settembre 2021 (dep. il 5 ottobre 2020) la Corte di appello di Campobasso, all'esito del gravame interposto da Franco MACEROLA, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 19 giugno 2020 del Tribunale di Isernia, ha concesso allo stesso imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la decisione di primo grado che - per quel che qui rileva - ne aveva affermato la responsabilità per due ipotesi di diffamazione aggravata (art. 595, commi 1 e 3, cod. pen.) in pregiudizio di Marina PERNA e l'aveva condannato alla pena di euro 600,00 di multa, con le conseguenti civili in favore della stessa PERNA. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 155 cod. pen., in relazione all'esclusione dell'efficacia della rimessione della querela da parte di Marina PERNA anche nei confronti dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. «per errata valutazione delle prove testimoniali e delle prove della difesa», il mancato vaglio dell'attendibilità della persona offesa (costituitasi parte civile) e la «nullità della sentenza» per violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. 2.1 Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione, con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente si è doluto nella mancata estensione in favore di Franco MACEROLA degli effetti della remissione della querela da parte di Marina PERNA in favore della coimputata [OSCURATO:PERSONA] SORBO. Ad avviso della difesa, i Giudici di merito - al di là della mancata contestazione formale del concorso di persone e dell'elevazione di un'autonoma imputazione nei confronti della SORBO - avrebbero erroneamente assunto che il fatto commesso da quest'ultima sia distinto e non anche un concorso in quello commesso dal MACEROLA, poiché ella avrebbe condiviso sul social network Facebook il commento ritenuto diffamatorio inserito dal ricorrente cui avrebbe aggiunto solo pochi minuti dopo un'espressione («caro Franco mio ex compagno di classe hai proprio ragione in Molise ci sono troppi avvocati»). La sussistenza del concorso sarebbe peraltro provata dal fatto che le stesse persone offese Carmela MANCONE e Marina PERNA abbiano sporto querela indistintamente contro tutti gli autori dei commenti in discorso e Marina PERNA abbia espressamente usato il termine concorso. Nella specie, invero, si trattava di condotte strettamente connesse tra loro, tutte astrattamente offensive e la Corte territoriale avrebbe richiamato un precedente inconducente; peraltro, l'art. 155, comma 2, cod. pen. non subordina espressamente l'effetto estensivo della remissione della querela alla sussistenza di un concorso di persone nel reato; e la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 5 n. 42918 del 5 Febbraio 2014, C., Rv. 260059 - 01) ha ammesso in ipotesi quale la presente l'effetto estensivo, che anche nel caso in esame avrebbe dovuto rilevarsi dato che [OSCURATO:PERSONA] SORBO era coautrice della dichiarazione diffamatoria del [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Questa Corte ha già chiarito che «l'effetto estensivo della remissione della querela, previsto dall'art. 155, comma secondo, cod. pen., opera a vantaggio di soggetti diversi da quelli in favore dei quali la remissione è fatta solo in relazione ai reati commessi in concorso con questi ultimi» (Sez. 5, n. 44377 del 08/07/2014, Ravelli, Rv. 262195 - 01) Quantunque non rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato (Sez. 5, n. 319 del 14/10/2021, Affatigato, Rv. 282642 - 01), nella fattispecie è dirimente considerare che le espressioni diffamatorie del MACEROLA, descritte ai capi A. e B. della rubrica sono distinte e autonome da quelle inserite a seguire (sia pure poco dopo la seconda di esse) da [OSCURATO:PERSONA] SORBO sul soda! network; in altri termini, al MACEROLA sono stati ascritti due fatti (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220), ossia due episodi storici, diversi dalla condotta che successivamente la SORBO ha posto in essere sia pure facendo seguito alle espressioni offensive già diffuse dal ricorrente, non potendosi in alcun modo ravvisare tra l'agire del MACEROLA (che ha posto in essere le due condotte appena richiamata) e quello della SORBO (la quale ne ha posto in essere un'altra) qualsivoglia forma di concorso, ossia non potendosi affermare che uno dei due abbia dato un contributo, tipico o atipico, materiale o morale, e in rapporto di causalità efficiente con l'attività posta in essere dall'altro e, pertanto, rilevante ex art. 110 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295 - 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 - dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 - 01; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017 - dep. 2018, Raduano, Rv. 271755 - 01). Ed è del tutto inconducente il richiamo giurisprudenziale contenuto nel ricorso che attiene all'ipotesi dalla presente di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, in relazione alla quale si è chiarito che «la remissione di querela effettuata nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche alla posizione dell'intervistato» proprio «in ragione della identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, e, quindi, dell'applicabilità della norma posta dall'art. 155, comma secondo, cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 42918/2014, cit.), poiché tale principio fonda l'effetto estensivo proprio sull'unicità del fatto commesso in concorso che - come esposto - nella specie difetta (tanto che in motivazione, la Corte ha escluso invece che la remissione della querela nei confronti del giornalista produca effetti anche nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., giacché l'autonomia delle due fattispecie criminose è ostativa all'effetto estensivo). Ovviamente non ha alcun rilievo l'espressione utilizzato dalle persone offese nella querela, nella quale avrebbero fatto riferimento all'agire in concorso degli imputati, giacché la qualificazione giuridica dei fatti è attribuita all'Autorità giudiziaria. 2. Con il secondo motivo, nonostante si sia assunta pure la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., è stato dedotto soltanto il vizio di motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01). La difesa ha rassegnato che le espressioni in imputazione non sarebbero state apprezzate nel contesto in cui si sono inserite, che avrebbe consentito di comprendere (come chiarito, segnatamente, dal teste Giovanni VACCONE, la cui deposizione è stata ritenuta di poco rilievo dalla Corte di appello senza motivare compiutamente) che esse non erano dirette a Marina PERNA e Carmela MANCONE (entrambe esercenti la professione forense come l'imputato) bensì volte a stigmatizzare il comportamento del direttore del quotidiano telematico, Pietro TONTI (in relazione alla pubblicazione di una richiesta di rettifica avanzata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MANCONE). Peraltro, le espressioni sarebbero in incertam personam e non potrebbe tutelarsi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - sulla cui attendibilità l'atto di appello aveva sollevato dubbi disattesi con motivazione insufficiente e contraddittoria - solo per la sua percezione di essere stata offesa 2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché generico, versato in fatto e per vero manifestamente infondato. La Corte territoriale ha chiarito, sia alla luce delle specifiche espressioni in imputazione sia dando conto proprio del contesto in cui esse si sono inserite (dal riferimento alle «lauree» e alla figura attribuita ai soggetti in discorso, nonché alle «lauree di paglia» e alla definizione della vicenda come «professionalmente inconcepibile, in risposta ad un post altrui), le ragioni per cui ha ritenuto che esse facessero riferimento proprio agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MANCONE. Con tale motivazione, ben più ampia rispetto a quanto esposto dalla difesa, il ricorso non si è confrontato in (segnatamente con la parte della motivazione che ha argomentato sul secondo post appena sopra richiamato); né si confrontato con quanto ritenuto dai Giudici di merito a proposito dell'attendibilità della PERNA (il cui narrato non è stato ritenuto decisivo nella specie dalla Corte di appello che ha comunque rilevato la genericità dell'appello sul punto, dato questo neppure confutato), limitandosi a negarla in maniera del tutto priva di specificità. Infine, il motivo in esame ha inteso confutare la motivazione mediante il richiamo generico della deposizione del teste VACCONE ed offrendo una lettura alternativa delle emergenze processuali non consentita in questa sede di legittimità, di cui non ha neppure addotto un travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 3. Con il terzo motivo è stata censurata la motivazione con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, allegando che l'imputato si è sottoposto ad esame al fine di pervenire a un chiarimento con le colleghe e che sarebbe stato acquisito agli atti il provvedimento di proscioglimento in sede disciplinare reso nei suo confronti che non sarebbe stato apprezzato. 3.1. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello (condividendo quanto ritenuto dal Tribunale) ha negato i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, affermando la gravità del fatto alla luce della professione della persona offesa, della natura del mezzo impiegato dall'imputato e della gravità delle espressioni lesive; ed ha fatto, altresì, riferimento all'assenza di elementi favorevoli al di là della mera incensuratezza, così indicando gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa attribuito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Tale iter non è stato oggetto di puntuale censura, essendosi la difesa limitata ad addurre genericamente in questa sede elementi di fatto distinti da quelli sopra indicati.4. Infine, il ricorrente - nelle sue conclusioni - ha addotto in maniera del tutto generica l'estinzione del reato per prescrizione. Al di la del fatto che l'inammissibilità del ricorso non consentirebbe di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), deve evidenziarsi come i fatti in imputazione sono stati commessi il 22 e il 23 agosto 2014, ragion per cui il termine di sette anni e mezzo (cfr. art. 157 e 161 cod. perì.), tenuto conto pure di un periodo di sospensione pari complessivamente a 102 giorni (per impedimento del difensore e per impedimento dell'imputato: cfr. verbali delle udienze del 9 aprile 2019 e del 26 novembre 2019), comunque non era spirato all'atto della presente decisione. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, avuto riguardo all'effettiva attività svolta dalla difesa di essa, si liquidano in complessivi euro 1.710,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappre