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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10901/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 18 giugno 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, in riforma della decisione ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) della rubrica (artt. 61 n. 2, 110, 485 cod. pen.) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in relazione al reato di cui al capo B)(artt. 110, 323 cod. pen.) per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. con riferimento al requisito della doppia ingiustizia erroneamente ritenuto insito nel mancato rispetto dell'art. 51 n. 1 e 4 cod. proc. civ. e nella irregolarità della procedura posta in essere, non avendo rilievo la circostanza che il ricorso sia stato sottoscritto a nome del padre deceduto ai fini dell'accrescimento della sfera patrimoniale del privato conseguente alla declaratoria di inefficacia del verbale di contravvenzione elevato dalla p.g., unico esito rispettoso del disposto di cui all'art. 199 Codice della strada.

2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. in relazione alla mancanza del dolo intenzionale desunto unicamente dalla violazione di legge contestata e non dall'evento del reato ovvero dal conseguimento del vantaggio, nella consapevolezza dell'ingiustizia di esso, nella specie insussistente.

2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 157, 160 comma 3, 161, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 129, comma 2, cod. pen. in relazione alla evidente mancanza di due elementi fondamentali per l'integrazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., costituiti dall'ingiusto vantaggio patrimoniale e dal dolo intenzionale, tale per cui si imponeva il proscioglimento nel merito del ricorrente.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del di. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi proposti in quanto volti a contestare la declaratoria di prescrizione del reato di abuso di ufficio - secondo il ricorrente insussistente in fatto e in diritto - possono essere congiuntamente trattati.

3. E' orientamento consolidato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009,Tettamanti, Rv. 244274).

4. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato in assenza di qualsiasi evidenza della insussistenza del fatto, risultando dalla ampia motivazione della sentenza che il ricorrente ha deciso quale Giudice di pace il ricorso da lui stesso redatto nella qualità di avvocato difensore al quale è stata apposta la falsa sottoscrizione del padre deceduto di [OSCURATO:PERSONA], accedendo con la decisione favorevole di indubbio contenuto patrimoniale ad una pretesa palesemente illegittima perché azionata con un falso ricorso, nella piena consapevolezza di tale finalità da parte del ricorrente e del suo correo (v. pg. 8/10 della sentenza impugnata).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Org ho, ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 18 giugno 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, in riforma della decisione ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) della rubrica (artt. 61 n. 2, 110, 485 cod. pen.) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in relazione al reato di cui al capo B)(artt. 110, 323 cod. pen.) per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. con riferimento al requisito della doppia ingiustizia erroneamente ritenuto insito nel mancato rispetto dell'art. 51 n. 1 e 4 cod. proc. civ. e nella irregolarità della procedura posta in essere, non avendo rilievo la circostanza che il ricorso sia stato sottoscritto a nome del padre deceduto ai fini dell'accrescimento della sfera patrimoniale del privato conseguente alla declaratoria di inefficacia del verbale di contravvenzione elevato dalla p.g., unico esito rispettoso del disposto di cui all'art. 199 Codice della strada. 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen. in relazione alla mancanza del dolo intenzionale desunto unicamente dalla violazione di legge contestata e non dall'evento del reato ovvero dal conseguimento del vantaggio, nella consapevolezza dell'ingiustizia di esso, nella specie insussistente. 2.3. Con il terzo motivo violazione degli artt. 157, 160 comma 3, 161, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 129, comma 2, cod. pen. in relazione alla evidente mancanza di due elementi fondamentali per l'integrazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., costituiti dall'ingiusto vantaggio patrimoniale e dal dolo intenzionale, tale per cui si imponeva il proscioglimento nel merito del ricorrente. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del di. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi proposti in quanto volti a contestare la declaratoria di prescrizione del reato di abuso di ufficio - secondo il ricorrente insussistente in fatto e in diritto - possono essere congiuntamente trattati. 3. E' orientamento consolidato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,Tettamanti, Rv. 244274). 4. Il ricorso, pertanto, è manifestamente infondato in assenza di qualsiasi evidenza della insussistenza del fatto, risultando dalla ampia motivazione della sentenza che il ricorrente ha deciso quale Giudice di pace il ricorso da lui stesso redatto nella qualità di avvocato difensore al quale è stata apposta la falsa sottoscrizione del padre deceduto di [OSCURATO:PERSONA], accedendo con la decisione favorevole di indubbio contenuto patrimoniale ad una pretesa palesemente illegittima perché azionata con un falso ricorso, nella piena consapevolezza di tale finalità da parte del ricorrente e del suo correo (v. pg. 8/10 della sentenza impugnata). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Org ho, ammende.
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