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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 41110/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 13/2/2024 confermava il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona il 22/1/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagata, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la assenza della motivazione in ordine alle ragioni per cui doveva essere disposto il sequestro.

Rileva che il decreto di sequestro probatorio non specifica i beni da apprendere, il vincolo di pertinenzialità con la contestazione e la descrizione del fatto ascritto alla Hu, essendo indicate solo le norme violate; che il provvedimento impugnato, a fronte della doglianza difensiva, ha ritenuto che il Pubblico Ministero non potesse sapere a priori quali beni avrebbe potuto trovare nel corso della perquisizione, per cui non avrebbe potuto determinarli in anticipo, così come non avrebbe potuto stabilire anticipatamente il nesso di pertinenzialità tra i reati contestati ed i beni rinvenuti.

Ritiene, dunque, la difesa che in tal modo è stata rimessa alla polizia giudiziaria la concreta individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, con la conseguenza che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto convalidare il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria nelle successive quarantotto ore; che in ogni caso il provvedimento ablativo è stato emesso in violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc pen. con riferimento all'acquisizione massiva dei dati contenuti nei dispositivi informatici in sequestro.

Osserva che il provvedimento ablatorio non indica se i dispositivi fossero una cosa pertinente al resto, né se gli esiti delle indagini informatiche potessero essere utili ai fini dell'accertamento dei fatti, né, infine, se fosse possibile raggiungere la prova attraverso altri mezzi di indagine; che, a fronte di una specifica doglianza, il Tribunale si è trincerato dietro una motivazione del tutto apparente, non dando conto della necessità di acquisizione nnassiva dei dati; che, in particolare, non è consentito acquisire in maniera indiscriminata i dati contenuti nei supporti informatici se non in presenza di specifiche ragioni; che in ogni caso il decreto di sequestro è illegittimo anche perché non indica i criteri di selezione da utilizzare nella acquisizione dei dati informatici presenti nei dispositivi o ancora il riferimento a qualsivoglia dato temporale che consenta di restringere il campo della ricerca e selezione dei dati.

2.3. In data 12/6/2024 è pervenuta articolata memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento.

1.1. Si osserva, innanzitutto, che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sez.

U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sez. 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.).

In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.

1.2. Venendo al caso di specie, il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, quanto alla indicazione della condotta ascritta alla ricorrente, il decreto di sequestro richiama le informative di polizia giudiziaria versate in atti ed il decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dallo stesso Pubblico Ministero il 18/1/2024, contestualmente notificato all'indagata, nel quale vi è una specifica contestazione dell'accusa formulata nei confronti della Hu, per cui risultano precisati i contorni di fatto dell'imputazione provvisoria; risultano poi enunciate, sia pure in forma sintetica, le finalità probatorie del vincolo reale, essendo stato disposto il sequestro della documentazione amministrativa, contabile e finanziaria relativa alle società cartiere, nonché dei dispositivi informatici, al fine di dimostrare l'entità delle attività delittuose, di procedere «all'accertamento di riferimenti alle ditte individuate come cartiere» e all'esistenza di «contatti con amministratori di fatto delle compagini individuate».

Dunque, quanto sequestrato va ritenuto senz'altro pertinente ai fatti contestati e indispensabile per chiarire e cristallizzare il quadro probatorio, tenuto conto che la ricorrente è stata trovata in possesso di una mole considerevole di documentazione relativa ad una pluralità di società, pur non rivestendo cariche all'interno di esse.

In conclusione, il decreto impugnato innanzi al Tribunale del riesame ha individuato i beni su cui doveva cadere il sequestro, nonché il vincolo di pertinenzialità tra i beni medesimi e le contestazioni.

1.3. Il secondo motivo è infondato.

In tema di acquisizione della prova, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento al sequestro di interi archivi informatici, che l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489 - 01; con riferimento al sequestro dell'intera contabilità di un'impresa, Sez. 5, n. 16622 del 14/3/2017, Storari, Rv. 270018 - 01).

In altri termini, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 2, n. 17604 del 23/3/2023, Casale, Rv. 284393 - 01).

Tanto premesso in linea astratta, rileva il Collegio che nel caso di specie il Tribunale del riesame abbia dato implicitamente atto che il Pubblico Ministero, pur non indicando specificamente i singoli dati da apprendere, ha comunque indicato i criteri da seguire nella estrapolazione dei dati dai supporti informatici in sequestro, ritenendo rilevanti quelli utili all'accertamento delle condotte delittuose ascritte alla ricorrente, nonché quelli finalizzati alla individuazione delle ditte "cartiere" e dei contatti con gli amministratori di fatto delle società individuate.

In proposito, è stato ritenuto che «in tema di sequestro probatorio ed ai fini della legittimità del decreto di sequestro, pur se è necessaria la specifica indicazione delle cose che ne costituiscono l'oggetto, occorre considerare che quando si procede per particolari reati, quali, esemplificando, quelli tributari e, più in generale, quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume di affari di una società, non è sempre possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo.

In tali casi, pertanto, non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto: cosicché, in punto di motivazione del provvedimento, è sufficiente indicare la tipologia dell'atto e del documento e il nesso con l'attività dell'impresa» (Sez. 2, n. 16544 del 23/1/2023, Verni, n.m.).

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D. L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 13/2/2024 confermava il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona il 22/1/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagata, a mezzo dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la assenza della motivazione in ordine alle ragioni per cui doveva essere disposto il sequestro. Rileva che il decreto di sequestro probatorio non specifica i beni da apprendere, il vincolo di pertinenzialità con la contestazione e la descrizione del fatto ascritto alla Hu, essendo indicate solo le norme violate; che il provvedimento impugnato, a fronte della doglianza difensiva, ha ritenuto che il Pubblico Ministero non potesse sapere a priori quali beni avrebbe potuto trovare nel corso della perquisizione, per cui non avrebbe potuto determinarli in anticipo, così come non avrebbe potuto stabilire anticipatamente il nesso di pertinenzialità tra i reati contestati ed i beni rinvenuti. Ritiene, dunque, la difesa che in tal modo è stata rimessa alla polizia giudiziaria la concreta individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, con la conseguenza che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto convalidare il sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria nelle successive quarantotto ore; che in ogni caso il provvedimento ablativo è stato emesso in violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc pen. con riferimento all'acquisizione massiva dei dati contenuti nei dispositivi informatici in sequestro. Osserva che il provvedimento ablatorio non indica se i dispositivi fossero una cosa pertinente al resto, né se gli esiti delle indagini informatiche potessero essere utili ai fini dell'accertamento dei fatti, né, infine, se fosse possibile raggiungere la prova attraverso altri mezzi di indagine; che, a fronte di una specifica doglianza, il Tribunale si è trincerato dietro una motivazione del tutto apparente, non dando conto della necessità di acquisizione nnassiva dei dati; che, in particolare, non è consentito acquisire in maniera indiscriminata i dati contenuti nei supporti informatici se non in presenza di specifiche ragioni; che in ogni caso il decreto di sequestro è illegittimo anche perché non indica i criteri di selezione da utilizzare nella acquisizione dei dati informatici presenti nei dispositivi o ancora il riferimento a qualsivoglia dato temporale che consenta di restringere il campo della ricerca e selezione dei dati. 2.3. In data 12/6/2024 è pervenuta articolata memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Si osserva, innanzitutto, che nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sez. U, n. 5 del 26/2/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; più recentemente, Sez. 6, n. 4857 del 14/11/2018, Sindoca, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge ("errores in procedendo" ed "errores in judicando"), per vizi motivazionali assoluti tali, cioè, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 1.2. Venendo al caso di specie, il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, quanto alla indicazione della condotta ascritta alla ricorrente, il decreto di sequestro richiama le informative di polizia giudiziaria versate in atti ed il decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dallo stesso Pubblico Ministero il 18/1/2024, contestualmente notificato all'indagata, nel quale vi è una specifica contestazione dell'accusa formulata nei confronti della Hu, per cui risultano precisati i contorni di fatto dell'imputazione provvisoria; risultano poi enunciate, sia pure in forma sintetica, le finalità probatorie del vincolo reale, essendo stato disposto il sequestro della documentazione amministrativa, contabile e finanziaria relativa alle società cartiere, nonché dei dispositivi informatici, al fine di dimostrare l'entità delle attività delittuose, di procedere «all'accertamento di riferimenti alle ditte individuate come cartiere» e all'esistenza di «contatti con amministratori di fatto delle compagini individuate». Dunque, quanto sequestrato va ritenuto senz'altro pertinente ai fatti contestati e indispensabile per chiarire e cristallizzare il quadro probatorio, tenuto conto che la ricorrente è stata trovata in possesso di una mole considerevole di documentazione relativa ad una pluralità di società, pur non rivestendo cariche all'interno di esse. In conclusione, il decreto impugnato innanzi al Tribunale del riesame ha individuato i beni su cui doveva cadere il sequestro, nonché il vincolo di pertinenzialità tra i beni medesimi e le contestazioni. 1.3. Il secondo motivo è infondato. In tema di acquisizione della prova, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento al sequestro di interi archivi informatici, che l'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489 - 01; con riferimento al sequestro dell'intera contabilità di un'impresa, Sez. 5, n. 16622 del 14/3/2017, Storari, Rv. 270018 - 01). In altri termini, in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 2, n. 17604 del 23/3/2023, Casale, Rv. 284393 - 01). Tanto premesso in linea astratta, rileva il Collegio che nel caso di specie il Tribunale del riesame abbia dato implicitamente atto che il Pubblico Ministero, pur non indicando specificamente i singoli dati da apprendere, ha comunque indicato i criteri da seguire nella estrapolazione dei dati dai supporti informatici in sequestro, ritenendo rilevanti quelli utili all'accertamento delle condotte delittuose ascritte alla ricorrente, nonché quelli finalizzati alla individuazione delle ditte "cartiere" e dei contatti con gli amministratori di fatto delle società individuate. In proposito, è stato ritenuto che «in tema di sequestro probatorio ed ai fini della legittimità del decreto di sequestro, pur se è necessaria la specifica indicazione delle cose che ne costituiscono l'oggetto, occorre considerare che quando si procede per particolari reati, quali, esemplificando, quelli tributari e, più in generale, quelli, come la bancarotta fraudolenta, che impongono la ricostruzione del volume di affari di una società, non è sempre possibile individuare preventivamente il documento ritenuto utile allo scopo. In tali casi, pertanto, non si può prescindere dal sequestro dell'intera contabilità relativa all'impresa per individuare in un secondo momento quelli effettivamente necessari all'accertamento del fatto: cosicché, in punto di motivazione del provvedimento, è sufficiente indicare la tipologia dell'atto e del documento e il nesso con l'attività dell'impresa» (Sez. 2, n. 16544 del 23/1/2023, Verni, n.m.). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorre
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