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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39750/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 11/02/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e così ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo e 629 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed è, comunque, manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la sensazione dell'imputata di essere discriminata dalla madre non può qualificarsi come convinzione non meramente astratta ed arbitraria, anche se in concreto infondata, di esercitare un diritto (v.

Sez.

Un., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 11/02/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e così ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo e 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito ed è, comunque, manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che la sensazione dell'imputata di essere discriminata dalla madre non può qualificarsi come convinzione non meramente astratta ed arbitraria, anche se in concreto infondata, di esercitare un diritto (v. Sez. Un., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 sett
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