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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01052/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],NDREA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 25 gennaio 2019 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 612 comma 2, 635 e 610 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di ricorso: - col primo motivo censura la motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati per avere la sentenza impugnata totalmente ignorato quanto dedotto in appello riguardo al fatto che le persone offese si determinarono a querelare l'Alosi solo dopo aver appreso che lo stesso era stato chiamato a deporre come teste in un procedimento civile promosso da un confinante contro le predette; circostanza questa da ritenere evidentemente idonea a riverberarsi sulla credibilità dei denuncianti e ciò nonostante non considerata; né la corte territoriale ha tenuto conto della testimonianza del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] che smentisce quanto dichiarato dalle persone offese; - col secondo motivo denuncia violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati di minaccia contestati e relativo vizio argomentativo per non avere la corte territoriale considerato che - come fatto rilevare in appello - le asserite minacce calate nel contesto soggettivo in cui intervennero non erano idonee a integrare il reato contestato; - col terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento aggravato e vizio argomentativo, non avendo la corte territoriale tenuto conto della circostanza evidenziata in appello secondo cui il muretto oggetto del presunto danneggiamento era posto sul confine e divideva le due proprietà limitrofe facenti capo rispettivamente all'imputato e alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], e in quanto ricadente nella proprietà privata non era configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede; - col quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 610 c.p., 516, 521, 530 codice di rito perché mentre il capo d'imputazione concerne ii fatto che alla persona offesa era stato impedito di spostarsi dai terreni di sua proprietà con la propria autovettura, con la conseguenza che sulla carrabilità o meno della strada con un'automobile era stata incentrata la linea difensiva, in maniera sorprendente in dibattimento le persone offese " correggevano il tiro" parlando non più di una macchina ma di un ciclomotore.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile.3.1.

Il primo motivo che a tratti pecca anche di genericità intrinseca, non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata in cui conformemente alla pronuncia di primo grado si è affermata la attendibilità delle persone offese e fondata la ricostruzione dei fatti, non solo sulla base della intrinseca credibilità delle dichiarazioni delle predette, ma anche sulla scorta dei plurimi elementi di riscontro rinvenuti nelle altre risultanze processuali ( quali le testimonianze di altri testi, le fotografie e le registrazioni vocali ); attendibilità riscontrata che esclude in radice, secondo la congrua motivazione resa sul punto dalla corte territoriale, la fondatezza del rilievo difensivo dell'assunto ritorsivo delle accuse. 3.2.11 secondo motivo è del pari inammissibile peccando di aspecificità intrinseca ed estrinseca, non essendosi, da un lato, neppure indicato il contesto specifico che avrebbe impedito alle frasi profferite di assumere valenza minacciosa„ e, dall'altro, non considerata la ricostruzione complessiva svolta nelle conformi pronunce di merito, dalla quale emerge piuttosto la animosità che aveva alimentato le minacce oltre che la modalità di esecuzione delle stesse, risultando la seconda condotta minatoria addirittura supportata dalla presenza di un rastrello impugnato dall'imputato mentre inseguiva [OSCURATO:PERSONA] e pronunciava le frasi minacciose.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile non solo perchè sottopone a questa Corte di legittimità una circostanza di fatto ma anche per la manifesta infondatezza di quanto deduce, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della integrazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede,non rileva il fatto che il bene si trovi su un'area di proprietà privata ma piuttosto che esso sia appunto esposto alla pubblica fede ovvero si collochi in luogo accessibile da parte di terzi.

3.4. Il quarto motivo non si confronta con la sentenza impugnata dalla quale risulta che il passaggio precluso era riferito all'autovettura, oltre che al ciclomotore.

La corte territoriale ha per di più anche precisato che la circostanza che la stradella non fosse carrabile non autorizzava l'imputato a parcheggiare qualsiasi mezzo davanti al cancello e ad impedire agli aventi diritto di accedere alla stradella da quel cancello.

4. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaraitoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5.Parimenti inammissibile è da ritenere la richiesta della parte civile che si limita a richiedere, in maniera non consona alla sede di legittimità, il risarcimento del danno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],NDREA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 25 gennaio 2019 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 612 comma 2, 635 e 610 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di ricorso: - col primo motivo censura la motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati per avere la sentenza impugnata totalmente ignorato quanto dedotto in appello riguardo al fatto che le persone offese si determinarono a querelare l'Alosi solo dopo aver appreso che lo stesso era stato chiamato a deporre come teste in un procedimento civile promosso da un confinante contro le predette; circostanza questa da ritenere evidentemente idonea a riverberarsi sulla credibilità dei denuncianti e ciò nonostante non considerata; né la corte territoriale ha tenuto conto della testimonianza del carabiniere [OSCURATO:PERSONA] che smentisce quanto dichiarato dalle persone offese; - col secondo motivo denuncia violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati di minaccia contestati e relativo vizio argomentativo per non avere la corte territoriale considerato che - come fatto rilevare in appello - le asserite minacce calate nel contesto soggettivo in cui intervennero non erano idonee a integrare il reato contestato; - col terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento aggravato e vizio argomentativo, non avendo la corte territoriale tenuto conto della circostanza evidenziata in appello secondo cui il muretto oggetto del presunto danneggiamento era posto sul confine e divideva le due proprietà limitrofe facenti capo rispettivamente all'imputato e alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], e in quanto ricadente nella proprietà privata non era configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede; - col quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 610 c.p., 516, 521, 530 codice di rito perché mentre il capo d'imputazione concerne ii fatto che alla persona offesa era stato impedito di spostarsi dai terreni di sua proprietà con la propria autovettura, con la conseguenza che sulla carrabilità o meno della strada con un'automobile era stata incentrata la linea difensiva, in maniera sorprendente in dibattimento le persone offese " correggevano il tiro" parlando non più di una macchina ma di un ciclomotore. Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Il primo motivo che a tratti pecca anche di genericità intrinseca, non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata in cui conformemente alla pronuncia di primo grado si è affermata la attendibilità delle persone offese e fondata la ricostruzione dei fatti, non solo sulla base della intrinseca credibilità delle dichiarazioni delle predette, ma anche sulla scorta dei plurimi elementi di riscontro rinvenuti nelle altre risultanze processuali ( quali le testimonianze di altri testi, le fotografie e le registrazioni vocali ); attendibilità riscontrata che esclude in radice, secondo la congrua motivazione resa sul punto dalla corte territoriale, la fondatezza del rilievo difensivo dell'assunto ritorsivo delle accuse. 3.2.11 secondo motivo è del pari inammissibile peccando di aspecificità intrinseca ed estrinseca, non essendosi, da un lato, neppure indicato il contesto specifico che avrebbe impedito alle frasi profferite di assumere valenza minacciosa„ e, dall'altro, non considerata la ricostruzione complessiva svolta nelle conformi pronunce di merito, dalla quale emerge piuttosto la animosità che aveva alimentato le minacce oltre che la modalità di esecuzione delle stesse, risultando la seconda condotta minatoria addirittura supportata dalla presenza di un rastrello impugnato dall'imputato mentre inseguiva [OSCURATO:PERSONA] e pronunciava le frasi minacciose. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile non solo perchè sottopone a questa Corte di legittimità una circostanza di fatto ma anche per la manifesta infondatezza di quanto deduce, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della integrazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede,non rileva il fatto che il bene si trovi su un'area di proprietà privata ma piuttosto che esso sia appunto esposto alla pubblica fede ovvero si collochi in luogo accessibile da parte di terzi. 3.4. Il quarto motivo non si confronta con la sentenza impugnata dalla quale risulta che il passaggio precluso era riferito all'autovettura, oltre che al ciclomotore. La corte territoriale ha per di più anche precisato che la circostanza che la stradella non fosse carrabile non autorizzava l'imputato a parcheggiare qualsiasi mezzo davanti al cancello e ad impedire agli aventi diritto di accedere alla stradella da quel cancello. 4. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaraitoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 5.Parimenti inammissibile è da ritenere la richiesta della parte civile che si limita a richiedere, in maniera non consona alla sede di legittimità, il risarcimento del danno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore
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