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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11057/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, nell'unico, articolato, motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo e articolate con memoria - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero vaghi e generici, non essendovi prova che il detenuto possa ritenersi tuttora vertice dellk`ndragheta e, in particolare, dell'omonima cosca Pesce-Vottari - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità nel detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo - privo di autosufficienza e meramente assertivo sui punti del negato ruolo verticistico e dell'avvenuta debellatio della consorteria criminale di stampo mafioso - non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata che, nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248), ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ricordato che non è richiesto che tali collegamenti emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508); rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, nell'unico, articolato, motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo e articolate con memoria - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero vaghi e generici, non essendovi prova che il detenuto possa ritenersi tuttora vertice dellk`ndragheta e, in particolare, dell'omonima cosca Pesce-Vottari - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità nel detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo - privo di autosufficienza e meramente assertivo sui punti del negato ruolo verticistico e dell'avvenuta debellatio della consorteria criminale di stampo mafioso - non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata che, nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248), ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ricordato che non è richiesto che tali collegamenti emergano con certezza, essendo necessario e sufficiente che essi possano essere ragionevolmente ritenuti probabili, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508); rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
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