CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 12209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sette le conclusioni del PG R. - [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 6 giugno 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo in tema di permesso premio, introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si rappresenta che pur essendo stato segnalato - in sede trattamentale - un progresso nella capacità di gestire gli impulsi aggressivi, il percorso di rielaborazione critica non è ancora pervenuto ad un livello tale da escludere la concreta pericolosità sociale (dovendosi tener conto della particolare gravità dei fatti in espiazione, rappresentati da un omicidio e da un tentato omicidio). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo la difesa, la motivazione non sarebbe esaustiva circa le ragioni per cui l'esperienza premiale esterna viene ritenuta prematura. Il giudizio viene realizzato, in tesi, esclusivamente sulla gravità dei fatti commessi e non tiene conto della positiva evoluzione della personalità del Farinelli. Si rammenta che l'ultima violazione disciplinare risale a dicembre del 2022 e che sono stati concessi permessi temporanei per eventi familiari di particolare gravità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tendente ad una rivalutazione in fatto, a fronte di motivazione esaustiva circa le ragioni del diniego. 3.1 II Tribunale ha tenuto conto dei contenuti della relazione di osservazione e ha espresso un complessivo giudizio, correlato da un lato alla particolare gravità dei fatti in espiazione, dall'altro alla emersione di profili di autocritica solo parziali e in via di evoluzione, in un contesto di accentuata impulsività. Il giudizio si basa in modo corretto sui risultanti della osservazione e non è pertanto rivalutabile in questa sede. Va peraltro ricordato che è costante l'insegnamento per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento non è di per sè determinante ai benefici penitenziari, dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2023 Il Consigliere estens