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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34170/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenzain data 28/03/2025 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza con riferimento alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende perché non era stato indicato che la condanna era in solido atteso che, in qualità di parti civili, avevano presentato un unico ricorso; ritenuto che il ricorso sia infondato perché l’originario ricorso per cassazione, sebbene unitario, è stato presentato da più persone, per cui si sono instaurati separati rapporti processuali con conseguente obbligo, in caso di soccombenza, di condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali; rilevato che la sanzione pecuniaria processuale del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, irrogata a chi ha proposto un'impugnazione infondata o inammissibile, non è, in caso di pluralità di ricorrenti, irrogata in solido a coloro che vi sono condannati, bensì a ciascuno di questi singolarmente, perché non si estende a essa, nel silenzio della legge, il vincolo solidale né è applicabile la solidarietà passiva ai sensi dell’art. 1294 cod. civ., trattandosi di un debito di natura personale (Sez. 4, n. 11191 del 27/01/2015, Scaglione, Rv. 262706 – 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano rigettati, con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta l’istanza di correzione e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso,il 10 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenzain data 28/03/2025 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell’errore materiale del dispositivo della sentenza con riferimento alle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende perché non era stato indicato che la condanna era in solido atteso che, in qualità di parti civili, avevano presentato un unico ricorso; ritenuto che il ricorso sia infondato perché l’originario ricorso per cassazione, sebbene unitario, è stato presentato da più persone, per cui si sono instaurati separati rapporti processuali con conseguente obbligo, in caso di soccombenza, di condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali; rilevato che la sanzione pecuniaria processuale del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, irrogata a chi ha proposto un'impugnazione infondata o inammissibile, non è, in caso di pluralità di ricorrenti, irrogata in solido a coloro che vi sono condannati, bensì a ciascuno di questi singolarmente, perché non si estende a essa, nel silenzio della legge, il vincolo solidale né è applicabile la solidarietà passiva ai sensi dell’art. 1294 cod. civ., trattandosi di un debito di natura personale (Sez. 4, n. 11191 del 27/01/2015, Scaglione, Rv. 262706 – 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano rigettati, con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta l’istanza di correzione e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso,il 10 settemb
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