Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2015/2007
ECLI:EU:T:2007:3
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]447/05
Société des plantations de Mbanga SA (SPM)
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP sul territorio dell’Unione europea — Regolamento (CE) n. 2015/2005 — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
1.
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire
(Art. 233 CE)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2015/2005)
3.
[OSCURATO:PERSONA] europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale
(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE, 235 CE, 241 CE e 288, secondo comma, CE)
1.
La ricevibilità del ricorso d’annullamento presentato da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che
questa dimostri un interesse ad agire. Detto interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa produrre, di
per sé, effetti giuridici, circostanza che non può essere esclusa nel caso di un regolamento non applicabile ad una determinata
categoria di operatori economici, stabiliti in un paese terzo e che non esercitano alcuna attività economica sul territorio
degli Stati membri.
Infatti, secondo l’art. 233 CE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari
per dare esecuzione alla sentenza, il che può indurre tale istituzione a ripristinare adeguatamente la situazione del ricorrente
o ad evitare l’adozione di un atto identico.
Pertanto, l’istituzione interessata ha l’obbligo di evitare che qualsiasi atto destinato a sostituire l’atto annullato sia
viziato soltanto dalle stesse irregolarità individuate dalla sentenza di annullamento. Ciò detto, l’annullamento di un atto
per il fatto di non aver tenuto conto di una categoria determinata di operatori economici, che comporta per l’istituzione
da cui emana l’atto l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza, può produrre effetti
sulla situazione giuridica di un operatore economico siffatto.
(v. punti 52-54, 57, 59)
2.
In talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo, quale un regolamento, che si applicano a tutti gli operatori
economici interessati possono riguardare individualmente alcuni tra loro. In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora
presentare, al contempo, carattere normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale.
Ciò non avviene tuttavia nel caso del regolamento n. 2015/2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi
ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento n. 1964/2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili
alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006, nei confronti di un produttore indipendente di banane stabilito in un paese
terzo, che non eserciti alcuna attività economica sul territorio degli Stati membri e non disponga di un riferimento storico
nell’ambito del regime comunitario d’importazione applicabile fino al 31 dicembre 2005.
In primo luogo, infatti, il detto regolamento riguarda il ricorrente unicamente nella sua qualità oggettiva di impresa che
produce e commercializza banane ACP, al pari di qualsiasi altro operatore indipendente stabilito in un paese ACP e che esercita
la medesima attività, caratteristica insufficiente per dimostrare di essere toccato in modo individuale dal regolamento di
cui trattasi. In secondo luogo, la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero o addirittura l’identità
dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente
interessati da tale provvedimento, purché sia certo che tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di
diritto o di fatto definita dall’atto controverso. In terzo luogo, l’aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA], nell’adottare il
regolamento di cui trattasi, doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tener conto delle ripercussioni negative
che esso poteva provocare, in particolare, sulle imprese interessate non esime affatto il ricorrente dall’onere di provare
che il regolamento contestato lo riguarda in ragione di una circostanza di fatto che lo distingue rispetto a ogni altro soggetto.
(v. punti 66, 69, 71, 77)
3.
[OSCURATO:PERSONA] CE, con gli artt. 230 CE e 241 CE, da una parte, e con l’art. 234 CE, dall’altra, ha istituito un sistema completo
di rimedi giurisdizionali e di procedure, destinato a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni,
affidandolo al giudice comunitario. In tale sistema, le persone fisiche o giuridiche che, in ragione delle condizioni di ricevibilità
di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente degli atti comunitari di portata generale hanno
la possibilità, a seconda del caso, di far valere l’invalidità di tali atti vuoi, incidentalmente ai sensi dell’art. 241 CE,
dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, ai quali non spetta constatare
la validità dei suddetti atti, a interpellare a tale proposito la Corte mediante questioni pregiudiziali.
La circostanza secondo la quale non sarebbe effettivo alcun mezzo di ricorso non può giustificare una modifica, per via giurisdizionale,
del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli articoli summenzionati. La ricevibilità di un ricorso
d’annullamento dinanzi al giudice comunitario non può dipendere dall’esistenza o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi
ad un giudice nazionale che consenta l’esame della validità dell’atto di cui si chiede l’annullamento. In nessun caso detta
circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non
soddisfa le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE.
Peraltro, il fatto che un singolo non possa proporre un ricorso di annullamento contro misure da lui contestate non implica
che sia però privato dell’accesso al giudice, poiché resta aperta la via del ricorso per responsabilità extracontrattuale,
previsto dagli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE se simili misure sono tali da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 81-83)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
12 gennaio 2007 (
*
)
«Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regime di importazione di banane originarie dei paesi ACP sul territorio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 2015/2005 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Irricevibilità»
Nella causa T‑447/05,
Société des plantations de Mbanga SA (SPM),
con sede in Douala (Camerun), rappresentata inizialmente dagli avv.ti P. [OSCURATO:PERSONA] e S. Cahn e, successivamente, dall’avv. B. Doré,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dalla sig.ra F. Clotuche‑Duvieusart e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto l’annullamento del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 2005, n. 2015, relativo alle importazioni
di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1964/2005
relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (GU L 324, pag. 5),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re E. [OSCURATO:PERSONA] e K. Jürimäe, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Ambito giuridico
1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana (GU L 47, pag. 1), ha istituito, al titolo IV, un regime comune per l’importazione di banane provenienti da paesi terzi
all’interno della [OSCURATO:PERSONA], applicabile al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2005. Tale regime si basava sull’apertura di contingenti
tariffari il cui volume era stato fissato in maniera da garantire l’approvvigionamento del mercato comunitario, per cui le
importazioni effettuate nell’ambito dei suddetti contingenti beneficiavano dell’applicazione di dazi doganali ridotti o nulli.
In tale contesto, le banane provenienti dagli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: i «paesi ACP»)
godevano di un trattamento preferenziale che consisteva nell’esenzione dai dazi doganali per l’importazione di un quantitativo
determinato di banane e nell’applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni oltre tale quantitativo.
2
Il regime comune d’importazione previsto dal titolo IV del regolamento n. 404/93 è stato più volte modificato. A partire dal
1° luglio 2001, le norme di base che disciplinano l’importazione di banane nella [OSCURATO:PERSONA] erano previste agli artt. 16‑20
del regolamento n. 404/93, nella versione modificata dai regolamenti (CE) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216 (GU L 31,
pag. 2) e 19 dicembre 2001, n. 2587 (GU L 345, pag. 13). A queste si aggiungevano le disposizioni di cui al regolamento (CE)
della [OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 in ordine al regime di
importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 126, pag. 6).
3
Il primo e secondo ‘considerando’ del regolamento n. 216/2001 indicano che, per porre fine alle contestazioni suscitate dal
regime d’importazione delle banane di cui al titolo IV del regolamento n. 404/93, la disamina di tutte le possibilità presentate
dalla [OSCURATO:PERSONA] porta a ritenere che «l’istituzione, a medio termine, di un regime d’importazione fondato sull’applicazione
di un dazio doganale ad un tasso adeguato e l’applicazione di una preferenza tariffaria per le importazioni originarie dei
paesi ACP costituirebbero il mezzo più idoneo per conseguire gli obiettivi dell’organizzazione comune dei mercati per quanto
riguarda la produzione comunitaria e la domanda dei consumatori, come pure per rispettare le norme del commercio internazionale
ed evitare nuove contestazioni». Il quarto ‘considerando’ del medesimo regolamento precisa che, «[f]ino all’entrata in vigore
di tale regime, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere approvvigionata mediante diversi contingenti tariffari, aperti per importazioni di
qualsiasi origine (…)».
4
L’art. 16 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 216/2001, recitava:
«1. Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all’importazione di prodotti freschi che rientrano nel codice
NC ex 0803 00 19 fino all’entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1°
gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
(GATT).
2. Fino all’entrata in vigore del tasso di cui al paragrafo 1, l’importazione dei prodotti freschi di cui al suddetto paragrafo
viene effettuata nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dall’articolo 18».
5
L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva l’apertura di tre contingenti tariffari, indicati dalle lettere A, B
e C, per un volume complessivo di 3 403 000 tonnellate. A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento n. 2587/2001,
il volume del contingente C è stato fissato, in conformità all’art. 18, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento n. 404/93,
a 750 000 tonnellate e riservato, ai sensi dell’art. 18, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 404/93, alle importazioni di
banane originarie dei paesi ACP (in prosieguo: le «banane ACP»).
6
Parallelamente a questo regime, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, a partire dal 2004, alcune misure transitorie a seguito dell’adesione
alla [OSCURATO:PERSONA] di dieci nuovi Stati membri, per garantire l’approvvigionamento del mercato di tali Stati. Per quanto riguarda
il 2005, tali misure sono state stabilite dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 ottobre 2004, n. 1892, relativo a misure
transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia,
di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 328,
pag. 50), che ha reso disponibile un quantitativo aggiuntivo di 460 000 tonnellate rispetto ai contingenti aperti dall’art. 18
del regolamento n. 404/93 per l’importazione di banane di qualsiasi origine.
7
L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 29 novembre 2005, n. 1964, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle
banane (GU L 316, pag. 1), che ha istituito un regime unicamente tariffario, dispone:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l’aliquota tariffaria applicabile alle banane (codice NC 08030019) è pari a 176 EUR/t.
2. Dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2006, viene aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000
tonnellate di peso netto a dazio zero per le importazioni di banane (codice NC 08030019) originarie dei paesi ACP».
8
L’entrata in vigore di questo nuovo diritto ha caducato il regime dei contingenti tariffari all’importazione previsti dal
titolo IV del regolamento n. 404/93, secondo l’art. 16, n. 1, del suddetto regolamento.
9
L’art. 2 del regolamento n. 1964/2005 prevede che le misure necessarie per l’applicazione di tale regolamento e le misure
transitorie per agevolare il passaggio dalle disposizioni attuali a quelle stabilite dal detto regolamento siano adottate
secondo la procedura di comitologia (comitato di gestione).
10
Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 2005, n. 2015, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi
ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento n. 1964/2005 relativo alle aliquote tariffarie applicabili
alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (GU L 324, pag. 5, in prosieguo: il «regolamento impugnato»), è stato adottato
per stabilire le modalità di gestione del contingente tariffario applicabili alle importazioni provenienti dai paesi ACP per
i mesi di gennaio e febbraio 2006. Il secondo ‘considerando’ del suddetto regolamento precisa quanto segue:
«Manca il tempo materiale per mettere in atto entro il 1° gennaio 2006 gli strumenti necessari alla gestione del contingente
tariffario all’importazione di banane originarie dei paesi ACP, previsto dal regolamento (…) n. 1964/2005. Occorre quindi
che la [OSCURATO:PERSONA] adotti misure provvisorie per il rilascio di titoli d’importazione per i mesi di gennaio e febbraio 2006
onde garantire l’approvvigionamento della [OSCURATO:PERSONA], assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP ed evitare perturbazioni
dei flussi commerciali. Tali misure lasciano impregiudicate le modalità da definire successivamente, nel corso dell’anno 2006».
11
L’art. 2 del regolamento impugnato dispone:
«Per i mesi di gennaio e febbraio 2006:
– un quantitativo di 135 000 tonnellate è disponibile per il rilascio di titoli d’importazione agli operatori di cui al titolo
II; questo sottocontingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4160,
– un quantitativo di 25 000 tonnellate è disponibile per il rilascio di titoli d’importazione agli operatori di cui al titolo
III; questo sottocontingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4162».
12
Il titolo II del regolamento impugnato riguarda gli «[o]peratori registrati nell’ambito del contingente tariffario C di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (…) n. 404/93 per l’anno 2005». L’art. 3 prevede:
«Per i mesi di gennaio e febbraio 2006, ogni operatore tradizionale C e ogni operatore non tradizionale C, di cui rispettivamente
all’articolo 3, punto 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (…) n. 896/2001 (…), può presentare una o più domande
di titoli d’importazione fino a concorrenza massima, a seconda dei casi:
– del quantitativo di riferimento stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione
dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (…) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore tradizionale C,
– del quantitativo stabilito e notificato per l’anno 2005, nell’ambito del contingente tariffario C, in applicazione dell’articolo 9,
paragrafo 3, del regolamento (…) n. 896/2001, per quanto riguarda l’operatore non tradizionale C.
(…)».
13
Il titolo III del regolamento impugnato riguarda gli «[a]ltri operatori». L’art. 4, n. 1, di tale regolamento dispone:
«Gli operatori stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA], registrati nell’ambito dei contingenti A/B di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento (…) n. 404/93 o del quantitativo aggiuntivo fissato dal regolamento (...) n. 1892/2004, che nel corso del 2005
hanno immesso in libera pratica banane originarie dei paesi ACP, possono presentare una sola domanda di titolo d’importazione
nell’ambito del quantitativo fissato all’articolo 2, secondo trattino».
14
Il titolo IV del regolamento impugnato precisa le modalità di presentazione delle domande (art. 5) e di rilascio dei titoli
d’importazione (art. 6). Il titolo V di tale regolamento, che raggruppa gli artt. 7‑9, contiene le disposizioni finali.
15
Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 febbraio 2006, n. 219, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario
per l’importazione di banane del codice NC 08030019 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006
(GU L 38, pag. 22), ha poi fissato le modalità di gestione del contingente tariffario applicabili alle importazioni provenienti
dai paesi ACP a partire dal 1° marzo 2006. L’art. 2, lett. b), del suddetto regolamento prevede che un quantitativo di 468 150
tonnellate, ossia il 76% dei quantitativi disponibili, è da gestire in conformità alle disposizioni del capo III del medesimo
regolamento. Quest’ultimo, all’art. 7, n. 2, rinvia al metodo del «primo arrivato-primo servito» previsto agli artt. 308 bis,
308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
16
I rapporti tra i paesi ACP e la [OSCURATO:PERSONA] sono attualmente regolati dall’accordo di partenariato tra gli appartenenti al gruppo
dei paesi ACP, da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] europea e i suoi Stati membri, dall’altra, siglato a Cotonou il 23 giugno 2000
(GU 2000, L 317, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo di Cotonou»).
17
Il regime generale degli scambi tra la [OSCURATO:PERSONA] e i paesi ACP è definito all’allegato V dell’accordo di Cotonou. Tale regime
si applica durante il periodo transitorio delle trattative per nuovi accordi di partenariato economico, che va fino al 31
dicembre 2007. L’art. 1 di tale allegato precisa, in particolare:
«1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all’importazione nella [OSCURATO:PERSONA] in esenzione da dazi doganali e tasse
d’effetto equivalente.
a) Nel caso dei prodotti originari degli Stati ACP:
– enumerati nell’elenco dell’allegato II del trattato, che sono oggetto di un’organizzazione comune di mercato a norma dell’articolo
34 del trattato o che sono
– soggetti, all’atto dell’importazione nella [OSCURATO:PERSONA], ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all’attuazione
della politica agricola comune
la [OSCURATO:PERSONA] prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che
beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione più favorita.
(...)
d) Il regime di cui [al n. 1] lettera a) entra in vigore contemporaneamente al presente accordo e resta in applicazione per tutta
la durata del periodo preparatorio previsto all’articolo 37, paragrafo 1 dell’accordo.
Se però, durante tale periodo, la [OSCURATO:PERSONA]:
(...)
– modifica un’organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell’ambito dell’attuazione della politica
agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri, il regime fissato
per i prodotti originari [dei paesi] ACP. In tal caso la [OSCURATO:PERSONA] si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari [dei
paesi] ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi
terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita».
18
L’art. 1 del protocollo n. 5 annesso all’allegato V dell’accordo di Cotonou, intitolato «secondo protocollo relativo alle
banane», recita:
«Le parti riconoscono che le esportazioni di banane verso il mercato comunitario sono di capitale importanza economica per
i fornitori ACP. [OSCURATO:PERSONA] accetta di prendere in considerazione e, all’occorrenza, di attuare misure volte ad assicurare
permanentemente la redditività delle loro industrie esportatrici di banane e il loro smercio sul mercato comunitario».
Ricorrente
19
La ricorrente è stata costituita il 5 ottobre 1998 e ha quale oggetto principale, sia in Camerun che in altri paesi, la produzione,
la trasformazione e la commercializzazione di banane destinate all’esportazione.
20
La ricorrente appartiene alla categoria dei produttori che non hanno la doppia qualifica di operatore e che non sono nemmeno
inseriti in un gruppo europeo o multinazionale. Conseguentemente, non dispone della qualifica di operatore ai sensi del regolamento
impugnato né può acquisirla, poiché il detto regolamento conserva il sistema di attribuzione dei titoli d’importazione fondato
sui riferimenti storici istituiti dalla normativa vigente in precedenza.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2005, la ricorrente ha presentato il presente ricorso.
22
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto che la causa fosse
trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.
23
Con decisione del Tribunale 26 gennaio 2006, l’istanza mirante a ottenere che la causa venisse trattata secondo il procedimento
accelerato è stata respinta.
24
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 10 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 114
del regolamento di procedura, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità contro il presente ricorso.
25
La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni su tale eccezione di irricevibilità il 28 marzo 2006, data in cui la fase
scritta relativa alla ricevibilità si è conclusa.
26
Con il proprio ricorso, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
27
Nella propria eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
28
Nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA];
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
29
In forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte ne fa richiesta, il Tribunale può pronunciarsi sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. In conformità del n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente,
salvo decisione contraria del Tribunale. Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dagli atti
del fascicolo per pronunciarsi sulla richiesta e che non occorra avviare la fase orale.
30
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso sostenendo, da una parte, che la ricorrente non ha interesse ad agire
contro il regolamento impugnato e, dall’altra, che il suddetto regolamento ha portata generale e non riguarda né direttamente
né individualmente la ricorrente.
Argomenti delle parti
31
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, la ricevibilità di un ricorso d’annullamento presentato
da una persona fisica o giuridica contro un regolamento è subordinata alla condizione che tale regolamento sia in realtà una
decisione individuale che riguarda direttamente e individualmente tale persona. Aggiunge, inoltre, che siffatta disposizione
ha come scopo quello di evitare che la semplice scelta della forma del regolamento possa escludere il ricorso di un singolo
contro una decisione che lo riguardi direttamente e individualmente.
32
Nella specie, non solo il regolamento impugnato non riguarderebbe né direttamente né individualmente la ricorrente, ma non
sarebbe nemmeno inteso a ricomprendere la situazione giuridica dei produttori, come quella della ricorrente, che si trovano
al di fuori del territorio della [OSCURATO:PERSONA] europea, di tal che la ricorrente non avrebbe interesse ad agire per l’annullamento
del suddetto regolamento.
33
In primo luogo, per quanto riguarda l’interesse ad agire, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che lo scopo del regolamento impugnato consiste
nello stabilire le misure temporanee applicabili nei mesi di gennaio e febbraio 2006 per il rilascio dei titoli d’importazione
nell’ambito del contingente tariffario applicabile alle banane ACP, previsto dal regolamento n. 1964/2005. L’adozione di tali
misure si sarebbe dimostrata necessaria poiché, dopo l’adozione del regolamento n. 1964/2005, non vi era abbastanza tempo
per consentirle di adottare e di fare pubblicare nuove modalità di gestione del contingente di banane ACP e per permettere
in seguito agli Stati membri di procedere, sulla base di tali modalità, a una nuova registrazione degli operatori abilitati
a partecipare alla ripartizione del contingente tariffario. La scelta di limitare, solo per i mesi di gennaio e febbraio 2006,
il rilascio dei titoli di importazione agli operatori che avevano fornito il mercato comunitario di banane ACP nell’ambito
del regime dei contingenti tariffari in vigore fino al 31 dicembre 2005 sarebbe stata compiuta allo scopo di garantire l’approvvigionamento
della [OSCURATO:PERSONA], assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP ed evitare perturbazioni nei flussi commerciali.
34
[OSCURATO:PERSONA] afferma, altresì, che il regolamento impugnato definisce, a tal fine, due sottocontingenti destinati a tipologie
differenti di operatori, il primo, di 135 000 tonnellate, aperto agli operatori stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA] che, per il 2005,
erano registrati nell’ambito del contingente tariffario C, di cui all’art. 18, n. 1, lett. c), del regolamento n. 404/93,
e il secondo, di 25 000 tonnellate, aperto agli altri operatori, ossia agli operatori stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA], registrati
con riferimento ai contingenti A e B di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 o con riferimento al quantitativo
aggiuntivo fissato dal regolamento n. 1892/2004, che, durante il 2005, hanno immesso in libera pratica banane originarie dei
paesi ACP. Pertanto, un tale sistema non potrebbe riguardare produttori, del tipo della ricorrente, stabiliti in un paese
terzo e che non esercitano alcuna attività economica sul territorio degli Stati membri. Da ciò deriverebbe che la situazione
giuridica della ricorrente non sarebbe modificata nell’ipotesi di annullamento del regolamento impugnato, a quest’ultima non
applicabile, il che proverebbe che essa non avrebbe interesse ad agire per l’annullamento del suddetto regolamento.
35
In secondo luogo, quand’anche vi fosse un tale interesse, secondo la [OSCURATO:PERSONA] resta vero il fatto che il regolamento impugnato
non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente, trattandosi di un atto avente portata generale. A tal riguardo,
la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il suddetto regolamento definisce talune categorie di operatori e le modalità di accesso ai vari
sottocontingenti secondo criteri oggettivi, vale a dire, la partecipazione alla ripartizione dei contingenti tariffari previsti
dall’art. 18 del regolamento n. 404/93 o del quantitativo aggiuntivo stabilito dal regolamento n. 1892/2004, da una parte,
e l’origine delle banane importate a tale titolo nella [OSCURATO:PERSONA], dall’altra. Pertanto, si tratterebbe di un regolamento che
produce effetti giuridici nei confronti di persone considerate da un punto di vista generale e astratto, in base al principio
che distingue un regolamento da una decisione, come riconosciuto dalla giurisprudenza (sentenze della Corte 6 ottobre 1982,
causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3463, punto 9, e 2 aprile 1998, causa C‑321/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1651, punto 28; ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T‑107/94, Kik/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1717, punto 35, nonché sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96,
T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975, punti 108‑110).
36
Poiché la ricorrente non ha la qualifica di operatore di cui al regolamento impugnato, tale atto la riguarderebbe solo in
virtù della sua qualifica oggettiva di operatore economico non stabilito nella [OSCURATO:PERSONA] e non titolare di un riferimento storico
nell’ambito del regime comunitario d’importazione applicabile fino al 31 dicembre 2005, come indicherebbe la ricorrente medesima
nel proprio ricorso, e, dunque, come riguarda tutti gli operatori economici che si trovano in una situazione analoga. [OSCURATO:PERSONA]
aggiunge che il Tribunale ha già avuto occasione di confermare che i regolamenti recanti modalità di gestione dei contingenti
tariffari per l’importazione hanno portata generale e astratta (ordinanze del Tribunale 25 settembre 2002, causa T‑178/01,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, e causa T‑179/01 Dilexport/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta).
Peraltro, nessun altro elemento tipico della situazione della ricorrente la distinguerebbe rispetto a qualsiasi altro operatore
economico.
37
In risposta all’argomentazione della ricorrente secondo cui il regolamento impugnato la priverebbe in concreto dei propri
dazi all’importazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che questa non può essere privata di nessun dazio all’importazione, non disponendo
– al pari di qualsiasi altro operatore economico – di alcun diritto acquisito a tal riguardo, tanto più che la ricorrente
non aveva nemmeno la qualifica di operatore nel regime di importazione previgente. La situazione della ricorrente non sarebbe
dunque diversa da quella di chiunque altro non soddisfi le condizioni di cui ai titoli II e III del regolamento impugnato.
38
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, altresì, che, anche se le misure contestate fossero tali da pregiudicare la prosecuzione delle attività
della ricorrente, tale circostanza non sarebbe idonea ad identificarla. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il fatto
che un atto possa produrre effetti concreti diversi rispetto a diversi soggetti di diritto ai quali si applica non può privare
tale atto della propria natura regolamentare nei limiti in cui esso trova applicazione sulla base di una situazione oggettiva
di diritto o di fatto definita dall’atto di cui trattasi (ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C‑107/93, AEFMA/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3999, punti 14‑22; ordinanza del Tribunale 15 settembre 1999, causa T‑11/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2653,
punti 50 e 51). Lo stesso vale per quanto riguarda la possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero
o persino l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica l’atto in questione (sentenza della Corte 14 febbraio 1989,
causa 206/87, Lefebvre/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 275, e ordinanza del Tribunale 28 febbraio 2005, causa T‑108/03, von Pezold/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑655, punto 46).
39
In primo luogo, la ricorrente contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la ricorrente non avrebbe interesse ad agire
contro il regolamento impugnato. A tal proposito, essa sostiene che, secondo una giurisprudenza costante, il luogo di stabilimento
o di esercizio delle attività economiche di un ricorrente non influisce in alcun modo sulla ricevibilità di un ricorso d’annullamento,
essendo rilevanti solo gli effetti giuridici dell’atto di cui trattasi sulla situazione giuridica del ricorrente medesimo
(sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T‑480/93 e T‑483/93, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2305).
40
La ricorrente aggiunge che la ricevibilità di un ricorso d’annullamento proposto da un singolo è subordinata, secondo una
giurisprudenza costante, unicamente alla condizione che quest’ultimo possa avvalersi di un interesse giuridicamente protetto,
esistente ed effettivo. Nella specie, sarebbe innegabile che, se l’applicazione del regolamento impugnato produce l’effetto
di privare i produttori domiciliati nei paesi ACP, che non sono operatori ai sensi del detto regolamento, di qualsiasi dazio
relativo a qualunque esportazione verso il mercato comunitario, tali produttori hanno un interesse legittimo e giuridicamente
protetto che li autorizza a contestare la legittimità del suddetto regolamento.
41
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, se è vero che tale regolamento si applica alla totalità degli operatori economici
interessati, è altrettanto vero che questo riguarda direttamente e individualmente taluni di essi. A tal proposito, la ricorrente
rammenta che, secondo una giurisprudenza costante, poiché un regolamento non è nella sostanza una decisione individuale, occorre
stabilire gli effetti giuridici che mira a produrre o che effettivamente produce (sentenze della Corte Alusuisse Italia/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 8, e 22 novembre 2001, causa C‑451/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8949).
42
La natura normativa di un atto non osterebbe pertanto, come ammesso dalla giurisprudenza, al diritto da parte di un ricorrente
di presentare un ricorso d’annullamento e, a tal fine, sarebbe sufficiente che quest’ultimo dimostri di essere direttamente
e individualmente interessato da tale atto (sentenze della Corte 29 marzo 1979, causa 118/77, ISO/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1277;
21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1005; 14 marzo 1990, cause
riunite C‑133/87 e C‑150/87, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑719; 16 maggio 1991, causa C‑358/89,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2501; 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853, nonché
causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 41).
43
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato la riguarda individualmente, come prevede la giurisprudenza,
in virtù di talune caratteristiche che le sono proprie o di una situazione di fatto che la distingue da chiunque altro e che,
pertanto, la identifica in maniera analoga a quella in cui sarebbe identificato il destinatario di una decisione (sentenze
della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 197, punto 223 e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P,
Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677; ordinanza del Tribunale 6 luglio 2004, causa T‑370/02, Alpenhain-Camembert-Werk
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2097). A tal proposito, essa afferma di trovarsi non solo in una situazione di fatto del tutto
diversa da quella degli operatori o degli altri produttori di banane ACP, ma altresì di essere in una situazione giuridica
che consente di ritenere che essa debba essere parificata a un «destinatario» secondo quanto previsto dalla giurisprudenza.
Infatti, in ragione del fatto che essa appartiene alla categoria dei produttori indipendenti stabiliti nei paesi ACP, che
siano operatori o produttori non integrati, le risulterebbe impossibile commercializzare la propria produzione sul territorio
dell’Unione.
44
Secondo la ricorrente, come risulta dall’art. 1 dell’allegato V dell’accordo di Cotonou e dall’art. 1 del protocollo n. 5
annesso all’allegato V del medesimo accordo, intitolato «secondo protocollo relativo alle banane», il diritto comunitario
definisce la situazione giuridica del produttore stabilito in un paese ACP che esporta i propri prodotti verso il mercato
comunitario distinguendola da quella degli altri produttori nonché da quella di tutti gli altri operatori del settore delle
banane. Le suddette disposizioni consentirebbero di stabilire, senza possibilità di contestazioni, che le imprese produttrici
di banane ACP si trovano in una situazione giuridica particolare rispetto alle regole della politica agricola comune, vale
a dire la stessa situazione di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 39.
45
La ricorrente precisa che essa potrebbe risultare individualizzata dal fatto che l’autore dell’atto prenda in considerazione
(o sia obbligato a prendere in considerazione) la situazione giuridica o di fatto che le è propria, la quale corrisponderebbe
a quella delle imprese interessate al momento dell’adozione del medesimo atto. Siffatta maniera di riconoscere il legame individuale
sarebbe già stata accolta dalla Corte nella sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 207),
e ciò laddove le disposizioni dell’atto di adesione lo imponevano, nonché nella sentenza 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2477), in cui la Corte avrebbe ritenuto che la normativa in discussione obbligasse la [OSCURATO:PERSONA] a tener conto
della situazione dei ricorrenti al momento dell’adozione dell’atto controverso.
46
La situazione della ricorrente sarebbe inoltre assolutamente paragonabile a quella degli esportatori di riso delle Antille
olandesi, di cui alla causa sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 41, in cui è stato
riconosciuto che i ricorrenti erano stati privati della facoltà di esportare verso la [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una misura comunitaria.
Secondo la ricorrente, è vero che, in quella sentenza, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che i ricorrenti non potessero essere
considerati come interessati dalla misura comunitaria unicamente in quanto esportatori di riso verso la [OSCURATO:PERSONA], essendo
tale attività commerciale esercitabile in qualsiasi momento da qualunque impresa, ma è vero anche che la Corte ha poi precisato
che i ricorrenti erano interessati a priori solo in virtù della loro caratteristica oggettiva di operatori economici del settore
controverso analogamente a qualsiasi altro operatore e che, infine, l’esiguo numero di operatori interessati non era sufficiente
per concludere a favore di un legame individuale. Tuttavia, la Corte avrebbe inoltre considerato che la sussistenza dell’obbligo,
per il Consiglio o la [OSCURATO:PERSONA], in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essi
intendono adottare sulla situazione di determinati singoli può essere «tale da identificare questi ultimi» (sentenze della
Corte Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 45, punti 28 e 31, e 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑769, punto 25).
47
A parere della ricorrente, un ragionamento del tutto paragonabile potrebbe essere compiuto con riferimento all’obbligo che
sussiste in capo alle istituzioni, quando queste adottano un regolamento nell’ambito della politica agricola comune (nella
specie, l’organizzazione comune del mercato delle banane), non solo di tener conto della situazione dei produttori stabiliti
nei paesi ACP, ma anche di garantire a questi ultimi uno smercio dei loro prodotti per lo meno altrettanto vantaggioso di
quello esistente nella situazione precedente, in conformità al disposto dall’art. 1 dell’allegato V dell’accordo di Cotonou.
La necessità di tener conto delle situazioni individuali sarebbe rafforzata, nella fattispecie, dal fatto che le istituzioni
sarebbero tenute, in forza degli obblighi derivanti da impegni convenzionali costituenti parte integrante della legalità comunitaria,
a mantenere i flussi commerciali tradizionali durante il periodo considerato.
48
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA], al fine di escludere la ricevibilità del ricorso, non può validamente eccepire la tesi secondo la
quale i ricorrenti non possono essere considerati, così come ha ritenuto la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit. supra al punto 41, come interessati dalla misura comunitaria per il semplice fatto di essere esportatori di riso verso
la [OSCURATO:PERSONA], essendo siffatta attività commerciale esercitabile in qualsiasi momento da qualunque impresa. Nella specie, il
regolamento impugnato sarebbe destinato a essere applicato unicamente per un periodo di due mesi, così che la possibilità
che altre imprese possano divenire produttori di banane, in un così breve termine, sarebbe puramente teorica.
49
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non deduce, a sostegno della propria eccezione di irricevibilità,
alcun argomento tale da mettere in discussione il fatto che la ricorrente medesima sia direttamente interessata dal regolamento
impugnato. A tal proposito, quest’ultima sottolinea che, data l’assenza di qualsiasi misura comunitaria o nazionale che applichi
il regime di importazione stabilito dal regolamento impugnato, essa è direttamente interessata dal suddetto regolamento. In
ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe senz’altro potuto ignorare, alla data di adozione del regolamento impugnato, che il
sistema di commercializzazione sorto dal regime dei titoli comportava direttamente, per i produttori del tipo della ricorrente,
l’impossibilità di mantenere i flussi commerciali tradizionali verso la [OSCURATO:PERSONA].
50
In quinto e ultimo luogo, la ricorrente richiama la sentenza 3 maggio 2002, causa T‑177/01, Jégo-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2365),
in cui il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di misure nazionali di attuazione di un atto comunitario, l’irricevibilità
che colpisce un ricorso d’annullamento avrebbe quale effetto quello di privare i singoli del diritto a un ricorso giurisdizionale
effettivo, garantito dalle norme costituzionali nazionali, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU), dai principi della [OSCURATO:PERSONA] di diritto e dalla carta dei diritti fondamentali. Parimenti,
la ricorrente rammenta che la Corte, nella sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 43, ha altresì
statuito che la [OSCURATO:PERSONA] europea è una [OSCURATO:PERSONA] di diritto le cui istituzioni sono soggette al controllo di conformità dei
rispettivi atti al [OSCURATO:PERSONA] e ai principi generali del diritto di cui fanno parte i diritti fondamentali, tra i quali figura
il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
51
Poiché, nella specie, secondo la ricorrente, la questione della validità del suddetto regolamento non può essere sollevata
dinanzi ad alcun giudice nazionale, ne consegue che solo l’ammissione della ricevibilità del ricorso è tale da evitare un
diniego di tutela giurisdizionale che attribuirebbe al regolamento impugnato un’immunità dalla giurisdizione incompatibile
con i principi della [OSCURATO:PERSONA] di diritto. Del resto, non ammettendo la ricevibilità di un tale ricorso, il giudice comunitario
rinuncerebbe alla facoltà di esaminare gli eventuali profili di illegittimità che potrebbero viziare l’atto controverso, il
quale sfuggirebbe in tal modo a qualsiasi controllo giurisdizionale, in spregio delle norme derivanti dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
è una [OSCURATO:PERSONA] di diritto (sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339). Al fine
di sostenere questa posizione, la ricorrente rammenta che il progetto di [OSCURATO:PERSONA] del 18 luglio 2003, che adotta una Costituzione
per l’Europa (art. II-47 e art. III-270, quarto punto), prevede la possibilità, per i singoli cittadini, di presentare ricorso
contro gli atti normativi che li riguardano direttamente e che non richiedono misure d’attuazione.
Giudizio del Tribunale
Sull’interesse ad agire
52
Da una giurisprudenza costante risulta che la ricevibilità del ricorso d’annullamento presentato da una persona fisica o giuridica
è subordinata alla condizione che questa dimostri un interesse ad agire (sentenza della Corte 31 marzo 1977, causa 88/76,
Société pour l’exportation des sucres/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 19; sentenza 14 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 39, punto 59; ordinanze del Tribunale 29 aprile 1999, causa T‑78/98, Unione provinciale
degli agricoltori di Firenze e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1377, punto 30, e 17 ottobre 2005, causa T‑28/02, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4119, punto 34).
53
Peraltro, una persona fisica o giuridica ha un interesse a presentare un ricorso contro un atto solo qualora l’annullamento
di tale atto possa produrre, di per sé, effetti giuridici (sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1965, punto 21, e sentenza 14 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 39, punto 59).
54
Nella specie, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire, per il fatto che il regolamento
impugnato non è applicabile ai produttori, come la ricorrente, stabiliti in un paese terzo e che non esercitano alcuna attività
economica sul territorio degli Stati membri. Ne conseguirebbe che l’annullamento del regolamento impugnato non avrebbe alcuna
conseguenza sulla situazione giuridica della ricorrente.
55
Questo argomento non può essere accolto.
56
Infatti, la ricorrente contesta il regolamento impugnato proprio per il fatto che non terrebbe conto della situazione dei
produttori indipendenti, come è la ricorrente stessa, privandola così della possibilità di esportare i propri prodotti sul
mercato comunitario. In particolare, essa sostiene che tale regolamento, stabilendo, agli artt. 3 e 4, un regime di attribuzione
di titoli d’importazione basato su riferimenti storici, viola le disposizioni convenzionali che regolano il mercato delle
banane e i principi contenuti nelle disposizioni comunitarie in materia di politica agricola comune nonché in quelle sull’organizzazione
comune dei mercati delle banane. Inoltre, il regolamento impugnato violerebbe il principio di non discriminazione, in quanto
favorirebbe indebitamente taluni importatori di importanza storica, e il principio del legittimo affidamento.
57
A tale riguardo è sufficiente ricordare che, secondo l’art. 233 CE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta ad
adottare i provvedimenti necessari che l’esecuzione della sentenza comporta. Tali provvedimenti non attengono alla scomparsa
dell’atto in quanto tale dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché questa è una naturale conseguenza dell’annullamento
dell’atto da parte del giudice. Essi riguardano invece l’eliminazione degli effetti delle illegittimità accertate nella sentenza
di annullamento. Tale annullamento implica, infatti, per l’istituzione da cui emana l’atto, l’obbligo di adottare i provvedimenti
necessari per dare esecuzione alla sentenza. L’istituzione interessata può essere indotta, ad esempio, a ripristinare adeguatamente
la situazione del ricorrente o ad evitare l’adozione di un atto identico (sentenza 14 settembre 1995, causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 39, punto 60).
58
Per conformarsi a una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione interessata è tenuta, secondo
una giurisprudenza costante, a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultimo
discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto
è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata
come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione
interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (sentenze della Corte 26 aprile 1988, cause riunite
97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2181, punto 27, e 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. p. I‑2125, punto 29; sentenza del Tribunale 2 febbraio 1995, causa T‑106/92, Frederiksen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. PI pag. I‑A‑29
e II‑99, punto 31).
59
Pertanto, come emerge dalla giurisprudenza citata, l’istituzione interessata ha l’obbligo di evitare che qualsiasi atto destinato
a sostituire l’atto annullato sia viziato soltanto dalle stesse irregolarità individuate dalla sentenza di annullamento. Ciò
detto, l’annullamento di un atto per il fatto di non aver tenuto conto di una categoria determinata di operatori economici,
che comporta per l’istituzione da cui emana l’atto l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla
sentenza, può produrre effetti sulla situazione giuridica della ricorrente.
60
Da quanto precede risulta che la ricorrente ha un interesse all’annullamento del regolamento impugnato.
Se l’atto impugnato riguardi la ricorrente direttamente e individualmente
61
Secondo una giurisprudenza consolidata, l’art. 230, quarto comma, CE attribuisce ai singoli il diritto di impugnare, in particolare,
qualsiasi decisione che, pur se emanata in forma di regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. Scopo di tale
disposizione è in particolare quello di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano
impedire che il singolo impugni una decisione che lo tocca direttamente e individualmente e, quindi, di precisare che la scelta
di una determinata forma non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79
e 790/79, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1949, punto 7; ordinanze del Tribunale 8 luglio
1999, causa T‑12/96, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2301, punto 24, e 8 settembre 2005, causa T‑287/04,
Lorte e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3125, punto 36).
62
Dalla giurisprudenza risulta altresì che il criterio di distinzione tra un regolamento e una decisione dev’essere ricercato
nella portata generale o meno dell’atto controverso, valutando la natura dell’atto impugnato e, in particolare, gli effetti
giuridici che mira a produrre o che produce effettivamente (sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und
Geldermann/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 941, punto 7 e ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4149, punto 28; ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 61, punto 25, e sentenza
del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑139/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑409, punto 87).
63
Nella specie, occorre rilevare che l’oggetto del regolamento impugnato, redatto in termini generali e astratti, consiste nel
definire le modalità di applicazione del regolamento n. 1964/2005 per i mesi di gennaio e febbraio 2006 per quanto riguarda
il regime d’importazione di banane ACP all’interno della [OSCURATO:PERSONA].
64
Il fatto che la ricorrente affermi che, non avendo la qualifica di operatore ai sensi del regolamento impugnato, non può importare
i propri prodotti sul mercato comunitario, altro non è che una conseguenza dell’applicazione degli artt. 3 e 4 del suddetto
regolamento alla sua situazione. Tuttavia, tali disposizioni del regolamento impugnato appaiono come misure di portata generale.
Infatti, esse prevedono la creazione di due sottocontingenti destinati a diversi tipi di operatori, il primo, di 135 000 tonnellate,
aperto agli operatori stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA] che, per il 2005, erano registrati nell'ambito del contingente tariffario C,
di cui all’art. 18, n. 1, lett. c), del regolamento n. 404/93, e il secondo, di 25 000 tonnellate, aperto agli altri operatori,
ossia gli operatori stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA], registrati nell’ambito dei contingenti A e B di cui all’art. 18, n. 1, del regolamento
n. 404/93 o del quantitativo aggiuntivo fissato dal regolamento n. 1892/2004, che, nel corso del 2005, hanno immesso in libera
pratica banane originarie dei paesi ACP.
65
Il regolamento impugnato è pertanto un atto normativo di portata generale in quanto si applica a situazioni oggettivamente
determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta.
Infatti, siffatte misure riguardano la ricorrente solo in virtù della sua caratteristica di operatore economico non stabilito
nella [OSCURATO:PERSONA] e privo di un riferimento storico nell’ambito del regime comunitario d’importazione applicabile fino al 31
dicembre 2005. A questo titolo, le misure di cui trattasi la riguardano così come riguarderebbero qualsiasi altro operatore
economico a parità di situazione, vale a dire gli operatori stabiliti in un paese ACP che non esercitino alcuna attività economica
sul territorio comunitario e non dispongano di un riferimento storico nell’ambito del regime comunitario d’importazione applicabile
fino al 31 dicembre 2005 (v., in tal senso, ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 36, punto 47; Dilexport/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 36, punto 47, nonché sentenza 3 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 62, punto 88).
66
Non si può escludere, tuttavia, che, in talune circostanze, le disposizioni di un atto normativo che si applicano a tutti
gli operatori economici interessati possano riguardare individualmente alcuni tra loro (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit. supra al punto 42, punto 13; Codorníu/Consiglio, cit. supra al punto 42, punto 19, nonché Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit. supra al punto 43, punto 36). In tale ipotesi, un atto comunitario potrebbe allora presentare, al contempo, carattere
normativo e, nei confronti di determinati operatori economici interessati, carattere decisionale (sentenze del Tribunale 13
novembre 1995, cause riunite T‑481/93 e T‑484/93, Exporteurs in [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2941, punto 50;
12 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 35, punto 101, nonché 3 febbraio 2005,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 62, punto 107).
67
Secondo una giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica che non sia il destinatario di un atto può sostenere che
tale atto la riguardi individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto qualora l’atto controverso la riguardi
in ragione di determinate qualità personali, ovvero di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica
in modo analogo al destinatario (sentenze della Corte Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43, a pag. 223; Codorníu/Consiglio,
cit. supra al punto 42, punto 20; Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 43, punto 36, e 1° aprile
2004, causa C‑263/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3425, punto 45; sentenza 3 febbraio 2005, causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 62, punto 107). Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica
o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso d’annullamento contro un regolamento (sentenza Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 43, punto 37).
68
Alla luce di tale giurisprudenza, occorre verificare se, nella specie, il regolamento impugnato riguardi la ricorrente individualmente.
69
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente basato sul fatto che il regolamento impugnato le impedisce
l’accesso al mercato comunitario, occorre rilevare che il regolamento impugnato riguarda la ricorrente unicamente nella sua
qualità oggettiva di impresa che produce e commercializza banane ACP, al pari di qualsiasi altro operatore indipendente stabilito
in un paese ACP e che esercita la medesima attività. Orbene, come emerge dalla giurisprudenza, questa unica caratteristica
non basta alla ricorrente per dimostrare di essere toccata in modo individuale dal regolamento impugnato (v., in tal senso,
sentenze Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 45, punto 14, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra
al punto 41, punto 51, nonché ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T‑154/02, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1921,
punto 47).
70
Siffatta constatazione non è inficiata dall’affermazione della ricorrente secondo la quale il regolamento impugnato le impedirebbe
qualsiasi attività d’importazione di banane e metterebbe pertanto in discussione la sua esistenza. Infatti, anche supponendo
che tale affermazione sia fondata, la circostanza che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti
di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarli in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, allorché
l’applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (ordinanza della Corte 18 dicembre
1997, causa C‑409/96 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7531, punto 37; ordinanze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 36, punto 52; Dilexport/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 36, punto 52, nonché
13 dicembre 2005, causa T‑397/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-5365, punto 70).
71
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente che attiene al fatto che solo un numero ristretto di operatori
economici sarebbe privato, dal regolamento impugnato, della possibilità di commercializzare le banane ACP sul territorio comunitario,
va ricordato che, in base a una giurisprudenza costante, la possibilità di determinare, più o meno precisamente, il numero
o addirittura l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano
essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia certo che, come nel caso di specie, tale
applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso (ordinanza
della Corte 21 giugno 1993, causa C‑276/93, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3345, punto 8, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 41, punto 52; ordinanza von Pezold/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 38, punto 46).
72
Siffatta conclusione non può essere inficiata dal fatto che il regolamento impugnato si applica solo per due mesi e che, conseguentemente,
la possibilità che altre imprese possano diventare produttori di banane in così poco tempo sarebbe puramente teorica. A tal
proposito, basti constatare che la ricorrente non subisce gli effetti del regolamento impugnato, il cui scopo o risultato
non è quello di limitare la produzione dei prodotti di cui trattasi, se non per la sua caratteristica di esportatore verso
la [OSCURATO:PERSONA], e che, conseguentemente, il suddetto regolamento la riguarda alla stregua di qualsiasi altro operatore che si
trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica (v., in tal senso, sentenza Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 45, punti 12‑14).
73
In terzo luogo, la ricorrente afferma che il regolamento impugnato la riguarda individualmente per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto tener conto della sua situazione specifica.
74
In proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia l’obbligo, in
base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell’atto che essa intende adottare sulla situazione di determinati
singoli può essere tale da identificare questi ultimi (sentenze Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 45,
punti 21 e 28‑31; Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 45, punti 11‑13; 11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 46, punto 25, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra punto 41, punto 57; sentenze del Tribunale
14 settembre 1995, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 39, punti 67‑78, e 17 gennaio 2002, causa T‑47/00,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑113, punto 41).
75
È indubbiamente vero che, così come la ricorrente ha sottolineato nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità,
l’art. 1 del protocollo n. 5, annesso all’allegato V dell’accordo di Cotonou e intitolato «secondo protocollo relativo alle
banane», prevede che le parti riconoscano che le esportazioni di banane verso il mercato comunitario sono di capitale importanza
economica per i fornitori ACP e, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] accetti di valutare e, all’occorrenza, di prendere misure
volte a garantire la vitalità delle imprese esportatrici di banane nonché il mantenimento degli sbocchi per le banane ACP
sui mercati della [OSCURATO:PERSONA].
76
Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza, la constatazione dell’esistenza di tale obbligo, ammesso che sia comprovata, non
può bastare ad accertare che l’atto impugnato riguarda la ricorrente individualmente. Infatti, la Corte, dopo aver rilevato
al punto 28 della sentenza Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 45, che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a informarsi
sulle ripercussioni negative che la sua decisione poteva provocare sull’economia dello Stato membro e nei confronti delle
imprese interessate, non ha affatto dedotto da questa sola constatazione che tutte le imprese coinvolte fossero individualmente
interessate dal provvedimento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Al contrario, essa ha giudicato che solo le imprese
in possesso di contratti già stipulati e il cui adempimento, che era previsto durante il periodo di applicazione della decisione
controversa, era stato compromesso in tutto o in parte a causa di quest’ultima erano individualmente interessate ai sensi
dell’art. 230, quarto comma, CE (sentenze della Corte Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 45, punti 28,
31 e 32; [OSCURATO:PERSONA]/Conseil, cit. supra al punto 41, punto 60, nonché 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3483, punto 74).
77
Di conseguenza, l’aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA], nell’adottare il regolamento impugnato, doveva, nei limiti in cui le
circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che il regolamento poteva provocare, in particolare,
sulle imprese interessate non esime affatto la ricorrente dall’onere di provare che il regolamento la riguarda in ragione
di una circostanza di fatto che la distingue rispetto a ogni altro soggetto (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
cit. supra al punto 41, punto 62, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 76, punto 76).
78
Orbene, la ricorrente non ha fatto valere alcun elemento che consenta di concludere che essa viene lesa dal regolamento in
ragione di una situazione specifica.
79
Da quanto precede risulta che la ricorrente non si trova in una situazione che la distingue rispetto a qualsiasi altro operatore
economico e che, pertanto, il regolamento impugnato non la riguarda individualmente.
80
In ultimo, la ricorrente sostiene che l’irricevibilità del presente ricorso costituisce una violazione del suo diritto fondamentale
a un tutela giurisdizionale effettiva. L’effettività del sistema comunitario di tutela giurisdizionale richiederebbe che essa
venisse considerata come individualmente interessata in quanto il diritto nazionale non le offrirebbe alcuna possibilità di
ricorso tale da consentirle di contestare il regolamento impugnato dinanzi un giudice nazionale.
81
A tale proposito, dopo aver ricordato che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è uno dei principi generali del
diritto che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e che è stato altresì sancito dagli artt. 6
e 13 della CEDU, la Corte ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] CE, con gli artt. 230 CE e 241 CE, da una parte, e con l’art. 234 CE,
dall’altra, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedure, destinato a garantire il controllo
della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. In tale sistema, le persone fisiche o
giuridiche che, in ragione delle condizioni di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente
degli atti comunitari di portata generale hanno la possibilità, a seconda del caso, di far valere l’invalidità di tali atti
vuoi, incidentalmente ai sensi dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre
questi ultimi, ai quali non spetta constatare la validità dei suddetti atti, a interpellare a tal proposito la Corte mediante
questioni pregiudiziali (sentenze Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 43, punti 39 e 40, e [OSCURATO:PERSONA]/Jégo-[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 67, punti 29 e 30, nonché ordinanza del Tribunale 29 giugno 2006, causa T‑311/03, Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA]
e Consiglio (non pubblicata nella Raccolta, punto 69).
82
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la circostanza secondo la quale nel caso di specie non sarebbe effettivo alcun
mezzo di ricorso non può, ammesso che sia comprovata, giustificare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema dei
rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli artt. 230 CE, 234 CE e 241 CE, come ricordato al punto 81. Secondo la
giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso d’annullamento dinanzi al giudice comunitario non può dipendere dall’esistenza
o meno di un rimedio giurisdizionale dinanzi ad un giudice nazionale che consenta l’esame della validità dell’atto di cui
si chiede l’annullamento (v., in tal senso, sentenze Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, cit. supra al punto 43, punti 43
e 46, e [OSCURATO:PERSONA]/Jégo-[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 67, punti 33 e 34; ordinanza Nürburgring/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, cit. supra
al punto 81, punto 70). In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto
da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE (ordinanza della
Corte 1° febbraio 2001, causa C‑301/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1005, punto 47).
83
Peraltro, come la Corte ha dichiarato, il fatto che un singolo non possa proporre un ricorso di annullamento contro misure
da lui contestate non implica che sia però privato dell’accesso al giudice, poiché resta aperta la via del ricorso per responsabilità
extracontrattuale, previsto dagli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE se simili misure sono tali da far sorgere la responsabilità
della [OSCURATO:PERSONA] (v. in tal senso, sentenza della Corte 12 settembre 2006, causa C‑131/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7795, punto 82).
84
Dalle precedenti considerazioni risulta che non si può ritenere che il regolamento impugnato riguardi la ricorrente individualmente.
Poiché la ricorrente non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità stabilite dall’art. 230, quarto comma, CE, non è necessario
verificare se il suddetto regolamento la riguardi direttamente.
85
Da tutto quanto sopra esposto consegue che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
86
Ai sensi dell’ art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la parte ricorrente è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente
alle conclusioni di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Société des plantations de Mbanga SA (SPM) sono a carico di quest’ultima.
Lussemburgo, 12 gennaio 2007
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Vilaras
*
Lingua processuale: il francese.