CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025
Cassazione n. 28038/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze descritte in epigrafe; esaminati gli atti, i provvedimenti impugnati e l'ulteriore memoria trasmessa dai difensori; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè gli atti impugnati - relativi alla reiezione, nel corso dell'udienza preliminare, delle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio dei due ricorrenti- non danno corpo ad alcuna abnormità, nè strutturale né funzionale, tale da legittimarne l'impugnazione, trattandosi di valutazioni che, oltre a risultare solo interlocutorie, potranno ritenersi suscettibili di verifica quanto alla relativa legittimità, se confermate, con la sentenza che definisce, in termini di eventuale responsabilità, la posizione dei due ricorrenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, resa de plano perché l'impugnazione risulta proposta contro provvedimenti non impugnabili, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025.