CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. udito l' Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l' accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con la sentenza in data 20 Dicembre 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto in data 2 Febbraio 2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e condannati alla pena ritenuta di giustizia.I giudici di appello ritenevano dimostrata la condotta estorsiva degli imputati i quali avevano preteso la consegna da parte della vittima della somma di euro 10.000,00 nascente da un credito di lavoro vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che lo aveva licenziato, rivolgendo la pretesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] amministratore di fatto della società. La corte territoriale escludeva la configurabilità dell'ipotesi di cui all' art. 393 c.p. rilevando., che tenuto conto delle modalità degli accadimenti, risultava che le condotte minacciose erano del tutto esorbitanti rispetto alla mera finalità dell'esercizio della pretesa creditoria sicchè la condotta assumeva, di per sé, il carattere dell'ingiustizia dovendosi escludere la configurabilità del reato di ragion fattasi. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all' art. 393 c.p. Rileva che, nel caso in esame, i giudici di merito avevano erroneamente escluso la qualificazione della condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non applicando correttamente i principi giurisprudenziali in materia, non valutando adeguatamente i fatti e non considerando che le minacce era state effettuate al solo fine di far valere un legittimo diritto di credito. Assume che a nulla rilevava l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] in quanto per tale categoria di reato il concorso dell'extraneus era sempre possibile. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi: a. violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art.393 c.p. Evidenzia che la condotta in contestazione doveva essere inquadrata ai sensi della detta norma atteso che il ricorrente non aveva agito per un profitto ingiusto ma per conseguire un credito legittimo sia pure nell' interesse del coimputato cui era legato da vincoli di parentela; b. vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva. Lamenta che, sul punto, la corte territoriale avevo omesso qualunque motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono trovare accoglimento nei termini appresso specificati. 2. Va premesso che il Tribunale ha escluso nella fattispecie in esame la configurabilità del reato di esercizio arbitrario della proprie ragioni muovendo dalla considerazione che l'ipotesi cui all' art. 393 c.p. rappresenta un' ipotesi di reato proprio ed esclusivo mentre la corte di appello, nell' escludere la correttezza di tale impostazione, ha ritenuto, sostanzialmente, che il discrimine tra il reato di estorsione e quello della ragion fattasi prescinda dalla legittimità della pretesa creditoria, dovendosi -invece- guardare alle modalità della condotta, configurandosi il delitto di cui all'art. 629, cod. pen. quando queste siano particolarmente aggressive e sproporzionate rispetto alla pretesa vantata. Sul punto la corte territoriale ha evidenziato che nel caso in esame, poiché risultava che [OSCURATO:PERSONA] si era accreditato quale esponente della criminalità locale, erano intervenute minacce anonime ed in più occasioni la vittima era stata minacciata di "gambizzazione" nel caso in cui le somme dovute non sarebbero state pagate (con riferimenti minacciosi anche alle abitudini del suo nucleo familiare) non poteva che configurarsi la più grave ipotesi di tentata estorsione. 2.1. Orbene risulta di tutta evidenza che un simile ragionamento non appare rispondente ai principi di diritto di recente fissati delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo, Rv. 280027 - 02), hanno affermato, in sintesi, che: il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo; il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità. Le S.U. hanno, in particolare, affermato che la verifica dell'esistenza della legittimità della pretesa costituisce un presupposto imprescindibile al fine di poter configurare il diritto di esercizio arbitrario del proprio diritto ed, al contempo, hanno chiarito che l'elemento discretivo tra i due delitti non può fondarsi sulla modalità esplicative della condotta materiale (quasi sovrapponibili in quanto non vi sono elementi normativi per distinguere la nozione di violenza e di minaccia contenuta nell'art. 393 cod. pen. rispetto all'identica nozione contenuta nell'art.629 cod. pen.), bensì sull' elemento psicologico, in quanto soltanto la presenza di un ragionevole convincimento di agire al fine di perseguire un proprio diritto porta la condotta nell'alveo della ragion fattasi, deviandola dal delitto di estorsione. Si legge, infatti, nella sentenza delle Sezioni Unite menzionata: «[...] i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. [...] Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere con tra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». In tale prospettiva si impone l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di rivalutare se il caso concreto configuri il delitto di ragioni fattasi o di estorsione, e in tale rivalutazione dovrà tenersi presente quanto spiegato dalla già menzionata sentenza delle Sezioni Unite, ossia che: - è preliminare la verifica dell'esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., rv. 268764); - «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)»; - «l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie». Non va dimenticato, poi, che nel caso concreto il fatto è stato contestato in concorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ossia tra il titolare dell'eventuale pretesa creditoria e rigi un terzo che ha realizzato le condotte al fine di dare concretezza all'attuazione della pretesa medesima. Anche a tale riguardo si dovrà tenere conto degli insegnamenti della già più volte menzionata sentenza delle Sezioni unite, che -dopo avere ribadito la possibilità di configurare il concorso del terzo nel delitto di ragion fattasi- ha operato le seguenti precisazioni, a cui il giudice del rinvio si dovrà attenere: «[...] se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Il giudice del rinvio dovrà, dunque, tenere conto dei principi di diritto menzionati dalle Sezioni Unite in ordine discrimine tra il delitto di estorsione (629 c.p.) e il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone (393 c.p.), nonché valutare la configurabilità del concorso di persone in quest'ultimo reato, considerando tutti i dati evidenziati ivi compreso quello relativo ai riferimenti, in seno alle minacce, al nucleo familiare della vittima (vedi sentenza di appello ff. 6-7) sempre inquadrandoli sulla scorta delle citate coordinate ermeneutiche. Va, quindi, disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio, rimanendo assorbite le ulteriori censure. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio