CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/11/2022 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con esclusivo riferimento al quarto motivo di ricorso, e per l'inammissibilità nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'Annunziata deducendo quattro motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod . proc. pen 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per carenza di indizi gravi, precisi e concordanti, oltre che contraddittorietà della motivazione nell'aver ritenuto la responsabilità del ricorrente; manca una corretta valutazione di tutti gli elementi a disposizione, la truffa si sarebbe potuta concretizzare solo ed esclusivamente si vi fosse stata l'indisponibilità del ricorrente o del [OSCURATO:PERSONA] alla consegna dell'immobile concesso in locazione, mentre in realtà era stata la persona offesa a non recarsi presso l'immobile locato; né l'Annunziata, né l'asserito concorrente nel reato si sono resi irreperibili dopo l'accredito della somma sulla carta poste pay; la polizia giudiziaria non ha neanche accertato l'esistenza o meno di questo immobile; irrilevante si deve ritenere la considerazione delle condotte post delictum. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., atteso che la responsabilità dell'Annunziata veniva dedotta esclusivamente sulla base dell'accredito dell'acconto sulla sua carta poste pay. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen; la dosimetria della pena non rispetta la gravità effettiva della condotta posta in essere, del tutto ingiustificata poi la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, anche considerata la totale incensuratezza del ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con esclusivo riferimento al quarto motivo di ricorso, con richiesta di dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto motivo di ricorso è fondato, mentre per il resto il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, con definitività del giudizio sulla responsabilità dell'Annunziata. 1.1. Il primo motivo di ricorso, oltre che generico, non è consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza (Sez. LI, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione). 1.2. La deduzione, dunque, potrebbe essere esaminata eventualmente sotto il profilo del vizio motivazionale, tuttavia non dedotto e chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in presenza di una c.d. doppia conforme in larga parte obliterate dalla difesa„ che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte di appello ha, difatti, ricostruito lin modo analitico e persuasivo la condotta posta in essere dal ricorrente e con tale motivazione il ricorrente non si confronta. Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., all'inammissibilità (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710-01). La difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 2. Gli stessi principi devono essere richiamati quanto al secondo motivo di ricorso, il quale, pur deducendo violazione di legge, in realtà propone ancora una volta una propria ed alternativa lettura del merito non consentita in questa sede, quanto all'effettiva possibilità di ritenere integrata nel caso in esame una truffa a fronte delle persuasive e logiche argomentazioni dei giudici di merito che, in senso assolutamente conforme tra loro, hanno ricostruito i contatti tra la persona offesa e il ricorrente, le modalità della condotta truffaldina, la riferibilità del vantaggio proprio all'Annunziata, l'impossibilità per la persona offesa di mettersi in contatto con lo stesso, la mancanza di qualsiasi valida ricostruzione alternativa. Con tale motivazione, che non si resta a censure, il ricorrente non si confronta. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico. Non coglie difatti nel segno l'argomentazione difensiva volta a criticare, in modo del tutto aspecifico, il trattamento sanzionatorio e la concreta dosimetria della pena anche quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha difatti condiviso, con motivazione che non si presta a censure in mancanza di qualsiasi irragionevolezza, la vallutazione effettuata dal giudice di primo grado, richiamando l'applicazione nel caso di specie del minimo edittale e la mancanza di elementi positivamente valutabili quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso si deve ribadire che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01). 4. Il quarto motivo di ricorso è fondato; nell'ambito della motivazione della sentenza emerge la proposizione di specifico motivo di appello quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con specifica argomentazione critica correlata allo stato d"incensuratezza del ricorrente. La decisione impugnata ha omesso di pronunciarsi sul motivo devoluto, nell'impossibilità di desumere anche solo implicitamente una motivazione sul punto.Deve essere in tal senso ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale, in presenza dell'incensuratezza dell'imputato, il giudice deve indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609-01; Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, Colò, Rv. 254969-01; Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997, Suncini, Rv. 209024-01). Né appare sufficiente a tal fine quanto affermato sul punto dalla sentenza di primo grado (che affermava in maniera estremamente generica che non era possibile una prognosi positiva in favore dell'imputato sulla base di una detenzione per altra causa, di cui però non illustrava il motivo, e che sembra essere una detenzione cautelare e non riferibile a precedente condanna a carattere definitivo). La Corte di appello dovrà dunque motivare sul punto in applicazione del principio di diritto sopra richiamato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli