CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 00936/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N FATTO E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma dellasentenza del GUP del Tribunale di Roma del 03/10/2023, rideterminava la pena inflitta aXXXXXXXXXXXXX in relazione al delitto di cui agli articoli 81, 609-bis, cod. pen., in anni 2 emesi 10 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso percassazione, lamentando l’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 609-bis,terzo comma, cod. pen..3. In data 25 novembre 2025, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, depositavamemoria in cui chiedeva la restituzione del procedimento alla Sezione ordinaria per latrattazione in pubblica udienza.4. In data 3 dicembre, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili ammesse al gratuitopatrocinio, depositava conclusioni scritte in cui chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso edepositava, altresì, nota spese.5. Il ricorso è manifestamente infondato.Per costante giurisprudenza della Corte, la reiterazione delle violenze ai danni dellamedesima persona offesa (come occorso nel caso di specie) costituisce già di per séespressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, per cui non ècompatibile con il giudizio di minore gravità del fatto (Sez. 3, n. 4960 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salvi,Rv. 275693; Sez. 3, n. 42738 del 07/07/2016, Motta, Rv. 268063 – 01; Sez. 3, n. 21458 del29/01/2015, Tortora, Rv. 263749).6. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.7. Non può essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dell’imputato allarifusione delle spese processuali in suo favore, in quanto la stessa non ha fornito alcun utilecontributo ai fini della decisione per essersi limitata, nelle conclusioni scritte, a chiedere lamera inammissibilità del ricorso.In questi casi, qualora il ricorso dell’imputato venga rigettato o dichiarato, per qualsiasicausa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle speseprocessuali, purché abbia effettivamente esplicato, attraverso memorie scritte, un’attivitàdiretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria,fornendo un utile contributo alla decisione (ex multis, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.,Rv. 281923 - 01), il che, come sopra precisato, non è avvenuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.