CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TINA ( CUI 034W41K ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03XLDL2 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale le ricorrenti sono state ritenute responsabili del delitto di furto; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo dei ricorsi, con il quale le ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; il secondo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti lamentano l'assenza della motivazione in relazione all'esclusione della causa di giustificazione prevista all'art. 54 cod.pen.; il terzo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunciano motivazione apparente e contraddittoria in relazione al trattamento sanzionatorio, sono tutti indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.Mr A. Alessa drina [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-1-LETUA.Sezione VII Pg n aie 2 8 AGO • 26L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] lente