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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34237/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza in data 09/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 09/12/2021 con cui la Corte di appello di Genova applicava la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen. 1.1.

Deduce:

1.1.1. "Nullità ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. con riferimento agli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p." Si sostiene che la Corte ha omesso di motivare adeguatamente sulla insussistenza di cause di proscioglimento e sulla misura della pena

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

2.1. Con riguardo all'omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento, la Corte di cassazione ha chiarito che «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755).

2.2. Con riguardo alla misura della pena si deve osservare che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata», (Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234).

Da qui l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza in data 09/12/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 09/12/2021 con cui la Corte di appello di Genova applicava la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen. 1.1. Deduce: 1.1.1. "Nullità ex art. 606 lett. b) e c) c.p.p. con riferimento agli artt. 133 c.p., 544 e 546 c.p.p." Si sostiene che la Corte ha omesso di motivare adeguatamente sulla insussistenza di cause di proscioglimento e sulla misura della pena 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Con riguardo all'omessa motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento, la Corte di cassazione ha chiarito che «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.)» (Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). 2.2. Con riguardo alla misura della pena si deve osservare che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata», (Sez. 5, Sentenza n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234). Da qui l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 34237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris