CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 07510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21622/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] 85 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 106/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2022 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con atto articolato su di un unico motivo e notificato il 05/07/2019, per la cassazione della sentenza 18/01/2019 della Corte d'appello di Firenze, con cui è stato respinto il suo gravame avverso l'accoglimento, da parte del tribunale di quel capoluogo, dell'opposizione della Regione [OSCURATO:PERSONA] al precetto da lui a quella intimato e fondato su condanna alle spese, con distrazione, in sentenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] USL 30 [OSCURATO:PERSONA]; il primo giudice aveva accolto entrambi i motivi di opposizione ed in particolare ritenuto non riferibile il titolo esecutivo alla Regione e poi aggredibili soltanto i fondi presso la tesoreria della u.s.l. specificamente destinati in base alla legge regionale (nella specie, la I.r. n. 75/97), ma la corte territoriale ha respinto il gravame limitatamente al primo motivo, reputato assorbito l'altro; resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], notificandolo peraltro non prima del giorno 11/09/2019; il ricorrente, che illustra il suo gravame anche con memoria, lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c.; della disciplina relativa alla soppressione delle "vecchie" USL e segnatamente del D.Lgs. 502/1992, dell'art. 6, comma 1, della legge 724/1994 e dell'art. 2, comma 14, della legge 549/1995; dell'art. 2 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 75/1997»: al riguardo, invoca Cass. Sez. U. n. 10135/12 e Corte cost. nn. 89/00 e 222/94, sostanzialmente argomentando nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] è organo della Regione, la quale è succeduta nella titolarità dei rapporti facenti capo alle disciolte USL, sicché essa deve farsi carico dei relativi debiti e non può deviarne la titolarità su organismi diversi senza violare le linee della riforma del 1994 e l'uniforme tutela dei creditori; ancora, il Tamberi invoca Cass. Ric. 2019 n. 21622 sez. 53 - ad. 24-01-2022 -2- 1975/14 in un caso presentato come in tutto sovrapponibile; si sofferma pure sull'art. 2 della I.r., nonostante il dichiarato assorbimento del motivo ad essa relativo, per contestare l'idoneità di tale norma ad escludere la legittimazione della Regione, dovendo piuttosto essere intesa esclusivamente ad individuare le risorse finanziarie necessarie a far fronte ai debiti della spesa sanitaria; può in contrario sostenersi che la stessa Cass. 1975/14 ammette la legittimazione passiva della Regione soltanto nei casi in cui il titolo sia stato ottenuto per un credito vantato nei confronti di un soggetto soppresso successivamente alla formazione del titolo medesimo, mentre può dubitarsi che le gestioni liquidatorie siano enti con piena autonomia legale e processuale anche rispetto alla Regione o che sussista un rapporto successorio rilevante, ad esempio ai fini dell'art. 477 cod. proc. civ.; data la particolare rilevanza di tale questione di diritto, il Collegio ritiene opportuno il rinvio all'udienza pubblica, che costituisce il luogo privilegiato nel quale, all'esito della discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33690; Cass. Sez. U. 05/06/2018, n. 14437; Cass. 01/08/2017, n. 19115); p. q. m. rinvia il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma il 24/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] rt_, [OSCURATO:PERSONA] 1)0 gyzric"usli [OSCURATO:PERSONA] 0991, 8 MAR,