CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 31 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27117 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27117del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresen- tata nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del la rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34B03 D442X) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61C11 L378M) PISETTA Wanda(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R70 L378Z) rappresentatie difesi, giusta procura al legata al controricorso, dall’avvocatoGianluca Pinamonti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80T30 L378X ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento n. 117/2022, pubblicatain data 20 luglio 20 22 (e notificata in data 6 settembre 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 contestando il diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria di un credito originariamente spettante allaCassa [OSCURATO:PERSONA] BCC soc.coop., derivante da mutuo ipote- cario) di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti su alcuni beni immobili costituiti in fondo patrimoniale ed oggetto di un pignoramento fatto eseguire dalla [OSCURATO:PERSONA]- sugana BCC soc. coop. , a seguito del quale l’opposta aveva spiegato intervento nel relativo processo esecutivo. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Trento. La Corte d’appello di Trentoha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]- stioni S.r.l.), sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] e la Pisetta. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale l’esame dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dai controricorrenti. 1.1 Dal contenuto della sentenza richiamata a fondamento dell’eccezione in questione (che è stata prodotta dalla stessa società ricorrente in modalità telematica) emergeche, nel giu- dizioall’esito del quale essa è stata pronunciata, era stata con- testata, nei confronti della banca creditrice pignorante (cui è poi subentrata la medesima società che ha proposto il presente ricorso, [OSCURATO:SOCIETA].,sia nella procedura esecutiva che nel giudizio di opposizione), la pignorabilità dei beni del fondo Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 patrimoniale,ai sensi dell’art. 170 c.c., sull’assunto che le ob- bligazioni oggetto dei titoli esecutivi posti alla base dell’atto di pignoramento erano state contratte per scopi estranei ai biso- gni della famiglia. Il pignoramento, peraltro,era stato eseguito in base ad un de- creto ingiuntivo concesso per una scopertura di un conto cor- rente bancariocon apertura di credito (oltre che in base ad un mutuo chirografario risalente all’anno 2012 , che si è però ac- certato che era già stato integralmente estinto). L’interventooggetto della presente opposizione risulta invece fondato su un credito derivante da un mutuo ipotecario stipu- lato nell’anno2008, quindi in virtù di un credito del tutto diverso da quelli posti allabase del pignoramento. Dunque, le due opposizioni (quella proposta in relazione all’atto di pignoramento e quella proposta in relazione all ’intervento) hanno oggetto del tutto diverso, trattandosi della contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzatasui beni del fondo patrimonialein virtù di diversi crediti e sulla base di diversi titoli esecutivi, oltre che da parte di soggetti originariamente diversi. In generale,la pignorabilità dei beni del fondo patrimoniale di- pende dalla ragione per cui è stata contratta l’obbligazioneche è fattavalere in via esecutiva ( per quanto , come meglio si dirà oltre, nella presente fattispecie neanche ciò ha in definitiva ef- fettivo rilievo, essendo stata concessa l’ipoteca su i beni del fondo): pertanto, la pignorabilità è riferita alle peculiari conno- tazioni del singolo credito che si intende azionare e non invece, in assoluto, a qualunque ragione di credito a prescindere dall’in- dagine sulla sua inerenza o meno ai bisogni della famiglia. Di conseguenza, d a l definitivo accoglimento dell’opposizione proposta in relazione ai crediti posti a base del pignoramento, derivante da decreto ingiuntivo, non può ritenersi discendere alcungiudicato rilevante ai fini dell’esito della presente opposi- zione,la quale ha ad oggetto i l diritto della società ricorrente di Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 procedere ad esecuzione forzata per la soddisfazione del di- verso credito, derivante da mutuo ipotecario , sulla base del qualeessa ha spiegato intervento nel processo esecutivo e di cui si controvertenella presente sede. 1.2 Pare opportuno precisare che l a stessa società ricorrente afferma espressamente, nella memoria depositat a ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., che «la citata sentenza n. 1/2022 della Corte di Appello di Trento, pur essendo stata pronunciata tra le stesse parti, ha avuto ad oggetto altri rapporti di credito –de- bito e non ha ovviamente esaminato il rapporto di cui è causa che deriva dal contratto di mutuo ipotecario 1.12.2008». La stessa ricorrente, in altri termini,non nega che il giudicato derivante dalla sentenza invocata dai controricorrenti fa ccia stato anche nei suoi confronti, essendo intervenuto “tra le me- desime parti”. D’altra parte, non possonoesservi dubbi sul fatto che il giudi- cato formatosi con riguardo alla prima opposizione, di accogli- mento della stessa per la impignorabilità dei beni assoggettati all’azione esecutiva in base al titolo fatto valere dal creditore pignorante, determini la caducazione di tutti gli atti del pro- cesso esecutivo e, pertanto, anche dell’intervento –benché ti- tolato –avvenuto dopo la proposizione dell’opposizione. Anche a prescindere dalla pignorabilità degli immobili per il cre- dito di cui all’intervento, dunque, una volta accolta con sen- tenza passata in giudicato l’opposizione all’esecuzione relativa al pignoramento,l’intervento è destinato comunque a perdere efficacia, sia in quantosuccessivo alla proposizione dell’opposi- zione, sia in virtù del carattere originario del vizio del pignora- mento stesso (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2014, Rv. 628704 –01: « nel processo di esecuzione for- zata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente – sospen- sione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione– non Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva; t uttavia, occorre distinguere: a) se l ’ azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improse- guibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravve- nuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti com- piuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato va- lidità»). 1.3 Tale ultimo rilievo, peraltro – al di là del fatto che, come meglio si vedrà, esso resta estraneo all’oggetto della presente opposizione– di certo non basta a definire il giudizio , neanche con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, contrariamente a quanto parrebbe avere (probabilmente) rite- nutola stessa corte d’appello , laddove ha considerato la que- stione della sopravvenuta inefficacia dell’intervento come “ra- gione più liquida” idonea a definire la controversia (e ciò per quanto essa abbia poi, comunque, esaminato l’opposizione an- che nel merito). Pur ammettendo la sopravvenuta caducazione dell’intervento in dipendenza dall’invalidità del pignoramento, persiste comun- que, infatti, l’interesse alla decisione della presente opposi- zione, trattandosi di una opposizione proposta ai sensi dell’art.615 c.p.c., il cui oggetto è quello di accertare se, sulla base dello specifico titolo posto a base dell’intervento stesso (cioè, il mutuo ipotecario del 2008), la [OSCURATO:SOCIETA]. ha diritto di procedere ad esecuzione forzata o meno sui beni del fondo patrimoniale costituito dai debitori, evidentemente in una even- tuale successiva e diversa procedura espropriativa. Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 In linea generale, del resto, la consolidata giurisprudenza di questa Corte da tempo afferma che, nell’opposizione di cui all’art. 615 c.p.c., non cessa la materia del contendere a seguito dell’estinzione(o dell’improcedibilità o, comunque, della cadu- cazionedegli atti) del processo esecutivo : ciò , almeno, se ed in quanto persistel’interesse all’accertamento della sussistenza o meno del diritto di procedere ad esecuzione forzatadel credi- tore opposto, in virtù del suo credito e/o del suo titolo esecutivo (e ciò, ovviamente,ai fini di una successiva esecuzione sui me- desimi o su altri beni; cfr. Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 23084 del 16/11/2005, Rv. 585554 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 4498 del 24/02/2011, Rv. 617239 – 01 : « qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del processo esecutivo com- porta la cessazione della materia del contendere per sopravve- nuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente ri- spetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecu- zione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l’interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell’opposizione è la pignorabilità dei beni, l’in- teresse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perché il vincolo im- posto dal pignoramento su questo genere di cose, che consiste nell'inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente,si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pi- gnoramento»;Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616810 –01; Sez. 3, Sentenza n. 15761 del 10/07/2014 , Rv. 631879 –01). Nella specie, va di certo esclusa la cessazione della materia del contendere, dal momento che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ben potrebbe promuovere un’altra esecuzione sui beni del fondo patrimoniale ipotecatiin suo favore(che, evidentemente, non sono beni fungibili), in base al medesimo titolo esecutivo Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 (costituito dal mutuo ipotecario del 2008), onde è innegabile che persista l’interesse a stabilire , nel presente giudizio, se i suddetti beni del fondo patrimoniale (oggetto dell’ipoteca) siano o meno pignorabili per la soddisfazione del relativo cre- dito. Di conseguenza,va esclusa la fondatezza dell’eccezione di giu- dicato esternoe i motivi d el ricorso vanno esamina ti nel merito . 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’ art.101 comma 2 c.p.c.(violazione del principio del contraddittorio) e dell’art. 112c.p.c. (vizio di ultrapetizione) per avere la Corte di Appello di Trento –in assenza di qualsiasi domanda e/o im- pugnazione al riguardo e facendo richiamo al principio della ra- gione più liquida ma in realtà introducendo nel giudizio una questione rilevata d’ufficio non discussa tra le parti –dichiarato improcedibile l’atto di intervento proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella procedura esecutiva immobiliare n. 120/2017 R.G. E.I. pendente avanti il Tribunale di Trento per difetto originario del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva». 2.1La società ricorrente deduce che la questione dell’improce- dibilità del proprio intervento, conseguentealla dichiarazione di inefficacia del pignoramentoe di tutti i successivi atti esecutivi, a causa dell’impignorabilità dei beni oggetto dello stesso sulla base del credito con esso fatto valere, accertata in altro distinto giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.,promosso contro il creditore pignorante (e poi proseguito dalla medesima società intervenuta, che si era resa cessionaria anche dei relativi crediti, oltre a quello per cui aveva spiegato l’intervento), è da ritenersi estrane a all’oggetto della presente opposizione, con la quale èstato contestato il diritto di proce- dere ad esecuzione forzata sui beni pignorati da parte di essa società intervenuta, sulla base del diverso titolo posto a base dell’intervento. Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 Tale improcedibilità sarebbe stata, dunque,oggetto di un inde- bito rilievo officioso in sede di opposizione e di una indebita statuizione da parte della corte d’appello, potendo essa al più essere rilevata e dichiarat a (anche di ufficio) dal giudice dell’esecuzione (ovvero sulla base di una specifica opposizione agli atti esecutivi, nella specie non proposta). Il motivo èfondato. 2.2 La questione dell’eventuale inefficacia dell’intervento in conseguenza dell’accoglimento dell’opposizione proposta con riguardo al diritto di procedere ad esecuzione forzata del credi- tore pignorante (e, comunque, in virtù dei crediti e dei titoli esecutivi da quest’ultimo fatti valere): a)effettivamente, per quanto emerge dagli atti, non era stata fatta valere con l’opposizione avanzata dai contro- ricorrenti, che si erano limitati a contestare il diritto della società intervenuta di procedere ad esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, onde il giudice dell’oppo- sizione non avrebbe potuto prenderla in esame e deci- derla (neanche previa sollecitazione del contraddittorio delle parti su di essa, essendo del tutto estranea all’og- getto del giudizio); b)del resto, trattandosi di una questione relativa alla rego- larità degli atti esecutivi e non al diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore intervenuto, essa avrebbe, al più, potuto e dovuto essere fatta valere con una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., volta ad ottenere la dichiarazione di mera caduca- zione degli effetti dell’intervento (senza pregiudizio della questione relativa aldiritto della società creditrice di pro- cedere ad esecuzione forzata sui beni del fondo patrimo- niale), opposizione che non risulta proposta, anzi è paci- fico che non sia stata affatto proposta(e neppure avrebbe potuto esserlo in unico contesto nella presente Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 opposizione, per la notoria inammissibilità, nelle opposi- zioni esecutive, di domande nuove ed ulteriori). 2.3In ogni caso, come già ampiamente chiarito nel precedente paragrafo(cui si fa rinvio, per quanto occorra), la decisione in ordine all’improcedibilità dell’intervento (anche se l a si fosse potuta ritenere correttamente emessa sul piano processuale, il che deve escludersi, per quanto appena esposto), proprio per- ché riguardanteuna questione diversa e autonoma rispetto a quella relativa all’esistenza del diritto della società intervenuta di procedere ad esecuzione forzata sui beni del fondo patrimo- niale, non potrebbe in nessun caso assorbire tale ultima que- stione, a differenza di quanto parrebbe aver ritenuto la corte d’appello. 2.4In definitiva, la statuizione della corte d’appello sull’impro- cedibilità dell’intervento,in conseguenza della caducazione del titoloesecutivo posto a base del pignoramento, va certamente cassata, in quanto si tratta di pronuncia estranea all’oggetto del giudizio(benché in astratto non difforme dai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte: cfr. la già richiamata Cass. SSUU n. 61 del 2014), per di più operata in base a rilievo che avrebbe potuto essere svolto di ufficio esclusivamente dal giu- dice dell’esecuzione, ovvero essere dedotto dal debitore come motivo di una specifica e separata opposizione (agli atti esecu- tivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), ma in nessun caso effettuato dal giudice dell’opposizione all’esecuzione proposta per altre e diverse ragioni. 3.Con il terzo motivo si denunzia « Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3– violazione e falsa applicazione degli artt. 169 c.c. - 170 c.c. -2697 – art. 2808 c.c. - art. 24 Cost. perché la Corte di Appello di Trento, decidendo in merito alla opponibilità del fondo patri- moniale al creditore, sotto un primo profilo ha omesso di con- siderare a) che, in forza di quanto disposto dall’art. 169 c.c., i coniugi possono oltre che alienare anche ipotecare i beni del Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 fondo patrimoniale b) che una volta che l’ipoteca sia stata con- cessa ex art. 169 c.c. e una volta che sia costituita con la sua iscrizione, essa attribuisce ex art. 2808 c.c. al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati, e perché, sotto altro profilo, col- legato al secondo motivo di ricorso c) ha limitato la propria in- dagine al solo presupposto oggettivo della fattispecie di cui all’art. 170 c.p.c. (estraneità del debito ai bisogni della famiglia) e non si è confrontata con la necessità di verificare se i debitori opponenti avessero dato prova della sussistenza del presuppo- sto soggettivo, e cioè che il creditore – alla data dell ’ atto – aveva la effettiva conoscenza della estraneità del debito ai bi- sogni della famiglia, nulla accertando al riguardo neppure in via presuntiva». Il terzo motivo di ricorso è da ritenersi logicamente pregiudi- ziale rispetto al secondo e va , quindi , esaminato prim a di quest’ultimo. 3.1 L a ricorrente afferma che « la Corte di Appello di Trento, decidendo in merito alla opponibilità del fondo patrimoniale al creditore, sotto un primo profilo ha omesso di considerare a) che, in forza di quanto disposto dall'art. 169 c.c., i coniugi pos- sono oltre che alienare anche ipotecare i beni del fondo patri- moniale b) che una volta che l'ipoteca sia stata concessa ex art.169 c.c. e una voltache sia costituita con la sua iscrizione, essa attribuisce ex art. 2808 c.c. al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati». Contesta, cioè,l’affermazione della corte territoriale secondo la quale, pur essendo valida, l’ipoteca espressamente costituita sui beni del fondopatrimoniale non consenti rebbe al creditore ipotecario di aggredire esecutivamente i beni ipotecati, se non dopo la cessazione del fondo. Aggiunge poi, ancor più specificamente, la ricorrente:«la Corte di Appello nella propria sentenza ritiene che “a nulla rileva la circostanza valorizzata dalla difesa della Società appellata Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 secondo cui, con il contratto di mutuo, i mutuatari abbiano pre- stato il consenso ad iscrivere ipoteca di primo grado sui beni di loro proprietà facenti parte del fondo patrimoniale. L’ipoteca, perfettamente valida acquisterà pieno valore alla cessazione del fondo patrimoniale” (pag. 7 righe 11-15 All. L-1a). L’afferma- zione non convince perché se questa fosse la soluzione, essa darebbe vita a una situazione paradossale nella quale a) i co- niugi hanno potuto volontariamente e validamente concedere una ipoteca sui beni che formavano oggetto di fondo patrimo- niale b) per disgrazia o per volontà si sono resi inadempienti alle obbligazioni assunte c) il creditore, pur titolare di una ipo- teca validamente iscritta che gli attribuisce il diritto di cui all’art.2808 c.c., non può esercitare il diritto di espropriare gli immobili vincolati a garanzia del suo credito al fine di soddisfarsi ma si trova costretto ad attendere un evento futuro ed incerto e cioè il venir meno del fondo patrimoniale». Conclude, infine, chiedendo quanto segue: «alla Corte si chiede di confermare –attraverso una lettura coordinata e costituzio- nalmente orientata degli artt. 169, 170 e 2808 c.c. - che è le- gittimo, per il terzo creditore, al quale i coniugi abbiano con- cesso ipoteca volontaria sui beni del fondo patrimoniale a ga- ranzia del finanziamento a loro concesso, procedere ad esecu- zione forzata sui beni medesimi a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della parte ob- bligata, senza incontrare la limitazione di cui all'art. 170 c.c.». 3.2 Orbene, in base ai principi di diritto che sono affermati a fondamento delle indicate censure, l’ipoteca validamente con- cessa suibeni del fondo patrimoniale attribui rebbe al creditore il diritto di sottoporli ad espropriazione forzata , a prescindere dalla ragione del credito garantito, cioè a prescindere dai limiti di cui all’art. 170 c.c.,il che renderebbe del tutto irrilevanti , ai fini dell’esito della presente opposizione,tutte le questioni re- lativealla sussistenza o meno delle condizioni di pign orabilità Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 dei beni del fondo patrimoniale di cui all’art. 170 c.c. e, in par- ticolare,le questioni relative all’estraneità (o meno) ai bisogni della famiglia dello scopo per cui fu contratto il debito(di cui al contratto di mutuo) posto a base dell’azione esecutiva della so- cietà opposta, cioè tutte le questioni oggetto del secondo mo- tivo del ricorso. Il motivo di ricorso in esame è manifestamente fondato. 3.3In diritto, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, laddove venga validamente concessa ipoteca su un bene del fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., il bene ipotecato sarà assoggettabile ad espropriazione dal creditore ipotecario, anche in costanza degli effetti del fondo stesso (esattamente come non può sussistere alcun dubbio sul fatto che, se di un bene del fondo patrimonialei titolari dispongano validamente mediante contratto di compravendita,ai sensi dell’art. 169 c.c., la vendita, abbia efficacia immediata, con il conseguente tra- sferimento della proprietà del beneall’acquirente e la sua sot- trazione a qualunque vincolo di destinazione derivante dal fondo). La possibilitàdi disporre dei beni del fondo patrimoniale, in virtù divendita o di concessione di ipoteca sui medesimi è , infatti, prevista espressamente dall’art. 169 c.c.: l’idea che l’ipoteca possa esplicare i suoi effettisolo dopo la cessazione del fondo nonha, di conseguenza, alcun fondamento, né logico, né nor- mativo. Una volta cessa to il fondo patrimoniale , l’ipoteca sui relativi beni potrà, come è ovvio, essere costituita validamente, libera- mente e senza i limiti previsti in costanza di fondo (potrà discu- tersisulla eventuale efficacia sopravvenuta anche del le ipote- che costituite in precedenza, in violazione dei limiti previsti dall’art. 169 c.c., ma la questione esula dall’oggetto del pre- sente giudizio). Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 In ogni caso, l ’art. 169 c.c. prevede espressamente che – in presenza di determinate condizioni –si possa validamente ven- dere o ipotecare il bene del fondo patrimoniale, anche in co- stanza del fondo : tale disposizione non può avere altro senso che consentire la vendita, che comporta il trasferimento imme- diato della proprietà all’acquirente, oppure la costituzione di una garanzia reale quale l’ipoteca, che comporta la possibilità che il bene venga venduto a terzi in sede giudiziale per soddi- sfare l’obbligazionegarantita, ai sensi dell’art. 2808 c.c., nono- stante l’esistenza del fondo patrimoniale. Evidentemente, se sussistono le condizioni richieste dall’art.169 c.c. per il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali di garanzia sui beni del fondo, vuol dire che tali diritti sono validamente e pienamente trasferiti o costituiti ed essiat- tribuiscono all’acquirentetutte le facoltà normalmente inerenti ai medesimi: quindi, se viene validamente costituita l’ipoteca su beni del fondo, questi devono necessariamente ritenersi espropriabili per la soddisfazione del creditore ipotecario, ai sensi dell’art. 2808 c.c.,a prescindere dalle ragioni per cui fu contratta la relativa obbligazione, in quanto, in presenza delle condizioni di cui all’art. 169 c.c.,si verifica, per definizione, il superamento di tutti i vincoli di destinazione e di disposizione dei beni compresi nel fondo, ivi inclusi quelli relativi alla loro pignorabilità. La volontaria determinazione dei coniugi in ordine alla costitu- zione dell’ipoteca su uno o più dei beni costituiti in fondo patri- moniale, pertanto, implica univoca abdicazione al regime di pe- culiare segregazione patrimoniale a quelli impresso all’atto della sua costituzione, comportando il ripristino di quello di as- servimento alla responsabilitàpatrimoniale, benché esclusiva- mente per il credito per il quale si è scelto di offrire la relativa garanzia reale, ai sensi dell’art. 2808 c.c.. Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 In proposito, va pertanto enuncia to il seguente principio di di- ritto: «in caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario, per la soddisfa- zione del credito garantito,ai sensi dell’art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all’art. 170 c.c.». 3.4La decisione impugnata non è conforme a tale principio di diritto, in quanto la corte d’appello ha, al contrario , ritenuto che, pur essendo valida, l’ipoteca espressamente costituita sui beni del fondo patrimoniale non consentiva al creditore ipote- cario di aggredire esecutivamente i beni ipotecati, se non dopo la cessazione del fondoe, di conseguenza che , per farlo in co- stanza del fondo patrimoniale, fosse necessario verificare se l’obbligazione garantita da ipoteca fosse stata contratta per scopi che il creditore ipotecaria sapeva essere estranei ai biso- gni della famiglia, ai sensi dell’art. 170 c.c.. La decisione pertanto va cassata affinché, in sede di rinvio, sia rivalutatala questione, in base al principio di diritto sopra espo- sto. 4.Con il secondo motivo si denunzia « Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4– nullità della sentenza per violazione dell ’ art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.a) perché la Corte di Appello di Trento nel ritenere fondati i motivi di appello e nel dichiarare che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha diritto di procedere esecutivamente sui beni immo- bili contraddistinti come p.ed. 68/1 e p.f.225/1 in C.C. Fornace in quanto inseriti in fondo patrimoniale si è limitata ad affer- mare che “sulla base della documentazione acquisita agli atti di causa” l’operazione di cui al mutuo 1 dicembre 2008 era da considerarsi speculativa basando la propria decisione su di una serie di affermazioni generiche e apodittiche con generici ri- mandi esterni per relationem a non meglio precisati documenti nonché ad asseriti ed insussistenti accertamenti compiuti nella Ric. n. 27117/2022 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 sentenza 1/2022 della Corte di Appello di Trento, così rendendo una motivazione del tutto apparente e inidonea a dare conto del ragionamento su cui si è basata la decisione del giudice, b) perché il giudice di appello ha concentrato la propria motiva- zione sul solo profilo oggettivo della fattispecie di cui all’art. 170 c.c. (la estraneità dell’obbligazione assunta ai bisogni della fa- miglia) omettendo qualsiasi motivazione in merito al fatto se era stata raggiunta la prova della consapevolezza del creditore della estraneità del debito ai bisogni della famiglia così come richiesto dall’art. 170 c.p.c.». Il secondo m otivo del ricorso resta assorbito, in conseguenza della fondatezza del terzo motivo: poiché l’ipoteca validamente costituita sui beni del fondo patrimoniale comporta il diritto del creditore ipotecario di espropriare il bene ipotecato per la sod- disfazione del credito garantito, a prescindere dalle ragioni per cui tale obbligazione fu contratta, cioè senza essere soggetto ai limiti di cui all’artt. 170 c.c., allora le questioni in merito all’ap- plicabilità di tali limiti e, in radice,di tale ultima disposizione, non possono avere alcun rilievo(nemmeno sotto il profilo pro- cessuale dell’utile loro deducibilità nei gradi successivi al primo), una volta accertata la validità dell’ipoteca. 5.Il primo ed il terzo motivo del ricorso sonoaccolti, per quanto di ragione, assorbito il secondo motivo ed ogni altra censura. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Trento , in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui