CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30235/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via N. Tartaglia n.3; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.1254/9/2019 depositata il 6 marzo 2019, e che non risulta notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, veniva rigettato l'appello proposto dal bookmaker austriaco [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 4260/57/2016 in relazione all'avviso di accer- tamento per Giochi e Lotterie 2008. 2. Emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa che Ales- sandro Marini, titolare della omonima ditta individuale in Roma ope- rava quale centro trasmissione dati (CTD) per conto della coobbligata solidale [OSCURATO:PERSONA], priva di concessione, svolgendo un'attività di raccolta di scommesse sportive a quota fissa; ad avviso dell'Agenzia delle dogane, che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale, il centro trasmissione dati non si è limitato a tra- smettere i dati informatici al bookmaker estero, ma ha sollecitato e raccolto le scommesse per poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori. 3. Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l'Agenzia per l'anno d'imposta 2008 ha recuperato l'imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998 nei confronti del bookmaker [OSCURATO:PERSONA]- wetten Gmbh quale coobbligato solidale del CTD. L'impugnazione proposta dalla contribuente è stata rigettata in primo e in secondo grado. 4. La CTR ha aderito al prevalente e consolidato orientamento giuri- sprudenziale secondo cui il CTD svolge una funzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzi contemplata dall'art. 1, comma 66, della I. n. 220/10, indipendentemente dalla mancanza di un potere d'ingerenza nella determinazione delle condizioni delle scommesse e che questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale. Il giudice d'appello ha quindi escluso con riferimento al bookmaker qualunque frizione con i principi costituzionali conferman- do a riguardo la decisione di prime cure. 5. Contro questa sentenza parte contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, che affida a tre motivi, mentre l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non ha svolto difese. Ritenuto che: 6. Preliminarmente, l'istanza di remissione della causa in pubblica udienza evincibile dall'incipit della memoria illustrativa va disattesa. In adesione all'indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazio- ne discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., sez. un., 5 giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioni aventi ri- levanza nomofilattica (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orienta- mento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. 7. Nel caso in questione, alla data della presente decisione il tema oggetto del giudizio non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte (ad es. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 872:1 del 2021), né è inedito, in quanto compiutamente affrontato in tutti i suoi risvolti da un lato dal- la Corte costituzionale (con la sentenza 14 febbraio 2018, n. 27) e dall'altro da quella della Corte di Giustizia (con la sentenza in causa C-788/18); e i principi da quelle Corti stabiliti risultano ampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza di merito. Così ampie e convergenti affermazioni inducono quindi a ritenere preferibile la scelta del procedimento camerale, funzionale alla decisione di que- stioni di diritto di rapida trattazione non caratterizzate da peculiare complessità (sulla medesima falsariga, si veda Cass. 20 novembre 2020, n. 26480). Né la giurisprudenza penale di questa Corte è ido- nea a incrinare i principi in questione, per le ragioni di seguito espli- cate. 8. Nel merito, il primo, il secondo e il terzo motivo vanno esaminati insieme, perché concernono tutti, sotto diversi profili, i presupposti dell'imposta unica sulle scommesse. Col primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della legge di stabilità per il 2011 in relazione alla sentenza n.28 del 14 febbraio 2018 della Corte Costituzionale, dovendo ritenersi incostitu- zionale l'art. 1, comma 66, lett. b) della legge n.220 del 2010 nella parte in cui prevede che le ricevitorie operanti per conto di bookma- kers privi di concessione siano soggetti passivi dell'imposta unica per le annualità anteriori al 2011. Col secondo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione del- l'art. 1, comma 2, lett. b) della I. n. 288/98, e degli artt. 1321 e 1326 cod. civ., perché la Commissione tributaria regionale avrebbe errato nel configurare in capo al centro di trasmissione dati il profilo territo- riale del tributo. Con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, com- ma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt.52, 56 e 57 TFUE, e dei principi del Diritto dell'Unione di pa- rità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art. 1, decreto legislativo n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, legge di stabilità 2011, nonché per violazione del principio di le- gittimo affidamento. In subordine, nella memoria illustrativa è stato chiesto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, comma 3, TFUE. 9. I motivi non possono trovare ingresso. Vanno richiamati i prece- denti resi dalla Sezione in controversie analoghe (Cass. Sez. 5 - , Or- dinanza n. 25450 del 21/09/2021; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 9531 del 12/04/2021) e la Corte rammenta che sin dalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d.lgs. 1.4 aprile 1948, n. 496), è sta- to pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione mini- steriale al disegno di legge istitutivo dell'imposta unica n. 2033 pre- sentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quanto ai giochi riservati al CONI e all'UNIRE, che questi «debbono allo Stato, per l'esercizio delle attività di giuoco predette, la corresponsione di una tassa di lotteria». Sicché il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla gioca- ta in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al con- sumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio. 10. Queste ragioni di ordine storico e sistematico innervano il quadro normativo odierno, che è così articolato: - conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommes- se, a norma dell'art. 1, comma 2, I. 3 agosto 1998 n. 288, l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; - l'art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommes- se»; a norma dell'art. 1, comma 66, della I. n. 220/10 «a) (...) l'im- posta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga n assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d. Igs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di ineffi- cacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze -amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pa- gamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; - l'art. 16 del d.m. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111 prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a tito- lo di imposta unica; - ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), I. 23 dicembre 2014 n. 190, l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento». Tale quadro normativo è stato sottoposto all'esame sia della Corte co- stituzionale sia della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con la memoria illustrati- va. f 11. La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretati- va del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si po- tesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 da un canto ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle re- lative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assi- cura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si oc- cupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scom- messa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni forni- te dal bookmaker. 12. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori -che ai fini tri- butari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza pariteti- ca, e non già dipendente- non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lot- to, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale della Corte (ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza dei ruolo del ricevitore appar- tenente alla rete distributiva del bookrnaker (punto 5), consistente nella «raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ul- timo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco -con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite-». Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'atti- vità gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di conces- sione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rap- porto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le com- missioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ri- cevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookma- ker per conto del quale opera. 13. La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capa- cità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazio- ne di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costitu- zionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla trasla- zione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10. Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di rego- lazione degli effetti transitori e in considerazione della natura inter- pretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, la di- sposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi pri- ma della sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le an- nualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzio- nale. 14. Ferma restando dunque per tutti i periodi d'imposta la responsa- bilità del bookmaker, in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. Invero, va osservato che l'incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'impo- sta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione del- l'art. 53, Cost., «giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevi- tore e bookmaker si era già cristalizzata sulla base del quadro regola- torio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» (Ibid. punto 4.5.). A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta defini- zione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del book- maker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferi- mento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. 15. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011» (Ibid. punto 4.4.), quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposi- zione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di rife- rimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto pro- prio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di tra- sferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conse- guenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. 16. Quanto alle ritenute frizioni con il diritto unionale e alla prospet- tazione, ulteriormente rielaborate in memoria, circa la violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di non affidamento, in primo luogo, va esclusa la natura sanzionatoria dell'intervento normativo di cui alla legge n.220 del 2010, sicché la disciplina in esso contenuta troverebbe applicazione solo con riferi- mento allo svolgimento di una attività di gioco illecita, dunque non anche nel caso di specie, con la conseguenza che, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione del principio di non di- scriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimo affida- mento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione. 17. Infatti, va ribadito che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, e, sul punto, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, e al punto 21 della autorevole decisione ha escluso ogni forma di discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gesti- scono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione al- cuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti. In generale, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C•440/12, punto 47; 8 settem- bre 2009, causa C-42/07), ed il legislatore nazionale ha espressa- mente proceduto a questa valutazione c:ome esplicitato nel comma 64 dell'art. 1 I. n. 220 del 2010, mirando alla «tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenome- ni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore», nel rispetto delle sue prerogative (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). 18. A ben vedere, come ha pure sottoHneato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a ragionare diversamente si giun- gerebbe ad una discriminazione al contrario: se è vero che la Corte di giustizia al punto 17, in relazione al bookmaker reitera in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vie- tare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, al punto 22 specifica, in concreto, che, «la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principa- le non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, con- clude col punto 24, «rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'ap- plicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita poi a ribadire che il bookmaker estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo inter- mediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. La diversità della situazione, pertanto, è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolen- ti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, [OSCURATO:PERSONA]- tional Betting e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiet- tivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, l, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche cori riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. Le suddette considerazioni escludono sia l'assimilazione dell'imposi- zione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, cue r4.1tr3 Ch) fi Jet-- j invece, ta la nferibilità—della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi, sia l'assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia l'esistenza di un contrasto interno della giurispru- denza di legittimità in ordine alla questione. Il bookmaker, infatti, è considerato soggetto passivo d'imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivo dell'imposta in esame. 19. Anche la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10 settembre 2020, n. 25439) ha esaminato la questione relativa all'in- tegrazione del reato di cui all'art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989, ritenendo di dovere escluderne la sussistenza in base alla considera- zione che la ricorrente era stata illegittimamente esclusa dai bandi di gara attributivi delle concessioni e che la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non può essere oggetto di punizione ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, I. n. 401/1989, dovendosi disappli- care la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa del- l'Unione Europea. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attivi- tà svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa all'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula pro- prio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha disposto: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legisla- zione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguente- mente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo ti- tolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi prono- stici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si inter- preta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Mini- stero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi prono- stici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative san- zioni». L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude anche che possa porsi una questione di violazione del principio di non discrimi- nazione o di libertà di stabilimento basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in consi- derazione la "specifica situazione" nella quale la ricorrente ha dovuto operare. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva è che la ri- corrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite del proprio centro di tra- smissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia la quale sul punto ha escluso ogni violazione dei principi unDonali citati. 20. Le considerazioni sopra espresse costituiscono i profili di fondo sulla cui linea deve ritenersi che le ragioni di censura prospettate sono infondate. 21. In particolare, è infondato il primo motivo, là dove si nega la sog- gettività passiva in capo al CTD e per conseguenza l'obbligazione so- lidale nei confronti del soggetto per cui ha operato, perché come so- pra visto la soggettività passiva sussiste né è condivisibile l'assunto secondo cui sarebbe compatibile col principio di capacità contributiva soltanto un meccanismo d'imposizione che consenta di far gravare sui soli scommettitori l'onere del tributo, giacché è, invece, il meccani- smo di traslazione dell'imposta tra bookmaker e ricevitore a garantire l'osservanza dei principio in questione. 22. E' infondato il secondo motivo, col quale si fa leva, in relazione al ricevitore, sulla conclusione del contratto di scommessa, perché il fat- to imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazio- ne del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, la quale consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731/15); attivi- tà, queste, tutte svolte in Italia. 23. E' infondato anche il terzo motivo, e non accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale articolata da ultimo anche nella memoria illustra- tiva, alla luce della giurisprudenza unionale già sopra ampiamente il- lustrata, dal momento che la Corte di giustizia ha già risolto, tra l'al- tro, le questioni di parità di trattamento e non discriminazione. Con riferimento, infine, alla questione della violazione del principio dell'affidamento, ove questa sia desumibile nella succinta esposizione del motivo, ulteriormente rielaborato in memoria, in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010 che avrebbe introdotto, improvvisamente e imprevedibilmente la responsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione, si rammenta che la Corte costituzionale si è già espressa con la più volte citata pronuncia di incostituzionalità con riferimento alla posi- zione del bookmaker estero, senza porre in discussione il fatto che esso, privo di concessione, dovesse essere considerato soggetto pas- sivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della di- sposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. Non sussistono, per tali ragioni, i presupposti per un rinvio pregiudi- ziale alla Corte di giustizia neppure con riferimento alla pronuncia del- la Corte di Giustizia 5 febbraio 2014 C-385/12 [OSCURATO:PERSONA], secondo cui VIVA è compatibile con le operazioni monofase poiché il carico contributivo grava in ultima analisi sul consumatore finale. La questione è infatti priva di rilevanza, perché la ratio decidendi alla base dell'Ordinanza della Corte di Cassazione citata in memoria, la n. 9730 del 2021, non risiede nel fatto che andrebbe esclusa la "sovrap- ponibilità di IVA e Imposta unica" perché l'imposta unica riguardando un "processo monofase non avverrebbe in ogni fase del procedimen- to', venendo così a mancare uno dei requisiti che caratterizzano VIVA. Al contrario, l'ordinanza citata è pienamente conforme alla giurispru- denza della Corte di Giustizia, ampiamente riportata in motivazione, la quale ha escluso l'assimibilità dell'imposta unica all'IVA. I giudici del Lussemburgo hanno infatti chiarito che le imposte sui giochi d'az- zardo non hanno natura armonizzata e per tale ragione i giochi d'az- zardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme con- cernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 16; nonché sentenze del 13 novembre 2003, Lindman, C-42/02, punto 19, del 22 ottobre 2014, Blanco e Fabretti, C-344/13 e C-367/13, punto 27). 24. In conclusione, il ricorso va rigettato e, in assenza di cos