CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 12523/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Decreto exart. 44, comma 2, lett. d), CCII -reclamabilità Ad.26/03/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17262/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. unipersonale, elettivamente domiciliato in Roma, largo generale Gonzaga del Vodice n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e [OSCURATO:SOCIETA]. - intimati - avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 6727/2023 depositatoi l 19/7/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/3/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sunipersonale, a seguito del deposito, da parte di Calcestruzzi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale dinanzi il Tribunale di Latina, domandava, ai sensi dell’art. 40, comma 10, C.C.I.I., di accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dalla nuova normativa con concessione di un termine per il deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di altro strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, oltre che dell’ulteriore documentazione di cui agli articoli da39 a 44 C.C.I.I.. Il tribunale, con provvedimento del 29 marzo 2023, fissava un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I. oppure di altri strumenti consentiti dalla legge, nominava il commissario giudiziale e ordinava al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di € 10.000 - determinata in applicazione estensiva/analogica e nei limiti della compatibilità dell’art. 47, comma 2, lett. d), C.C.I.I., in base alle risultanze documentali ed emergenze processuali – per spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s presentava reclamo avanti alla Corte d’appello di Roma chiedendo che fosse disposto, in parziale riforma di tale provvedimento, il pagamento della somma di € 1.000 o di quella ritenuta più equa per le spese di procedura eventualmente occorrenti fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a),C.C.I.I.. La Corte distrettuale dichiarava il reclamo manifestamente inammissibile, non essendo previsto dal C.C.I.I.. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 19 luglio 2023, prospettando due motivi di doglianza. Le intimate Calcestruzzi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, e ultimo comma, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: la pronuncia di inammissibilità resa dalla Corte d’appello non risulta sorretta da adeguata motivazione, poiché la mera affermazione di una mancata, e non meglio circostanziata, previsione del reclamo da parte della normativa di riferimento non assolve la funzione di spiegare la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, il quale quanto meno doveva richiamare lo specifico parametro normativo da cui aveva tratto il proprio convincimento. 5. Il secondo motivo di ricorso prospetta, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, e ultimo comma, cod. proc. civ., la violazione dell’art.124 C.C.I.I., che prevede espressamente che contro i decreti del tribunale il debitore possa proporre reclamo avanti alla Corte d’appello. L’assenza di un costrutto motivazionale avversativo di questa disposizione di legge rende altresì incomprensibile – a dire della ricorrente -la declaratoria di inammissibilità del reclamo. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, non sono fondati. 6.1 La motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie la corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, là dove ha affermato che “il reclamo … è manifestamente inammissibile non essendo previsto dal CCDI”, poiché in questo modo ha rappresentato che la propria statuizione di inammissibilità era fondata sul fatto che il gravame era stato proposto malgrado la disciplina del C.C.I.I. non prevedesse alcuna possibilità di impugnazione del provvedimento reso dal tribunale ex art. 44, comma 1, lett. d), C.C.I.I.. Nessun vizio di motivazione,quindi, può essere predicato. 6.2 Il C.C.I.I. prevede al suo titolo III, capo IV, sezione II, in un quadro sistematico ispirato a finalità di semplificazione, una serie di norme - costituite dagli articoli da 40 a 53 - che regolano in linea generale il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. A queste norme di carattere generale fanno seguito altre, di carattere peculiare, che disciplinano le singole procedure. L’art. 124 C.C.I.I. procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, al cui interno l’art. 44, nel disciplinare l’“accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione”, stabilisce, al primo comma, lett. d), che il tribunale, “in caso di nomina del commissario giudiziale, arebbe pertanto [ben] strano considerare ammissibile il ricorso per cassazione avverso un siffatto decreto, per la sola parte in cui questo dispone in ordine alle future spese di procedura, quando il medesimo ricorso risulterebbe invece inammissibile ove proposto nei confronti della principale disposizione contenuta nel provvedimento, ossia contro la decisione di ammettere o meno l'imprenditore alla procedura concordataria…”; cfr. Cass.10821/1996). Ogni eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese fissata ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), C.C.I.I. viene perciò a essere convogliata - a mente degli artt. 49, commi 1 e 2, e 51 C.C.I.I. – nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata della crisi proposta, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale. In conclusione, vanno fissati i seguenti principi: i) l’art. 124 C.C.I.I. –a differenza delle norme contenute negli articoli da 40 a 53dello stesso codice, che regolano in linea generale, a fini di semplificazione, il procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza - ii) il decreto con cui il tribunale ordina al debitore, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), C.C.I.I., eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese così fissata può essere presentata nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata della crisi proposta, dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale. 7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle società intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del