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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 28656/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7814/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaLUTEZIA n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell ’ avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente tardiva - R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 EDIFICIO B C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 6208/2020depositata il 09/12/2020 .

R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in seguito Farmacap, chiese e ottenne in data 30/11/2010, dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della ASL Roma C, quale capofila o delegata al pagamento dei farmaci forniti agli assistiti per tutte le [OSCURATO:PERSONA] di riferimento del Comune di Roma e segnatamente l’ASL Roma A, l’ASL Roma B, l’ASL Roma E e l’ASL Roma D, per oltre tre milioni di euro (€ 3.348.582,70), a titolo di sorte capitale (€ 1.031.499,38) e interessi (€ 2.317.082,84) calcolati secondo il d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, in relazione al periodo dicembre 2006 –luglio 2007.

La ASL Roma C oppose il monitorio. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione chiese al tribunale la chiamata in causa delle ASL Roma A, Roma B, Roma D, Roma E, nonché della Regione [OSCURATO:PERSONA] e queste, a seguito dell’autorizzazione alla chiamata in giudizio, si costituirono in causa.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria documentale, revocò il decreto ingiuntivo e condannò le Aziende S anitarie L ocali , in seguito AASSLL, alle somme da esse singolarmente ritenute come dovute e così: la ASL Roma A al pagamento di € 136.100,93, la ASL Roma B al pagamento di € 447.265,68 , la ASL Roma C al pagamento di € 123.665,51, la ASL Roma D al pagamento di € 204.302,50 e la ASL Roma E al pagamento di € 120.154,77,e tutte al pagamento degli interessi dalla data della chiamata in causa del 23/01/2012 per le AASSLL Roma A, B, D ed E e dal 30/01/2012 per la ASL Roma C, con condanna di tutte le ASSSLLin solido alle spese, liquidate d’ufficio.

La sentenza di primo grado venne impugnata, con distinti atti d’appello, dalla Farmacap, dalla ASL Roma A , in s egu i t o divenuta ASL Roma 1, dall’ASL Roma B, dalla ASL Roma D in s egu i t o R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle divenuta ASL Roma 3 e dalla ASL Roma E in s egu i t o divenuta ASL Roma

1. Resistettero all’impugnazione la ASL Roma 2, già ASL Roma C e la Regione [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma ha, con la sentenza n. 6208 del 9/12/2020, rigettato le domande proposte da Farmacap nei confronti della ASL Roma 1, quale successore delle AASSLLRoma A ed E, della ASL Roma 3 , quale successore della ASL Roma D , e dell’ASL Roma B, poi confluita nell’ASL Roma 2, in una con la ASL Roma C, che rimase unica destinataria della condanna per € 123.665,51, oltre interessi dal 30/01/2012 affermando testualmente il dispositivo: «conferma la sentenza impugnata con riferimento al capo in cui si condanna la [OSCURATO:PERSONA] C (ora [OSCURATO:PERSONA] 2) al pagamento in favore di Farmacap della somma di € 123.665,51 e al pagamento degli interessi per ritardato pagamento dal 30/01/20122».

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, Farmacap.

Resistono, con separati controricorsi, le ASSLL Roma 1(già ASL Roma A ed E), Roma 2 (già ASL Roma B e Roma C) Roma 3 (già ASL Roma D)e la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto di tutti i motivi del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve rilevarsi che la ASL Roma 1 ha notificato e , quindi, depositato tardivamente il proprio controricorso.

R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] specie trova applicazione il disposto dell’art. 370, cod. proc. civ. anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile unicamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1/01/2023 ( salve alcune eccezioni , nelle quali la nuova normativa processuale è applicabile anche ai ricorsi già notificati alla detta data , ma per i quali non risultava ancora fissata l’udienza o l’adunanza, in questo caso non rilevanti: eccezioni che qui non ricorrono).

Il ricorso per cassazione di Farmacap era stato notificato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mollo, difensori in appello della ASL Roma 1 , in data 12/03/2021 (e non il 17/03/2021, come indicato in controricorso) e la notifica del controricorso della detta ASL Roma 1 è stata effettuata il 23/04/2021, mentre il termine (decorrente dal 12/03/2021) scadeva il 21/04/2021 , di mercoledì, giorno infrasettimanale e non festivo, per il quale quindi non vi è luogo a proroghe di termini in esso cadenti.

Sempre in via preliminare, va rilevato che il controricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] non è munito delle copie delle ricevute di invio e di ricevimento ed è corredato dalla sola attestazione del difensore, non sufficiente a ritenere che esso sia stato ritualmente notificato a tutte le controparti.

Allo stato, nondimeno, tenuto conto della posizione marginale della Regione [OSCURATO:PERSONA], nell’economia complessiva della controversia, ritiene il Collegio che possa procedersi comunque (rilevando la circostanza, se del caso, solo nell’eventuale prosieguo del giudizio) all’esame delle censure.

I motivi di impugnazione proposti dalla Farmacap sono i seguenti: primo motivo,ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 336 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 346 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che ai fini della domanda di condanna della ASL capofila (ora ASL Roma 2, in quanto incorporante le R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle AASSLL Roma B e C), in caso di accoglimento degli appelli delle AASSLL territoriali, fosse necessario l ’ appello incid entale condizionato di Farmacap; secondo motivo,ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 346 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che ai fini della domanda di condanna della ASL capofila (ASL Roma 2, già AS Roma B e ASL Roma C), in caso di accoglimento degli appelli delle ASL territoriali, fosse necessario l’appello incidentale condizionato di Farmacap e non sufficiente la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ.; terzo motivo, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 346 cod. proc. civ., per aver la Corte d’Appello di Roma omesso di verificare i presupposti per la sanatoria dei vizi di attività processuale per raggiungimento dello scopo e di applicarla in concreto, laddove ha ritenuto di non poter pronunciare la condanna dell’ASL Roma 2 al pagamento del credito azionato da Farmacap in difetto della formale proposizione di un appello incidentale condizionato; quarto motivo, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1219 cod. civ., in relazione all’art. 1282 cod. civ., con riferimento all’asserita data di costituzione in mora della ASL Roma C, ora ASL Roma 2, ai fini della decorrenza degli interessi legali, anziché dalla data di riconoscimento del debito e della sua scadenza da parte della medesima ASL Roma C (19/04/2010), nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e del giudicato interno relativo alla statuizione del giudice di primo grado in ordine all’indicazione della data del 19/04/2010 come data di decorrenza degli interessi, anche in relazione all’operatività del divieto di riforma in senso peggiorativo(reformatio in peius ) ; R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle quinto motivo, proposto, in subordine al mancato accoglimento del quarto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1219 cod. civ., in relazione all’art. 1282 cod. civ., con riferimento all’asserita data di costituzione in mora della ASL Roma C, ora ASL Roma 2, ai fini della decorrenza degli interessi legali, indicata nella data del 30/01/2012, anziché dalla data della lettera di messa in mora, in data 13/09/2010; sesto motivo,ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e (o)falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ., applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 359 cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – per non aver la Corte territoriale preso atto della rinuncia all’appello relativo al difetto di legittimazione passiva di ASL Roma B nei confronti di ASL Roma C, essendo le stesse confluite in corso di causa in unico soggetto, la ASL Roma 2 , nonché violazione dell’art. 110 cod. proc. civ., per non aver comunque la Corte d’Appello preso atto del venir meno dell’alterità soggettiva di ASL Roma B e di ASL Roma C; settimo motivoai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 110 cod. proc. civ., per non aver la Corte d’Appello preso atto del fenomeno successorio della ASL Roma B e ASL Roma C nella ASL Roma 2 e del venir meno dell’alterità soggettiva delle due dette ASL Roma B e ASL Roma C. I motivi primo, secondo e terzo, incentrati sull ’ affermazione della Corte territoriale della necessità dell’appello incidentale per riproporre la domanda di condanna della sola ASL Roma C, sono inammissibili, poiché, pur se essi sono articolati sulla corretta tesi in diritto della non necessità di una impugnazione incidentale, sono affetti da insanabile difetto di autosufficienza sul dispiegamento di una chiara ed inequivoca riproposizione – davvero sufficiente R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle (Cass. n. 3613 del 17/02/2014 Rv. 630357 - 01 ), ma pur se mpre necessaria (Cass. n. 11450 del 10/05/2017, ove richiami ai numerosi precedenti) – e, comunque, sugli elementi per la spettanza del credito per l’intero alla capofila, ossia alla ASL Roma C (poi confluita nella ASL Roma 2, insieme alla ASL Roma B), nonostante la medesima abbia affermato, secondo quanto si evince dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte,di non avere interesse a contrastare le eccezioni di carenza di legittimazione passiva delle [OSCURATO:PERSONA] A, Roma B, Roma D e Roma E. Nel caso in esame Farmacap aveva agito inizialmente nella fase monitoria per ottenere l’intero credito dalla ASL Roma C «capofila» e, nella fase di opposizione, a fronte dell’eccezione dell’opponente di difetto di legittimazione passiva, aveva provveduto a citare le singole AASSLL debitrici, chiedendo in linea principale il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva della ASL Roma C e, in linea subordinata, la condanna di tutte le ASL, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] C, ciascuna per le somme rispettivamente dovute.

Farmacap aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che avev a a ccolto l ’ eccezione di difetto di legittimazione della ASLRoma C per i debiti relativi alle altre ASL, ma circoscrivendo le doglianze esclusivamente alla misura e alla decorrenza degli interessi e riproponendo solo ed espressamente la domanda di condanna al pagamento della sorte capitale suddivisa con riferimento ad ogni singola ASL debitrice, senza ri badi re specificamente l’ascrivibilità dell’intero debito alla ASL Roma C e omettendo di insistere nella domanda di rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] C, con riferimento alle somme di spettanza delle altre AASSLL.

I motivi quarto e quinto possono essere congiuntamente scrutinati (sebbene il quinto sia proposto in via subordinata , ma siccome involgente tematica complementare e sinergica rispetto a quella del precedente), in quanto entrambi vertenti sulla data di R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle decorrenza degli interessi, oramai al solo tasso legale di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. c iv . , avendo Farmacap prestato acquiescenza all’affermazione del giudice di appello di esclusione del loro computo sulla base del d.lgs. n. 231 del 2002.

Di tali motivi è fondato quantomeno il quarto, poiché la data indicata nella sentenza impugnata ( ossia quella del 30/01/2012) per la decorrenza degli interessi, nella sola misura legale, essendo stato oggetto di acquiescenza il capo di sentenza che escludeva la debenza di quelli per le transazioni commerciali, è palesemente incongrua, in quanto identificata nella data di notifica dell ’ atto di chiamata in causa,nonostante l’allegazione di una pregressa diffida (in ordine alla quale in questa sede difetta, peraltro, l’autosufficienza) e della data della notifica del monitorio, senza alcuna spiegazione delle ragioni per le quali a tali differenti decorrenze non si sia data alcuna rilevanza.

L’accoglimento delle censure sulla data di decorrenza degli interessi al saggio legale non consente, tuttavia, di procedere a decisione nel merito della causa, non potendosi individuare, sulla base degli atti accessibili alla Corte, una data certa di decorrenza degli interessi sulla somma per la quale la Corte territoriale ha mantenuto la condanna.

Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono infondati: la Corte d’appello ha correttamente scisso le posizioni dando comunque atto che dopo l’inizio della causa si era verificato un fenomeno successorio delle ASL Roma B e C nella ASL Roma 2 ed ha, quindi, pronunciato su tutte le domande, ricostruendo le vicende dei crediti e, per di più, proprio in considerazione dell’intervenuto complesso fenomeno successorio; del resto, l’eccezione di difetto di legittimazione originaria della ASL Roma B era stata mantenuta dalla difesa della stessa e, comunque, non risulta essere mai stata impugnata la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] – ormai preclusa dallo sviluppo processuale – e le altre AASSLL deducono carenza di domanda nei loro confronti.

Come correttamente esposto dal Procuratore Generale, con il quale,sul punto, il Collegio concorda, «l a sentenza di primo grado, non impugnata dalla ricorrente sotto il profilo della legittimazione passiva, aveva tenuto distinte le posizioni debitorie delle AASSLL convenute, condannandole separatamente e la rinuncia a far valere il difetto di legittimazione passiva vale (come si evince dalle espressioni usate nell’atto riprodotte da entrambe le parti) solo nei rapporti fra ASL Roma 2, quale incorporante dell ’ appellante A SL Roma B e la ASLRoma C, ormai divenute un unico soggetto e non certo, ed anche, nei confronti della Farmacap che non aveva contestato la legittimazione passiva di ASLRoma B per la sua parte di debito, né aveva riproposto la domanda di condanna dell’ASL Roma C (poi Roma 2 quale incorporante delle AASSLL Roma B e Roma C) al pagamento dell’intero debito quale unico soggetto legittimato».

In conclusione: il quarto e il quinto motivo , esaminato congiuntamente all’altro, sono accolti ; i restanti , primo, secondo, terzo, sesto e settimo sono rigettati.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e poiché sono necessari, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ulteriori accertamenti di fatto in ordine alla decorrenza degli interessi legali, deve disporsi rinvio alla Corte d ’ appello di Roma , in diversa composizione, che nel procedere alla determinazione della data di decorrenza degli interessi al saggio legale sulla somma per la quale è residuata condanna, provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità, da queste escluse quelle per la ASL Roma 1, per la quale non risulta lo svolgimento di i donea , in quanto tempestiva, attività difensiva e di quelle per la Regione [OSCURATO:PERSONA], non risultando comprovata la notifica del controricorso.

R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso , rigetta i restanti; cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7814/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaLUTEZIA n. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso lo studio dell ’ avvocato D ’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti - controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente tardiva - R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23 EDIFICIO B C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA], 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 6208/2020depositata il 09/12/2020 . R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in seguito Farmacap, chiese e ottenne in data 30/11/2010, dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della ASL Roma C, quale capofila o delegata al pagamento dei farmaci forniti agli assistiti per tutte le [OSCURATO:PERSONA] di riferimento del Comune di Roma e segnatamente l’ASL Roma A, l’ASL Roma B, l’ASL Roma E e l’ASL Roma D, per oltre tre milioni di euro (€ 3.348.582,70), a titolo di sorte capitale (€ 1.031.499,38) e interessi (€ 2.317.082,84) calcolati secondo il d.lgs. n. 231 del 9/10/2002, in relazione al periodo dicembre 2006 –luglio 2007. La ASL Roma C oppose il monitorio. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione chiese al tribunale la chiamata in causa delle ASL Roma A, Roma B, Roma D, Roma E, nonché della Regione [OSCURATO:PERSONA] e queste, a seguito dell’autorizzazione alla chiamata in giudizio, si costituirono in causa. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria documentale, revocò il decreto ingiuntivo e condannò le Aziende S anitarie L ocali , in seguito AASSLL, alle somme da esse singolarmente ritenute come dovute e così: la ASL Roma A al pagamento di € 136.100,93, la ASL Roma B al pagamento di € 447.265,68 , la ASL Roma C al pagamento di € 123.665,51, la ASL Roma D al pagamento di € 204.302,50 e la ASL Roma E al pagamento di € 120.154,77,e tutte al pagamento degli interessi dalla data della chiamata in causa del 23/01/2012 per le AASSLL Roma A, B, D ed E e dal 30/01/2012 per la ASL Roma C, con condanna di tutte le ASSSLLin solido alle spese, liquidate d’ufficio. La sentenza di primo grado venne impugnata, con distinti atti d’appello, dalla Farmacap, dalla ASL Roma A , in s egu i t o divenuta ASL Roma 1, dall’ASL Roma B, dalla ASL Roma D in s egu i t o R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle divenuta ASL Roma 3 e dalla ASL Roma E in s egu i t o divenuta ASL Roma 1. Resistettero all’impugnazione la ASL Roma 2, già ASL Roma C e la Regione [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma ha, con la sentenza n. 6208 del 9/12/2020, rigettato le domande proposte da Farmacap nei confronti della ASL Roma 1, quale successore delle AASSLLRoma A ed E, della ASL Roma 3 , quale successore della ASL Roma D , e dell’ASL Roma B, poi confluita nell’ASL Roma 2, in una con la ASL Roma C, che rimase unica destinataria della condanna per € 123.665,51, oltre interessi dal 30/01/2012 affermando testualmente il dispositivo: «conferma la sentenza impugnata con riferimento al capo in cui si condanna la [OSCURATO:PERSONA] C (ora [OSCURATO:PERSONA] 2) al pagamento in favore di Farmacap della somma di € 123.665,51 e al pagamento degli interessi per ritardato pagamento dal 30/01/20122». Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, Farmacap. Resistono, con separati controricorsi, le ASSLL Roma 1(già ASL Roma A ed E), Roma 2 (già ASL Roma B e Roma C) Roma 3 (già ASL Roma D)e la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto di tutti i motivi del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve rilevarsi che la ASL Roma 1 ha notificato e , quindi, depositato tardivamente il proprio controricorso. R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] specie trova applicazione il disposto dell’art. 370, cod. proc. civ. anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile unicamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1/01/2023 ( salve alcune eccezioni , nelle quali la nuova normativa processuale è applicabile anche ai ricorsi già notificati alla detta data , ma per i quali non risultava ancora fissata l’udienza o l’adunanza, in questo caso non rilevanti: eccezioni che qui non ricorrono). Il ricorso per cassazione di Farmacap era stato notificato agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mollo, difensori in appello della ASL Roma 1 , in data 12/03/2021 (e non il 17/03/2021, come indicato in controricorso) e la notifica del controricorso della detta ASL Roma 1 è stata effettuata il 23/04/2021, mentre il termine (decorrente dal 12/03/2021) scadeva il 21/04/2021 , di mercoledì, giorno infrasettimanale e non festivo, per il quale quindi non vi è luogo a proroghe di termini in esso cadenti. Sempre in via preliminare, va rilevato che il controricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] non è munito delle copie delle ricevute di invio e di ricevimento ed è corredato dalla sola attestazione del difensore, non sufficiente a ritenere che esso sia stato ritualmente notificato a tutte le controparti. Allo stato, nondimeno, tenuto conto della posizione marginale della Regione [OSCURATO:PERSONA], nell’economia complessiva della controversia, ritiene il Collegio che possa procedersi comunque (rilevando la circostanza, se del caso, solo nell’eventuale prosieguo del giudizio) all’esame delle censure. I motivi di impugnazione proposti dalla Farmacap sono i seguenti: primo motivo,ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 336 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 346 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che ai fini della domanda di condanna della ASL capofila (ora ASL Roma 2, in quanto incorporante le R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle AASSLL Roma B e C), in caso di accoglimento degli appelli delle AASSLL territoriali, fosse necessario l ’ appello incid entale condizionato di Farmacap; secondo motivo,ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 346 cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale ritenuto che ai fini della domanda di condanna della ASL capofila (ASL Roma 2, già AS Roma B e ASL Roma C), in caso di accoglimento degli appelli delle ASL territoriali, fosse necessario l’appello incidentale condizionato di Farmacap e non sufficiente la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ.; terzo motivo, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 346 cod. proc. civ., per aver la Corte d’Appello di Roma omesso di verificare i presupposti per la sanatoria dei vizi di attività processuale per raggiungimento dello scopo e di applicarla in concreto, laddove ha ritenuto di non poter pronunciare la condanna dell’ASL Roma 2 al pagamento del credito azionato da Farmacap in difetto della formale proposizione di un appello incidentale condizionato; quarto motivo, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1219 cod. civ., in relazione all’art. 1282 cod. civ., con riferimento all’asserita data di costituzione in mora della ASL Roma C, ora ASL Roma 2, ai fini della decorrenza degli interessi legali, anziché dalla data di riconoscimento del debito e della sua scadenza da parte della medesima ASL Roma C (19/04/2010), nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e del giudicato interno relativo alla statuizione del giudice di primo grado in ordine all’indicazione della data del 19/04/2010 come data di decorrenza degli interessi, anche in relazione all’operatività del divieto di riforma in senso peggiorativo(reformatio in peius ) ; R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle quinto motivo, proposto, in subordine al mancato accoglimento del quarto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 1219 cod. civ., in relazione all’art. 1282 cod. civ., con riferimento all’asserita data di costituzione in mora della ASL Roma C, ora ASL Roma 2, ai fini della decorrenza degli interessi legali, indicata nella data del 30/01/2012, anziché dalla data della lettera di messa in mora, in data 13/09/2010; sesto motivo,ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e (o)falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ., applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 359 cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – per non aver la Corte territoriale preso atto della rinuncia all’appello relativo al difetto di legittimazione passiva di ASL Roma B nei confronti di ASL Roma C, essendo le stesse confluite in corso di causa in unico soggetto, la ASL Roma 2 , nonché violazione dell’art. 110 cod. proc. civ., per non aver comunque la Corte d’Appello preso atto del venir meno dell’alterità soggettiva di ASL Roma B e di ASL Roma C; settimo motivoai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 110 cod. proc. civ., per non aver la Corte d’Appello preso atto del fenomeno successorio della ASL Roma B e ASL Roma C nella ASL Roma 2 e del venir meno dell’alterità soggettiva delle due dette ASL Roma B e ASL Roma C. I motivi primo, secondo e terzo, incentrati sull ’ affermazione della Corte territoriale della necessità dell’appello incidentale per riproporre la domanda di condanna della sola ASL Roma C, sono inammissibili, poiché, pur se essi sono articolati sulla corretta tesi in diritto della non necessità di una impugnazione incidentale, sono affetti da insanabile difetto di autosufficienza sul dispiegamento di una chiara ed inequivoca riproposizione – davvero sufficiente R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle (Cass. n. 3613 del 17/02/2014 Rv. 630357 - 01 ), ma pur se mpre necessaria (Cass. n. 11450 del 10/05/2017, ove richiami ai numerosi precedenti) – e, comunque, sugli elementi per la spettanza del credito per l’intero alla capofila, ossia alla ASL Roma C (poi confluita nella ASL Roma 2, insieme alla ASL Roma B), nonostante la medesima abbia affermato, secondo quanto si evince dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte,di non avere interesse a contrastare le eccezioni di carenza di legittimazione passiva delle [OSCURATO:PERSONA] A, Roma B, Roma D e Roma E. Nel caso in esame Farmacap aveva agito inizialmente nella fase monitoria per ottenere l’intero credito dalla ASL Roma C «capofila» e, nella fase di opposizione, a fronte dell’eccezione dell’opponente di difetto di legittimazione passiva, aveva provveduto a citare le singole AASSLL debitrici, chiedendo in linea principale il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva della ASL Roma C e, in linea subordinata, la condanna di tutte le ASL, unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] C, ciascuna per le somme rispettivamente dovute. Farmacap aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che avev a a ccolto l ’ eccezione di difetto di legittimazione della ASLRoma C per i debiti relativi alle altre ASL, ma circoscrivendo le doglianze esclusivamente alla misura e alla decorrenza degli interessi e riproponendo solo ed espressamente la domanda di condanna al pagamento della sorte capitale suddivisa con riferimento ad ogni singola ASL debitrice, senza ri badi re specificamente l’ascrivibilità dell’intero debito alla ASL Roma C e omettendo di insistere nella domanda di rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] C, con riferimento alle somme di spettanza delle altre AASSLL. I motivi quarto e quinto possono essere congiuntamente scrutinati (sebbene il quinto sia proposto in via subordinata , ma siccome involgente tematica complementare e sinergica rispetto a quella del precedente), in quanto entrambi vertenti sulla data di R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle decorrenza degli interessi, oramai al solo tasso legale di cui al primo comma dell’art. 1284 cod. c iv . , avendo Farmacap prestato acquiescenza all’affermazione del giudice di appello di esclusione del loro computo sulla base del d.lgs. n. 231 del 2002. Di tali motivi è fondato quantomeno il quarto, poiché la data indicata nella sentenza impugnata ( ossia quella del 30/01/2012) per la decorrenza degli interessi, nella sola misura legale, essendo stato oggetto di acquiescenza il capo di sentenza che escludeva la debenza di quelli per le transazioni commerciali, è palesemente incongrua, in quanto identificata nella data di notifica dell ’ atto di chiamata in causa,nonostante l’allegazione di una pregressa diffida (in ordine alla quale in questa sede difetta, peraltro, l’autosufficienza) e della data della notifica del monitorio, senza alcuna spiegazione delle ragioni per le quali a tali differenti decorrenze non si sia data alcuna rilevanza. L’accoglimento delle censure sulla data di decorrenza degli interessi al saggio legale non consente, tuttavia, di procedere a decisione nel merito della causa, non potendosi individuare, sulla base degli atti accessibili alla Corte, una data certa di decorrenza degli interessi sulla somma per la quale la Corte territoriale ha mantenuto la condanna. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono infondati: la Corte d’appello ha correttamente scisso le posizioni dando comunque atto che dopo l’inizio della causa si era verificato un fenomeno successorio delle ASL Roma B e C nella ASL Roma 2 ed ha, quindi, pronunciato su tutte le domande, ricostruendo le vicende dei crediti e, per di più, proprio in considerazione dell’intervenuto complesso fenomeno successorio; del resto, l’eccezione di difetto di legittimazione originaria della ASL Roma B era stata mantenuta dalla difesa della stessa e, comunque, non risulta essere mai stata impugnata la declaratoria di difetto di legittimazione passiva della R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] – ormai preclusa dallo sviluppo processuale – e le altre AASSLL deducono carenza di domanda nei loro confronti. Come correttamente esposto dal Procuratore Generale, con il quale,sul punto, il Collegio concorda, «l a sentenza di primo grado, non impugnata dalla ricorrente sotto il profilo della legittimazione passiva, aveva tenuto distinte le posizioni debitorie delle AASSLL convenute, condannandole separatamente e la rinuncia a far valere il difetto di legittimazione passiva vale (come si evince dalle espressioni usate nell’atto riprodotte da entrambe le parti) solo nei rapporti fra ASL Roma 2, quale incorporante dell ’ appellante A SL Roma B e la ASLRoma C, ormai divenute un unico soggetto e non certo, ed anche, nei confronti della Farmacap che non aveva contestato la legittimazione passiva di ASLRoma B per la sua parte di debito, né aveva riproposto la domanda di condanna dell’ASL Roma C (poi Roma 2 quale incorporante delle AASSLL Roma B e Roma C) al pagamento dell’intero debito quale unico soggetto legittimato». In conclusione: il quarto e il quinto motivo , esaminato congiuntamente all’altro, sono accolti ; i restanti , primo, secondo, terzo, sesto e settimo sono rigettati. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e poiché sono necessari, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., ulteriori accertamenti di fatto in ordine alla decorrenza degli interessi legali, deve disporsi rinvio alla Corte d ’ appello di Roma , in diversa composizione, che nel procedere alla determinazione della data di decorrenza degli interessi al saggio legale sulla somma per la quale è residuata condanna, provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità, da queste escluse quelle per la ASL Roma 1, per la quale non risulta lo svolgimento di i donea , in quanto tempestiva, attività difensiva e di quelle per la Regione [OSCURATO:PERSONA], non risultando comprovata la notifica del controricorso. R.g. n. 7814 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle P.Q.M. La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso , rigetta i restanti; cassa la
Sentenza Cassazione n. 28656/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris