CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 32920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione il 12/01/2023. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deposita nota spese e conclusioni scritte; chiede l'inammissibilità del ricorso con conseguente conferma delle statuizioni civili. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 dicembre 2022 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di lesioni gravi. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi: a) con le docilianze sviluppate nell'atto di appello, con le quali si era sottolineata, attraverso l'indicazione di ampi stralci delle deposizioni testimoniali, l'indole della persona offesa e, in conseguenza, la sua scarsa attendibilità; b) con il contenuto delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di una dinamica degli eventi completamente diversa da quella indicata dalla persona offesa; c) con le critiche indirizzate alla idoneità della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] a riscontrare il narrato della persona offesa, alla luce del contrasto della prima con le versioni di altri testi ascoltati in dibattimento e del teste Laboni, in particolare; d) con i rilievi dedicati alla deposizione del teste Murgia, secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] non poteva aver assistito alla colluttazione delle due donne, essendo intervenuto in un secondo momento. 2.2. Con un secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante della legittima difesa, rilevando che, in punto di ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale, non affrontando le specifiche censure sollevate con l'atto di impugnazione, non aveva rilevato sia l'emersione di dati indicativi dell'aggressione da parte della persona offesa sia la dimostrazione che, al più, si era trattato di una zuffa e non di un'iniziativa unilaterale da parte dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla questione dell'elemento soggettivo del reato, tenuto conto dei rilievi svolti nei precedenti motivi e del fatto che la relazione del perito Lerede aveva accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate con le dichiarazioni a lui rese dalla persona offesa, che, tuttavia, non erano coerenti con le versioni riferite a dibattimento sia dai testimoni che dalla medesima persona offesa. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso del Farris, fondata sull'acritica versione della persona offesa, senza considerare le diverse versioni emerse in dibattimento e tra le stesse versioni prospettate dalla persona offesa.2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla determinazione della pena, inflitta in pari misura ai due ricorrenti, senza tenere conto del diverso ruolo svolto nella vicenda. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. 4. All'udienza del 12 luglio 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. I primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili dal momento che, attraverso il confronto con brani di dichiarazioni, frammisti a commenti assertivi, aspirano ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Del resto, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (si veda, di recente, Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T. Rv. 284061 - 01). La confermata ricostruzione dei fatti priva di fondamento le censure che investono il diniego l'invocata applicazione della scriminante della legittima difesa e la riconosciuta sussistenza del concorso di persone nel reato. 2. Inammissibile è anche il quinto motivo, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. D'altra parte, il diverso contributo degli imputati è una conclusione che non considera l'equivalenza delle condotte nella produzione dell'evento. 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Nella specie, l'ordinario termine scaturente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (otto anni e nove mesi), avrebbe condotto al 18 agosto 2022, tenuto conto del tempus commissi delicti (18 novembre 2013), cui devono aggiungersi 147 giorni di sospensione (per il rinvio dell'udienza del 11 dicembre 2018 al 7 maggio 2019, in dipendenza dell'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria) che conducono il termine finale al 12 gennaio 2023, ossia ad epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado (12 dicembre 2022). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.00000. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 12/07/2023 Il C nigliere estensore Il Presidente eppe De arzo Eduardo de Gregorio LA \-- C [OSCURATO:PERSONA] E V [OSCURATO:PERSONA] ,N1 CANCELLERIA 7 kei'.023 3iUDWARIO nzuise o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEeti&_ CENTRALE 2(evwv-ok-A-1; ovAivi-g-L iK. A'6'3/2.»23efive,ne„ Qw \piv\i_ ARL &ite_ eke DU 6 • AgM23 cQv-, /(30 ri( t( L p b .Ct i fkA _ n. 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