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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03040/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 2), associazione dedita al narcotraffico; - capo 4), detenzione di sostanza stupefacente; - capo 5), tentativo di importazione di sostanza stupefacente.

2. Al capo 2) è contestata all'indagato la partecipazione all'organizzazione di narcotraffico, comandata da [OSCURATO:PERSONA], stanziata nel territorio di Anzio e Nettuno e collegata alla locale di ‘ndrangheta, operante sul medesimo territorio.

Di quest'ultima, l'attività di narcotraffico costituiva, in prospettazione accusatoria, una delle principali fonti di arricchimento, svolgendo una funzione agevolatrice, rilevante ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il ruolo di Kowalsky sarebbe diretto all'approvvigionamento delle sostanze, anche in territorio estero, alla tenuta dei rapporti con fornitori e clienti e alla gestione della cassa del sodalizio.

Elementi sintomatici di tale partecipazione sarebbero desumibili, per il Tribunale del riesame, da specifiche intercettazioni, in ordinanza richiamate, in parte delle quali l'indagato stesso, soprannominato «il Lungo», figurerebbe come interlocutore.

Il tenore dei colloqui sarebbe rivelatore dell'inserimento organico di Kowalsky nel sodalizio, realizzato tramite il suo effettivo e concreto contributo alla vita associativa.

Da una specifica intercettazione sarebbe emerso come l'indagato fosse uno dei codetentori della specifica partita di droga oggetto di contestazione al capo 4), sequestrata a casa della sorella di un correo, appartenente all'organizzazione.

Quanto alla contestazione di cui al capo 5), il compimento di attività funzionali all'importazione di cocaina da Panama, a un livello di sviluppo tale da lasciar prevedere come concreta e imminente la realizzazione del progetto, risulterebbe da analoga provvista indiziaria.

3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo.

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

3.1. Primo motivo.

Vizio di motivazione, in relazione al capo 2) e all'esistenza dei gravi indizi di responsabilità.L'ordinanza impugnata avrebbe «liquidato» le fondamentali critiche mosse dalla difesa al provvedimento genetico, semplicemente mutando prospettiva e appellandosi, in pretesa chiave unitaria, anziché atomistica, agli stessi elementi indiziari già validamente censurati.

Tale modo di ragionare sarebbe illogico, perché mutando l'ordine degli addendi il risultato dell'addizione non muterebbe.

L'ordinanza impugnata sarebbe dunque incorsa nei medesimi errori metodologici del provvedimento genetico, tra cui quello di desumere l'appartenenza dell'indagato al sodalizio soltanto dalla sua partecipazione ai singoli reati-fine.

La motivazione resa dal Tribunale del riesame sarebbe indebitamente ricalcata su quella del G.i.p. e sarebbe emblematico di tale censurabile modo di procedere il richiamo operato dal giudice superiore alla valenza indiziaria delle intercettazioni, nonostante la profonda incertezza che gli stessi inquirenti nutrirebbero sulla corretta identificazione dell'indagato stesso in uno dei collocutori.

L'ordinanza impugnata avrebbe confuso tra loro le intercettazioni, ne avrebbe anche travisato il senso e avrebbe arbitrariamente elevato a sintomo di stabile collegamento con l'associazione l'ausilio che Kowalsky ebbe effettivamente a prestare in favore del solo amico Dionisi.

3.2. Secondo motivo.

Vizio di motivazione, in relazione al capo 2) e al rilievo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Illogica sarebbe l'affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui l'indagato dovesse avere piena consapevolezza della pretesa finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, insita nella consumazione del reato sub 2), per il solo fatto che le associazioni insistessero nel medesimo territorio.

Né sarebbe provato il rapporto di conoscenza, e ancor meno di confidenza e fiducia, dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Terzo motivo.

Vizio di motivazione, in relazione al capo 4).

La codetenzione dello stupefacente sarebbe stata ricavata da una lettura travisata delle intercettazioni, nonché da un'interpretazione illogica del loro contenuto.

3.4. Quarto motivo.

Vizio di motivazione, in relazione al capo 5).

Il tentativo di importazione di droga sarebbe configurabile solo in presenza di seri e affidabili contatti tra acquirenti e fornitori esteri, che le intercettazioni - se lette in modo non travisato, ed interpretate in modo logico e affrancato dal denunciato «appiattimento» motivazionale rispetto al provvedimento genetico - non rifletterebbero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Questa Corte ha già rilevato che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01).

L'appartenenza di un soggetto al relativo sodalizio criminale può, dunque, essere ritenuta anche sulla base della riscontrata partecipazione ai reati-fine, quale che ne sia il numero (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311-01), e al limite anche indipendentemente da essa (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo.

Quest'ultimo deve essere infatti piuttosto accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278-01).

I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell'ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01).

Il Tribunale del riesame non si è discostato da tali principi, facendone corretta applicazione al caso di specie.

Esso ha infatti basato il giudizio di gravità indiziaria sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, e come tali sottratte nel loro apprezzamento, anche in punto di esatta identificazione dei conversanti (o dei soggetti da questi ultimi chiamati in causa), al sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01); intercettazioni reputate, con ineccepibile motivazione, adeguatamente evocative di una sistematica attività di narcotraffico, facente importante perno sul contributo fornito dall'indagato.

Occorre ricordare che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato delle intercettazioni, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di un vero e proprio travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa, nella lettura delle trascrizioni operata dal giudice del riesame, messa a confronto con il tenore estrinseco degli atti al ricorso allegati, errori di macroscopica evidenza, o comunque tali da inficiare la complessiva tenuta logica della motivazione, per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento in ipotesi frainteso o ignorato.

Trattasi, non a caso, di lettura convergente con quella già fornita dal primo giudice, la cui decisione è stata oggetto di compiuta rivisitazione in sede di gravame, dovendo essere respinta la censura di mancata autonoma valutazione, in quest'ultima sede, del compendio indiziario.

Alla luce di ciò, l'ordinanza impugnata ha derivato la partecipazione associativa - allo stato, e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento che potrà essere compiuto nella fase del giudizio - non solo dal dato storico della emergente reiterata consumazione di reati-fine in concorso, ma dall'esistenza di un rapporto collaudato di collaborazione tra l'indagato e gli altri concorrenti, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi.

Nella organicità di questi ultimi, così intesa, e nella loro esecuzione professionale, coinvolgente l'odierno ricorrente, sono stati ragionevolmente colti i necessari segnali di manifestazione dell'associazione e di intraneità ad essa del medesimo.

2. Il secondo motivo, unicamente diretto a contestare la configurabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, è inammissibile per carenza di interesse.

L'interesse a contestare, in sede cautelare, l'esistenza di una o più circostanze aggravanti, e più in generale l'esatta qualificazione giuridica del fatto, sussiste, infatti, solo se da ciò dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01), o comunque se dall'esclusione o dalla riqualificazione derivi, per l'indagato, una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783-01; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258984-01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502-01).

Nella specie, dall'esistenza o meno dell'aggravante di agevolazione mafiosa non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della misura, la legittimità di essa (non vi sono del resto censure, che direttamente investano il profilo delle esigenze cautelari); né al relativo riscontro è ancorata l'individuazione di un diverso termine di fase della custodia cautelare.

3. Il terzo e il quarto motivo, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati.

Quanto alla codetenzione dello stupefacente di cui capo 4), le censure concernenti il contenuto delle intercettazioni, a tal fine rilevanti, non hanno pregio perché - sotto l'apparente denuncia di un loro travisamento omissivo parziale, di cui non è però evidente la decisività - esse risultano, in realtà, rivalutative del mezzo istruttorio e del suo significato dimostrativo.

E una tale contestazione è preclusa in questa sede, per le considerazioni già spese al paragrafo 1.Quanto al tentativo di importazione di cocaina di cui al capo 5) - non essendo ancora una volta ravvisabili, nelle motivazioni dell'ordinanza di riesame, travisamenti probatori evidenti e determinanti, né potendosi all'ordinanza stessa imputare il supino recepimento del ragionamento indiziario svolto dal primo giudice - la ricostruzione fattuale, allo stato insindacabilmente operata, dà conto di una condotta la quale, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenta come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo.

In ciò è giuridicamente ravvisabile (tra le molte, Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484-01) il tentativo di importazione di stupefacente.

4. Segue la reiezione del ricorso.

Spese secondo soccombenza, ex art. 616 cod. proc. pen.

La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 2), associazione dedita al narcotraffico; - capo 4), detenzione di sostanza stupefacente; - capo 5), tentativo di importazione di sostanza stupefacente. 2. Al capo 2) è contestata all'indagato la partecipazione all'organizzazione di narcotraffico, comandata da [OSCURATO:PERSONA], stanziata nel territorio di Anzio e Nettuno e collegata alla locale di ‘ndrangheta, operante sul medesimo territorio. Di quest'ultima, l'attività di narcotraffico costituiva, in prospettazione accusatoria, una delle principali fonti di arricchimento, svolgendo una funzione agevolatrice, rilevante ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ruolo di Kowalsky sarebbe diretto all'approvvigionamento delle sostanze, anche in territorio estero, alla tenuta dei rapporti con fornitori e clienti e alla gestione della cassa del sodalizio. Elementi sintomatici di tale partecipazione sarebbero desumibili, per il Tribunale del riesame, da specifiche intercettazioni, in ordinanza richiamate, in parte delle quali l'indagato stesso, soprannominato «il Lungo», figurerebbe come interlocutore. Il tenore dei colloqui sarebbe rivelatore dell'inserimento organico di Kowalsky nel sodalizio, realizzato tramite il suo effettivo e concreto contributo alla vita associativa. Da una specifica intercettazione sarebbe emerso come l'indagato fosse uno dei codetentori della specifica partita di droga oggetto di contestazione al capo 4), sequestrata a casa della sorella di un correo, appartenente all'organizzazione. Quanto alla contestazione di cui al capo 5), il compimento di attività funzionali all'importazione di cocaina da Panama, a un livello di sviluppo tale da lasciar prevedere come concreta e imminente la realizzazione del progetto, risulterebbe da analoga provvista indiziaria. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 3.1. Primo motivo. Vizio di motivazione, in relazione al capo 2) e all'esistenza dei gravi indizi di responsabilità.L'ordinanza impugnata avrebbe «liquidato» le fondamentali critiche mosse dalla difesa al provvedimento genetico, semplicemente mutando prospettiva e appellandosi, in pretesa chiave unitaria, anziché atomistica, agli stessi elementi indiziari già validamente censurati. Tale modo di ragionare sarebbe illogico, perché mutando l'ordine degli addendi il risultato dell'addizione non muterebbe. L'ordinanza impugnata sarebbe dunque incorsa nei medesimi errori metodologici del provvedimento genetico, tra cui quello di desumere l'appartenenza dell'indagato al sodalizio soltanto dalla sua partecipazione ai singoli reati-fine. La motivazione resa dal Tribunale del riesame sarebbe indebitamente ricalcata su quella del G.i.p. e sarebbe emblematico di tale censurabile modo di procedere il richiamo operato dal giudice superiore alla valenza indiziaria delle intercettazioni, nonostante la profonda incertezza che gli stessi inquirenti nutrirebbero sulla corretta identificazione dell'indagato stesso in uno dei collocutori. L'ordinanza impugnata avrebbe confuso tra loro le intercettazioni, ne avrebbe anche travisato il senso e avrebbe arbitrariamente elevato a sintomo di stabile collegamento con l'associazione l'ausilio che Kowalsky ebbe effettivamente a prestare in favore del solo amico Dionisi. 3.2. Secondo motivo. Vizio di motivazione, in relazione al capo 2) e al rilievo dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Illogica sarebbe l'affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui l'indagato dovesse avere piena consapevolezza della pretesa finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, insita nella consumazione del reato sub 2), per il solo fatto che le associazioni insistessero nel medesimo territorio. Né sarebbe provato il rapporto di conoscenza, e ancor meno di confidenza e fiducia, dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione, in relazione al capo 4). La codetenzione dello stupefacente sarebbe stata ricavata da una lettura travisata delle intercettazioni, nonché da un'interpretazione illogica del loro contenuto. 3.4. Quarto motivo. Vizio di motivazione, in relazione al capo 5). Il tentativo di importazione di droga sarebbe configurabile solo in presenza di seri e affidabili contatti tra acquirenti e fornitori esteri, che le intercettazioni - se lette in modo non travisato, ed interpretate in modo logico e affrancato dal denunciato «appiattimento» motivazionale rispetto al provvedimento genetico - non rifletterebbero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Questa Corte ha già rilevato che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139-01). L'appartenenza di un soggetto al relativo sodalizio criminale può, dunque, essere ritenuta anche sulla base della riscontrata partecipazione ai reati-fine, quale che ne sia il numero (Sez. 1, n. 29093 del 24/05/2022, Barilari, Rv. 283311-01), e al limite anche indipendentemente da essa (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02), laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo. Quest'ultimo deve essere infatti piuttosto accertato avuto riguardo agli elementi indicativi dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa, espressivi dell'accordo che lo leghi agli altri sodali e attraverso i quali si manifesti la c.d. affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278-01). I rapporti con gli altri sodali devono rappresentare forme di interazione nell'ambito di un gruppo, mosso da comune illecita progettualità, e non devono mancare di riferirsi al ruolo esponenziale svolto da ciascuno per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838-01). Il Tribunale del riesame non si è discostato da tali principi, facendone corretta applicazione al caso di specie. Esso ha infatti basato il giudizio di gravità indiziaria sul contenuto di intercettazioni telefoniche, non falsate, né illogicamente valutate, e come tali sottratte nel loro apprezzamento, anche in punto di esatta identificazione dei conversanti (o dei soggetti da questi ultimi chiamati in causa), al sindacato di questa Corte (da ultimo, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01); intercettazioni reputate, con ineccepibile motivazione, adeguatamente evocative di una sistematica attività di narcotraffico, facente importante perno sul contributo fornito dall'indagato. Occorre ricordare che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato delle intercettazioni, diversa da quella proposta dal giudice di merito, solo in presenza di un vero e proprio travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa, nella lettura delle trascrizioni operata dal giudice del riesame, messa a confronto con il tenore estrinseco degli atti al ricorso allegati, errori di macroscopica evidenza, o comunque tali da inficiare la complessiva tenuta logica della motivazione, per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento in ipotesi frainteso o ignorato. Trattasi, non a caso, di lettura convergente con quella già fornita dal primo giudice, la cui decisione è stata oggetto di compiuta rivisitazione in sede di gravame, dovendo essere respinta la censura di mancata autonoma valutazione, in quest'ultima sede, del compendio indiziario. Alla luce di ciò, l'ordinanza impugnata ha derivato la partecipazione associativa - allo stato, e senza pregiudizio del definitivo e compiuto accertamento che potrà essere compiuto nella fase del giudizio - non solo dal dato storico della emergente reiterata consumazione di reati-fine in concorso, ma dall'esistenza di un rapporto collaudato di collaborazione tra l'indagato e gli altri concorrenti, destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi. Nella organicità di questi ultimi, così intesa, e nella loro esecuzione professionale, coinvolgente l'odierno ricorrente, sono stati ragionevolmente colti i necessari segnali di manifestazione dell'associazione e di intraneità ad essa del medesimo. 2. Il secondo motivo, unicamente diretto a contestare la configurabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, è inammissibile per carenza di interesse. L'interesse a contestare, in sede cautelare, l'esistenza di una o più circostanze aggravanti, e più in generale l'esatta qualificazione giuridica del fatto, sussiste, infatti, solo se da ciò dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01), o comunque se dall'esclusione o dalla riqualificazione derivi, per l'indagato, una concreta utilità (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783-01; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013, dep. 2014, Pisano, Rv. 258984-01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502-01). Nella specie, dall'esistenza o meno dell'aggravante di agevolazione mafiosa non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della misura, la legittimità di essa (non vi sono del resto censure, che direttamente investano il profilo delle esigenze cautelari); né al relativo riscontro è ancorata l'individuazione di un diverso termine di fase della custodia cautelare. 3. Il terzo e il quarto motivo, connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. Quanto alla codetenzione dello stupefacente di cui capo 4), le censure concernenti il contenuto delle intercettazioni, a tal fine rilevanti, non hanno pregio perché - sotto l'apparente denuncia di un loro travisamento omissivo parziale, di cui non è però evidente la decisività - esse risultano, in realtà, rivalutative del mezzo istruttorio e del suo significato dimostrativo. E una tale contestazione è preclusa in questa sede, per le considerazioni già spese al paragrafo 1.Quanto al tentativo di importazione di cocaina di cui al capo 5) - non essendo ancora una volta ravvisabili, nelle motivazioni dell'ordinanza di riesame, travisamenti probatori evidenti e determinanti, né potendosi all'ordinanza stessa imputare il supino recepimento del ragionamento indiziario svolto dal primo giudice - la ricostruzione fattuale, allo stato insindacabilmente operata, dà conto di una condotta la quale, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenta come idonea ed univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo. In ciò è giuridicamente ravvisabile (tra le molte, Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484-01) il tentativo di importazione di stupefacente. 4. Segue la reiezione del ricorso. Spese secondo soccombenza, ex art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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