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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 35164/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4912/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 134/2022 depositata il17/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.le società [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa) e [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile perché proposto il 20 luglio 2018, oltre il termine di cui all’art.325 c.p.c., l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa ed ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] spa e di [OSCURATO:PERSONA] spa, contro la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 22 giugno 2017.

Con questa sentenza il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]- di risoluzione, in danno di [OSCURATO:SOCIETA] (a cui sono succedute le odierne ricorrenti), del contratto preliminare di vendita di un terreno, da lui concluso con quest’ultima per la società [OSCURATO:SOCIETA], il 10 febbraio 1997; aveva altresì accolto la domanda di demolizione di una cabina elettrica nel frattempo costruita da [OSCURATO:SOCIETA] sul terreno in questione, la domanda di rimozione del lucchetto apposto al cancello di accesso al medesimo terreno e la domanda di condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno.

La Corte di Appello ha ritenuto doversi applicare l’art. 325 c.p.c. e non l’art.327 c.p.c. in relazione al fatto che, il 22 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] spa un atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli (per contestarne il capo relativo al risarcimento liquidato) e sull’assunto che, con la notifica di tale atto di appello -a cui non aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo della causa- [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto giuridica conoscenza della sentenza con conseguente decorrenza del termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c.

La Corte d’Appello ha aggiunto che, a rendere ammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa , non potevano valere gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa e da [OSCURATO:PERSONA] spa, trattandosi di appelli di società che non erano state attinte da alcuna pronuncia del Tribunale e quindi erano inammissibili perché non sostenuti da “interesse personale, attuale e concreto” delle due società “alla riforma di un decisum che né le ha riguardate né le ha viste soccombenti”.

2. La società [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate “nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

Error in procedendo.

Error in judicando.

Errata declaratoria di inammissibilità dell’appello principale per tardiva notificazione.

In subordine, anche in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327, 339 e 343 c.p.c.” Deducono le ricorrenti che “l’effetto di conoscenza legale della sentenza a seguito della notifica di un gravame si produce certamente in capo alla parte che abbia proposto l’impugnazione e non anche, contrariamente a quanto afferma la decisione qui impugnata, in capo alla destinataria della notifica”.

2. Il motivo è fondato.

2.1. L’art. 325 c.p.c. stabilisce che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni.

Secondo quanto previsto dell’art. 326 c.p.c., detto termine decorre dalla notificazione della sentenza.

Infine, secondo quanto previsto dell’art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

2.2. La Corte di Appello ha ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione previsto dall'art.325 cod. proc. civ., lanotifica dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale della sentenza, allanotifica della sentenza stessa , con la conseguenza che l’abbreviazione riguarderebbe non solo colui che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra ma anche la parte destinataria dellanotifica dell'impugnazione.

2.3. Secondo un primo orientamento di legittimità, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione la notifica della sentenza nelle forme di cui all’art.285 c.p.c. non ammette equipollenti (tra altre, Cass. 19.3.1979, n. 1603; Cass. 10.1.1981, n. 208: “Ai fini del decorso del termine breve per la proposizione della impugnazione, la notifica della sentenza non ammette equipollenti, neppure nella conoscenza che la parte ne abbia comunque acquisito in via di fatto”; Cass. 19/09/2017, n. 21625).

Viene fatto salvo il caso in cui sussista un’attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario della notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di “reagire” alla statuizione (Cass. 30/06/2021, n.18607).

2.4. Secondo un altro orientamento, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica di un atto di impugnazione della sentenza equivale, ai predetti fini, alla notifica della sentenza sia per il notificante che per il notificato (Cass.19.3.1981, n. 1620, secondo cui la notifica della sentenza non ammette equipollenti ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione perché solo così si realizza la sua conoscenza legale e tuttavia “ciò non implica che tale principio non possa soffrire deroga ad opera della legge o di altri principi da questa desumibili; e ne è chiaro esempio proprio il 2° comma dell’art. 326 c.p.c.”; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3111; Cass. 22.5.1987, n. 4666; Cass.23.7.2007, n. 16207; Cass. 26.5.2010, n. 12898; Cass. 9.6.2006, n. 13431 «Il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti ai sensi del capoverso dell’art. 326 c.p.c.»; Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1196; Cass. 22.11.2002, n. 16535; Cass. 3.4.2001, n. 4918).

2.5. È stato infine anche affermato che la notifica di un atto di impugnazione non implica necessariamente che la sentenza “sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione, anche per le parti che non siano state impugnate” (Cass. 5 agosto 2010, n. 18184).

In sostanza l’equipollenza bilaterale tra notifica della impugnazione e notifica della sentenza è riaffermata non in termini generali ma in riferimento solo ai casi in cui l’impugnazione ha riguardato tutti i capi della sentenza o, può aggiungersi, in cui l’atto di impugnazione contenga la trascrizione integrale della sentenza, giacché in tali casi chi ha ricevuto la notifica dell’impugnazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza.

2.6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire al primo orientamento, anche di recente ribadito, in riferimento proprio alla posizione del destinatario della notifica di una (prima) impugnazione da Cass.n.31251/2018 (“La notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione”).

2.7. A supporto vanno richiamate le considerazioni svolte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6298/2019, con cui è stato affermato il principio secondo il quale “In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti”.

In motivazione le Sezioni Unite hanno osservato “come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa, quale può essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

Un., 09/06/2006, n. 13431).

La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

Un. 13 giugno 2011, n. 12898)”.

Dunque, il termine lungo per l’impugnazione è fatto decorrere dalla legge dal deposito della sentenza.

Ai sensi dell’art. 133 c.p.c. la sentenza è pubblica dal momento in cui è depositata; la conoscenza legale della sentenza è legata al deposito; la notifica della sentenza, evidentemente successiva al deposito, ha l’effetto non di determinare la conoscenza legale della sentenza (effetto già conseguito con il deposito) ma di ridurre i tempi per l’impugnazione; il collegamento tra notifica della sentenza e abbreviazione del termine trova la propria ratio nel riconoscimento dell’interesse del notificante ad ottenere il prima possibile il formarsi del giudicato (e una volta che il notificante notifica la sua impugnazione evidentemente dimostra di non volere fare passare in giudicato la sentenza e quindi che quel suo interesse non esiste); il principio di equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza si è affermato in riferimento all’ipotesi - diversa da quella che occupa- di impugnazione proposta, non ancora dichiarata inammissibile o improcedibile, e seguita da altra impugnazione da parte del medesimo soggetto (v. già [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 92; Cass. 26.11.1977, n. 5153); né la l’equipollenza (bilaterale) trova sostegno nel capoverso dell’art. 326 c.p.c. dato che questo si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili,in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.332 c.p.c.

3. La decisione della Corte di Appello di dichiarare l’appello della spa [OSCURATO:PERSONA] -pur indiscutibilmente proposto nel termine lungo- inammissibile perché proposto oltre il termine breve,non è dunque condivisibile.

4. Il motivo va quindi accolto.

5. Con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate “nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

Error in procedendo.

Error in judicando.

Errata declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] spa per difetto di interesse.

In subordine, anche in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 167, 189, 277, 342, 345, 346, 352 e 359 c.p.c.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.”.

Deduce le società [OSCURATO:SOCIETA] che essa aveva in primo grado proposto domande riconvenzionali per ottenere, in primo luogo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza in proprio favore produttiva degli effetti del preliminare non concluso, in secondo luogo, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni da inadempimento del preliminare, in terzo luogo, la risoluzione, in danno della società [OSCURATO:SOCIETA], dei contratti di trasporto e consegna di energia che, con l’appello, avevano lamentato che dette domande non erano state esaminate.

La società [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere eccepito fino dal primo grado il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, essendo essa “mera azienda fornitrice di energia non proprietaria né gestore degli impianti per cui è causa”, di avere contestato la decisione di primo grado per mancato accoglimento di detta eccezione e per mancata, conseguente, condanna della parte attrice alle spese del giudizio.

Sostengono quindi le due società che la Corte di Appello ha errato nel dichiarare i loro appelli inammissibili per difetto di interesse e che la Corte d’Appello si è sottratta al dovere di pronunciare sulle menzionate eccezioni e domande.

6. Il motivo è fondato.

7. L’argomento utilizzato dalla Corte di Appello per cui, dato che [OSCURATO:PERSONA] spa “è la sola verso cui il tribunale di Napoli ha emesso al sua statuizione condannatoria” e dato che la sentenza impugnata “non ha riguardato né visto soccombenti” le altre due società, queste ultime non hanno interesse all’appello (art. 100 c.p.c.) è logicamente e giuridicamente scorretta a fronte della sussistenza di domande riconvenzionali non esaminate e quindi non accolte e di un’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva che se esaminata avrebbero potuto comportare, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) una diversa disciplina delle spese processuali.

La Corte di Appello ha assunto erroneamente che l'interesse a proporre impugnazione è connesso solo ed esclusivamente ad una statuizione del giudice di primo grado (capace di arrecare pregiudizio alla parte) laddove invece l’interesse può essere anche connesso ad una non statuizione su domande o eccezioni.

7. in conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per esame de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4912/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] del Pozzetto n. 122, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 134/2022 depositata il17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.le società [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa) e [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) ricorrono, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile perché proposto il 20 luglio 2018, oltre il termine di cui all’art.325 c.p.c., l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa ed ha dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] spa e di [OSCURATO:PERSONA] spa, contro la sentenza del Tribunale di Napoli, in data 22 giugno 2017. Con questa sentenza il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e quale titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]- di risoluzione, in danno di [OSCURATO:SOCIETA] (a cui sono succedute le odierne ricorrenti), del contratto preliminare di vendita di un terreno, da lui concluso con quest’ultima per la società [OSCURATO:SOCIETA], il 10 febbraio 1997; aveva altresì accolto la domanda di demolizione di una cabina elettrica nel frattempo costruita da [OSCURATO:SOCIETA] sul terreno in questione, la domanda di rimozione del lucchetto apposto al cancello di accesso al medesimo terreno e la domanda di condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno. La Corte di Appello ha ritenuto doversi applicare l’art. 325 c.p.c. e non l’art.327 c.p.c. in relazione al fatto che, il 22 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] spa un atto di appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli (per contestarne il capo relativo al risarcimento liquidato) e sull’assunto che, con la notifica di tale atto di appello -a cui non aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo della causa- [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto giuridica conoscenza della sentenza con conseguente decorrenza del termine c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c. La Corte d’Appello ha aggiunto che, a rendere ammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa , non potevano valere gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa e da [OSCURATO:PERSONA] spa, trattandosi di appelli di società che non erano state attinte da alcuna pronuncia del Tribunale e quindi erano inammissibili perché non sostenuti da “interesse personale, attuale e concreto” delle due società “alla riforma di un decisum che né le ha riguardate né le ha viste soccombenti”. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate “nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. Error in procedendo. Error in judicando. Errata declaratoria di inammissibilità dell’appello principale per tardiva notificazione. In subordine, anche in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326, 327, 339 e 343 c.p.c.” Deducono le ricorrenti che “l’effetto di conoscenza legale della sentenza a seguito della notifica di un gravame si produce certamente in capo alla parte che abbia proposto l’impugnazione e non anche, contrariamente a quanto afferma la decisione qui impugnata, in capo alla destinataria della notifica”. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L’art. 325 c.p.c. stabilisce che il termine per proporre l'appello è di trenta giorni. Secondo quanto previsto dell’art. 326 c.p.c., detto termine decorre dalla notificazione della sentenza. Infine, secondo quanto previsto dell’art. 327 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. 2.2. La Corte di Appello ha ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione previsto dall'art.325 cod. proc. civ., lanotifica dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale della sentenza, allanotifica della sentenza stessa , con la conseguenza che l’abbreviazione riguarderebbe non solo colui che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra ma anche la parte destinataria dellanotifica dell'impugnazione. 2.3. Secondo un primo orientamento di legittimità, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione la notifica della sentenza nelle forme di cui all’art.285 c.p.c. non ammette equipollenti (tra altre, Cass. 19.3.1979, n. 1603; Cass. 10.1.1981, n. 208: “Ai fini del decorso del termine breve per la proposizione della impugnazione, la notifica della sentenza non ammette equipollenti, neppure nella conoscenza che la parte ne abbia comunque acquisito in via di fatto”; Cass. 19/09/2017, n. 21625). Viene fatto salvo il caso in cui sussista un’attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario della notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di “reagire” alla statuizione (Cass. 30/06/2021, n.18607). 2.4. Secondo un altro orientamento, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica di un atto di impugnazione della sentenza equivale, ai predetti fini, alla notifica della sentenza sia per il notificante che per il notificato (Cass.19.3.1981, n. 1620, secondo cui la notifica della sentenza non ammette equipollenti ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione perché solo così si realizza la sua conoscenza legale e tuttavia “ciò non implica che tale principio non possa soffrire deroga ad opera della legge o di altri principi da questa desumibili; e ne è chiaro esempio proprio il 2° comma dell’art. 326 c.p.c.”; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3111; Cass. 22.5.1987, n. 4666; Cass.23.7.2007, n. 16207; Cass. 26.5.2010, n. 12898; Cass. 9.6.2006, n. 13431 «Il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 c.p.c., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti ai sensi del capoverso dell’art. 326 c.p.c.»; Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1196; Cass. 22.11.2002, n. 16535; Cass. 3.4.2001, n. 4918). 2.5. È stato infine anche affermato che la notifica di un atto di impugnazione non implica necessariamente che la sentenza “sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione, anche per le parti che non siano state impugnate” (Cass. 5 agosto 2010, n. 18184). In sostanza l’equipollenza bilaterale tra notifica della impugnazione e notifica della sentenza è riaffermata non in termini generali ma in riferimento solo ai casi in cui l’impugnazione ha riguardato tutti i capi della sentenza o, può aggiungersi, in cui l’atto di impugnazione contenga la trascrizione integrale della sentenza, giacché in tali casi chi ha ricevuto la notifica dell’impugnazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza. 2.6. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire al primo orientamento, anche di recente ribadito, in riferimento proprio alla posizione del destinatario della notifica di una (prima) impugnazione da Cass.n.31251/2018 (“La notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata né la fa presupporre ed è, pertanto, inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione”). 2.7. A supporto vanno richiamate le considerazioni svolte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6298/2019, con cui è stato affermato il principio secondo il quale “In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti”. In motivazione le Sezioni Unite hanno osservato “come la decorrenza del termine breve non sia correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa, quale può essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall'art. 479 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 09/06/2006, n. 13431). La decorrenza del termine breve, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all'altra per una decisione rapida - cioè entro il termine breve previsto dalla legge - in ordine all'eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito, come si è ricordato, veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al "procuratore costituito", ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898)”. Dunque, il termine lungo per l’impugnazione è fatto decorrere dalla legge dal deposito della sentenza. Ai sensi dell’art. 133 c.p.c. la sentenza è pubblica dal momento in cui è depositata; la conoscenza legale della sentenza è legata al deposito; la notifica della sentenza, evidentemente successiva al deposito, ha l’effetto non di determinare la conoscenza legale della sentenza (effetto già conseguito con il deposito) ma di ridurre i tempi per l’impugnazione; il collegamento tra notifica della sentenza e abbreviazione del termine trova la propria ratio nel riconoscimento dell’interesse del notificante ad ottenere il prima possibile il formarsi del giudicato (e una volta che il notificante notifica la sua impugnazione evidentemente dimostra di non volere fare passare in giudicato la sentenza e quindi che quel suo interesse non esiste); il principio di equipollenza tra notifica di una impugnazione e notifica della sentenza si è affermato in riferimento all’ipotesi - diversa da quella che occupa- di impugnazione proposta, non ancora dichiarata inammissibile o improcedibile, e seguita da altra impugnazione da parte del medesimo soggetto (v. già [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 92; Cass. 26.11.1977, n. 5153); né la l’equipollenza (bilaterale) trova sostegno nel capoverso dell’art. 326 c.p.c. dato che questo si riferisce al caso di processo con pluralità di parti su cause scindibili,in cui la sentenza sia stata validamente impugnata da e nei confronti di una delle parti e serve ad evitare che il giudice debba disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.332 c.p.c. 3. La decisione della Corte di Appello di dichiarare l’appello della spa [OSCURATO:PERSONA] -pur indiscutibilmente proposto nel termine lungo- inammissibile perché proposto oltre il termine breve,non è dunque condivisibile. 4. Il motivo va quindi accolto. 5. Con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate “nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. Error in procedendo. Error in judicando. Errata declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] spa per difetto di interesse. In subordine, anche in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 167, 189, 277, 342, 345, 346, 352 e 359 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c.”. Deduce le società [OSCURATO:SOCIETA] che essa aveva in primo grado proposto domande riconvenzionali per ottenere, in primo luogo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza in proprio favore produttiva degli effetti del preliminare non concluso, in secondo luogo, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni da inadempimento del preliminare, in terzo luogo, la risoluzione, in danno della società [OSCURATO:SOCIETA], dei contratti di trasporto e consegna di energia che, con l’appello, avevano lamentato che dette domande non erano state esaminate. La società [OSCURATO:PERSONA] deduce di avere eccepito fino dal primo grado il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, essendo essa “mera azienda fornitrice di energia non proprietaria né gestore degli impianti per cui è causa”, di avere contestato la decisione di primo grado per mancato accoglimento di detta eccezione e per mancata, conseguente, condanna della parte attrice alle spese del giudizio. Sostengono quindi le due società che la Corte di Appello ha errato nel dichiarare i loro appelli inammissibili per difetto di interesse e che la Corte d’Appello si è sottratta al dovere di pronunciare sulle menzionate eccezioni e domande. 6. Il motivo è fondato. 7. L’argomento utilizzato dalla Corte di Appello per cui, dato che [OSCURATO:PERSONA] spa “è la sola verso cui il tribunale di Napoli ha emesso al sua statuizione condannatoria” e dato che la sentenza impugnata “non ha riguardato né visto soccombenti” le altre due società, queste ultime non hanno interesse all’appello (art. 100 c.p.c.) è logicamente e giuridicamente scorretta a fronte della sussistenza di domande riconvenzionali non esaminate e quindi non accolte e di un’eccezione di difetto di legittimazione sostanziale passiva che se esaminata avrebbero potuto comportare, in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) una diversa disciplina delle spese processuali. La Corte di Appello ha assunto erroneamente che l'interesse a proporre impugnazione è connesso solo ed esclusivamente ad una statuizione del giudice di primo grado (capace di arrecare pregiudizio alla parte) laddove invece l’interesse può essere anche connesso ad una non statuizione su domande o eccezioni. 7. in conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per esame de
Sentenza Cassazione n. 35164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris