CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 17495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la sentenza n. 6290/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza non definitiva n. 6290 del 2021 il Consiglio di Stato, nel respingere parzialmente l’appello proposto dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tar per il Lazio (n. 1924 del 2021), introdotto dalla medesima ditta per l’annullamento della determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 13042 del 2020, con la quale era stata disposta la sospensione ex art. 23, comma 12 d.lgs. n. 504 del 1995 della licenza rilasciata alla ricorrente con plurime motivazioni, in particolare per un insufficiente quantitativo di prodotto agevolato, di gran lunga inferiore al 30% del totale delle estrazioni, ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, della questione pregiudiziale sull’interpretazione degli artt. 101-106 TFUE e delle direttive 2006/CE e 2008/118/CE, in particolare se essi ostino all’applicazione dell’art. 23, commi 3 e 4 d.lgs. n. 504/1995 e s.m.i., oltre a dichiarare l’assorbimento dell’ordinanza cautelare n. 1929 del 12 aprile 2021, con la quale su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] era stata sospesa la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1924/2021. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, articolato in due motiv i , cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso. Sono rimaste intimate la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1- bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione, depositata requisitoria scritta dal Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, formulata istanza dalla ricorrente di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno rilevare, in via preliminare, che va disattesa l'istanza di trattazione del presente regolamento in pubblica udienza, non prevedendo espressamente l'art. 380- ter c.p.c. quella modalità di trattazione per il regolamento di giurisdizione, neppure quando si possa prospettare la risoluzione di questioni di particolare importanza. Pur non occorrendo forzare l'interpretazione della norma processuale per la celebrazione di un regolamento di giurisdizione in pubblica udienza (poiché la fissazione della trattazione dell'istanza di regolamento di competenza in udienza pubblica e la relativa decisione con sentenza, anziché nelle forme del prescritto rito camerale con l'emanazione di un'ordinanza, configurerebbero mera irregolarità: Cass., Sez. Un., n. 9153 del 2008), a questa Corte rimane riservata un'amplissima discrezionalità nella scelta del rito da applicare (Cass., Sez. Un., n. 14437 del 2018), per l'equipollenza, ai fini della tutela del contraddittorio, delle due modalità disegnate dalla riforma del 2016 (entrambe conformi alla Costituzione ed alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, secondo quanto già riconosciuto dalle sezioni semplici, rispettivamente, da Cass. n. 4541 del 2017, nonché da Cass. n. 395 del 2017 e da Cass. n. 6937 del 2010). E, nella specie, l'ampiezza delle difese di tutte le parti rende evidente come ogni esigenza di tutela del diritto di difesa sia stata adeguatamente rispettata anche con il rito camerale non partecipato, di cui va riconosciuta la piena ed appagante sufficienza, in relazione all'indubbia consistenza e delicatezza delle questioni agitate, con conseguente esclusione di qualsiasi ragione per non applicare alla lettera la norma sul procedimento del regolamento di giurisdizione che impone la trattazione camerale. Venendo al merito, con il primo motivo la società ricorrente nel denunciare la violazione degli artt. 362, comma 1 c.p.c., 110 c.p.c. e 111 Cost, lamenta il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato per avere deciso relativamente alla inefficacia del provvedimento cautelare emesso dallo stesso ufficio giudiziario benché avesse parzialmente dismesso il potere decisorio in favore della Corte di giustizia UE. Infatti, l’oggetto della controversia consiste nella verifica della compatibilità della normativa interna che disciplina l’attività dei depositi fiscali di prodotti energetici con quella eurounitaria. In altri termini, ai fini dell’accertamento della legittimità della determinazione dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 2020 n. 13042/RU sarebbe necessario verificare se le condizioni per la gestione in regime di deposito fiscale di prodotti energetici in sospensione di accisa contemplate dall’art. 23, comma 3 T.U.A. siano compatibili con la normativa eurounitaria, specificamente con le direttive 2006/123/CE e 2008/118/CE, nonché con i principi in materia di concorrenza e di libera circolazione dei servizi, per cui l’espressione utilizzata dal Consiglio di Stato è impropria, dovendo piuttosto intendersi quale declaratoria di inefficacia della misura cautelare. In tal senso deporrebbe anche l’ordinanza interlocutoria del medesimo giudicen. 5660 del 15 ottobre 2021 con la quale il medesimo Consiglio di Stato avrebbe preso atto che nel dichiarare assorbito il dictum cautelare, esso costituiva un atto del fisiologico e naturale venire meno dell’effetto interinale della tutela cautelare stante l’intervenuta pronuncia di merito. E’ proprio la statuizione sulla inefficacia della misura cautelare, ad avviso della ricorrente, a porre un insanabile contrasto con la postulata non definitività della sentenza pronunciata. La censura è inammissibile. La contestazione si concentra sulla ricostruzione operata nella sentenza impugnata là dove essa ha osservato il venir meno dell’effetto interinale della tutela cautelare in considerazione dell’intervenuta pronuncia nel merito, senza considerare che si tratta di sentenza non definitiva e, quanto conta, di parziale rigetto del gravame. Pur dovendosi concordare con la ricorrente che siffatta pronuncia nel merito non sia esatta, giacchè il carattere non definitivo della sentenza impugnata lascia persistere la pendenza di alcuni dei motivi di ricorso (uno e tre) sui quali si fondava la pronuncia cautelare di sospensione del provvedimento, tuttavia la critica attiene ad un presunto error in procedendo e non tiene conto che il Consiglio di Stato ha nella sostanza pronunciato una declaratoria di inefficacia o di annullamento della sospensione cautelare per difetto del requisito del fumus boni iuris,come si evince dalla complessiva motivazione del provvedimento, ribadita con l’ordinanza n. 5660 del 2021. Ne deriva che il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che non sussiste il lamentato sconfinamento dall'area giurisdizionale, per cui la doglianza non va oltre la soglia di un ipotetico error in procedendo , tale da non comportare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Ancora più evidente è l'inammissibilità della censura prospettata nel secondo motivo, la quale pone la questione dello sconfinamento dai limiti della giurisdizione del giudice nazionale –ai sensi degli artt. 362, comma 1 c.p.c., 110 c.p.a. e 111 Cost. - per avere il Consiglio di Stato r isolto autonomamente il punto controverso della interpretazione della normativa eurounitaria – che pure dichiara sottratte alla propria capacità di risoluzione –in pregiudizio delle attribuzioni della Corte di giustizia UE.Invero, come si evince dallo stesso tenore letterale della pronuncia impugnata, il Consiglio di Stato si è limitato a svolgere una preliminare delibazione sulla infondatezza delle questioni pregiudiziali, che comunque non si è conclusa con una decisione definitiva, tant’è che anche per “escludere ogni ragionevole dubbio da dare alla questione sollevata”, ha ritenuto di sottoporla alla Corte di giustizia con le questioni pregiudiziali di cui ai cinque quesiti esplicitati in sentenza (v. pag. 29-31 del provvedimento), dopo avere rigettato i motivi del ricorso (originario introdotto dinanzi al Tar) della [OSCURATO:PERSONA] due, quattro, cinque e sei, non interessati dalle questioni pregiudiziali. Osserva il Collegio che si tratta, ancora una volta, di presunto errore interpretativo che si traduce, a tutto voler concedere, in possibile error in iudicando. De resto anche di recente, questa Corte (v. Cass., S.U., n. 15490 del 2020 e Cass., Sez. Un., n. 24107 del 2020) ha ritenuto che il controllo che l'art. 111 Cost., comma 8, affidato alla Suprema Corte non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione Europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme Europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla COGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale (in termini v., Cass., Sez. Un., n. 30301 del 2017). Ed invero, il rapporto che corre fra il giudice nazionale e la Corte di Giustizia dell'Unione europea, a ben considerare, non è di alternatività ma di complementarietà, nel senso che il giudice nazionale è egli stesso interprete del diritto dell'Unione europea, indicandosi tale ruolo spesso con la dizione di giudice comunitario di diritto comune (cfr., ex multis, Conci. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Léger, nella causa lObler (C-224/01), par.66; Conci. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Saggio presentate il 16 dicembre 1999 nelle Cause riunite da C-240/98 a C-244/98, [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] SA, par. 37). Attraverso il rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE il giudice nazionale, giova ribadirlo, non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita pieno iure formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione fornita da quel giudice; potere che esercita anche quando ritenga, motivatamente, di non sentirsi nel caso concreto obbligato al rinvio pregiudiziale: in altri termini l'attivazione del rinvio pregiudiziale su questione interpretativa - art.267, par.1, lett.a) TFUE - e, specularmente, la mancata attivazione, non presuppongono mai la cessione di potere giurisdizionale o comunque il travalicamento della giurisdizione della Corte di giustizia. La funzione interpretativa (del diritto UE) riservata dall'art.267 TFUE alla Corte di Giustizia e la vincolatività che deriva dalla pronunzia adottata dalla stessa Corte non può dunque confondersi con la funzione giurisdizionale riservata al giudice nazionale anche quando è in discussione una controversia per la quale rileva il diritto UE, al cui interno si inserisce il rinvio pregiudiziale: al giudice nazionale appartiene in via esclusiva il potere sia di interpretare il diritto interno (cfr. Corte Giust.,19 marzo 1964, causa 75/63, Unger, Racc. pag. 349, in particolare pag. 366; Corte Giust., 26 settembre 1996, causa C-341/94, Allain, punto 11, Corte Giust., 10 gennaio 2019, n. 97/18), rendendolo conforme al diritto UE, salvo i poteri di disapplicazione ove esercitabili; sia di applicare il diritto UE come interpretato dalla Corte di Giustizia nel caso concreto (Corte Giust., 7 dicembre 1995, causa C-45/94, Cémara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta, punto 26) non spettando tale potere alla Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust.15 luglio 1964, Van der Vewen, C-100/63; Corte Giust.,10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, p.19). Per altro verso, il principale obiettivo del rinvio pregiudiziale, soprattutto quando è promosso dal giudice di ultima istanza, è quello di garantire il carattere unitario del diritto dell'Unione da parte dei giudici nazionali ed una tutela giurisdizionale effettiva (cfr. Corte Giust.,4 novembre 1997, [OSCURATO:PERSONA], C- 337/95, p.25). In conclusione, la censura non mette in discussione profili relativi alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma invoca, a torto, un inammissibile sindacato di queste Sezioni Unite circa i confini fra giurisdizione nazionale e Corte di Giustizia, che esorbita dal perimetro di cui all'art.111, comma 8 Cost. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell’Amministrazione controricorrente. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell’obbl igo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione in favore dell’Agenzia che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam