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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29327/2025

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ciato la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Lecce, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce dell'8 novembre 2024 - con la quale era respinta la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e ha disposto nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere anche con riferimento a tale capo.

Al capo 1) si contesta, in particolare, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa comunemente denominata “”[OSCURATO:PERSONA]” facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato incaricato dallo stesso di occuparsi della attività connessa al recupero degli oli vegetali esausti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, nonché in alcune province della Lombardia, e di favorire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] procurandogli una abitazione in [OSCURATO:PERSONA], ove il predetto era tratto in arresto.

Il G.i.p. aveva escluso l'esistenza della associazione mafiosa, ritenendo che tutte le dinamiche criminali emerse nel corso delle indagini, compresi gli episodi violenti, la disponibilità di armi, il favoreggiamento di alcune latitanze e il pagamento del “punto” fossero esclusivamente riconducibili al traffico di droga e non fosse possibile affermare l'esistenza di un organismo sovraordinato rispondente ai parametri di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Difettava, in particolare, la condotta espressiva della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], le condotte che erano considerate espressione dell’appartenenza mafiosa, null’altro dimostravano se non l’attivarsi dello stesso, a titolo personale, per aiutare amici o parenti.

Il Tribunale del riesame ha, invece, sostenuto l’esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], di nuova formazione rispetto al clan mafioso capeggiato sempre dal predetto - in relazione al quale era già intervenuta sentenza di condanna di primo grado l'11 giugno 2021 - che copriva le condotte mafiose commesse sino a tale data. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, in particolare, evidenziato come episodio successivo a tale data indicativo dell’esistenza di un “nuovo gruppo” l’inoltro di una missiva da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2021, nella quale [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, scriveva: «lo sto forte ... mentre tu ti spupazzi di colloqui e profumi ecc. io ho rifatto un assetto fortissimo ... pezzi nuovi, vecchie glorie e ci voglio bene e me ne vogliono tanto».

Il Tribunale del riesame ha, poi, individuato come riscontro alla nascita del nuovo gruppo mafioso, di cui si parla nella missiva sopraindicata, la conversazione del 19 settembre 2020 nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA], indicato con l'appellativo di “nonno”, fosse stato informato della “dote” conferita da “Pietro” allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; successivamente [OSCURATO:PERSONA] assicurava [OSCURATO:PERSONA] che il gruppo avrebbe onorato le scelte di “Pietro” sino alla fine, in tal guisa ribadendo la soggezione a un personaggio carismatico che nella specie doveva essere individuato in [OSCURATO:PERSONA].

Tale forma di riverenza trovava riscontro, secondo il [OSCURATO:PERSONA] della cautela, sia nel contenuto della lettera in ordine alla fondazione di un nuovo gruppo, sia nelle parole del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era da tempo successore designato di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.

Il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto l’effettuazione da parte del G.i.p. di una lettura frammentaria riduttiva degli elementi indiziari.

Da pagina 18 a pag. 28 dell'ordinanza impugnata si parla solo della esistenza dell'associazione mafiosa senza mai citare il ricorrente.

Dopodiché vengono indicate due conversazioni, del tutto trascurabili e dal contenuto neutro, e si afferma, in maniera apodittica, che, figurando la convivente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) fra i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., società ove lavorava anche [OSCURATO:PERSONA] non vi era dubbio in merito all'infiltrazione dell’associazione mafiosa nella società, che si occupava della raccolta degli oli vegetali esausti.

Non risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito nella società grazie alla sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] e, in tale contesto, appaiono neutre le assunzioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della convivente di [OSCURATO:PERSONA], ben potendo trattarsi di favori personali.

La raccolta degli olii è un’attività lecita da sempre svolta da [OSCURATO:PERSONA], anche quando si recava a Milano per concludere affari con vari ristoratori, motivo per il quale non si comprende come possa parlarsi di infiltrazioni mafiose.

A pag. 40 si parla, più nello specifico, del ricorrente perché tale [OSCURATO:PERSONA] prometteva al predetto un compenso di 10.000,00 euro per punire l'autore di un agguato nei confronti di un uomo di [OSCURATO:PERSONA].

Si afferma poi, in maniera ancora una volta apodittica, che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda e i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] fanno comprendere che la gestione del conflitto fra Stella e Santoro, pur relativo agli stupefacenti, fu preso in carico dal clan mafioso facendo leva sulla messa a disposizione di uomini di fiducia come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivazione non regge il confronto con fatti oggettivi che non hanno in alcun modo consentito di pervenire a tale conclusione.

Anche la condotta di favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente non può essere letta come indicativa della partecipazione di quest'ultimo all'associazione mafiosa; ciò perché [OSCURATO:PERSONA] era cognato di [OSCURATO:PERSONA] e si era limitato a reperire un alloggio allo stesso ben prima che questi fosse attinto da un ordine di carcerazione, quindi in perfetta buona fede.

In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non è stato latitante perché il 10 marzo 2021 la Procura Generale emetteva provvedimento di revoca del decreto di sospensione e contestuale ordine di esecuzioneper la carcerazione e [OSCURATO:PERSONA] era ricercato per la prima volta presso il suo domicilio il 13 marzo 2021 ed era arrestato nel primissimo pomeriggio del 13 marzo 2021.

Infine, l’impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] di reperire un’autovettura a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun modo considerarsi come atto di asservimento dell’indagato nei confronti del leader, quanto, piuttosto, espressione di una vecchia amicizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce.

2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo 1), avendo valorizzato una serie di elementi, diffusamente passati in rassegna.

Ha aggiunto che, anche escludendo la lettera sequestrata, diretta a [OSCURATO:PERSONA], i residui elementi consentivano di ritenere comprovata la gravità indiziaria a carico del ricorrente.

Di contro, il Giudice per le indagini preliminari era approdato ad opposta conclusione e aveva affermato, tra l'altro, che, pur ammettendo l'esistenza di un clan mafioso [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], si porrebbe un problema di bis in idem, in quanto nel procedimento n. 9621/2017 l'indagato era stato condannato per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e, poiché la sentenza di condanna di primo grado è stata emessa l'11 giugno 2021, la permanenza doveva ritenersi cessata a quella data.

«L'unico dato successivo era costituito dalla missiva inviata a [OSCURATO:PERSONA], sequestrata nel luglio 2021, che è un documento significativo ma equivoco, perché non consente di capire se il nuovo assetto fortissimo riguardasse il sodalizio mafioso o, come più probabile, consistesse in una riorganizzazione del traffico di stupefacenti».

Alla luce di quanto precede va rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale documentano attività poste in essere in date antecedenti alla sentenza di condanna del ricorrente per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1), che ha determinato la cessazione della permanenza del reato associativo.

Riguardo a tali attività, che secondo l'ordinanza impugnata potrebbero da sole integrare la gravità indiziaria, pur a prescindere dalla lettera sequestrata a luglio 2021, il Tribunale pare non essersi posto il problema della loro collocazione temporale nel periodo oggetto della menzionata pronuncia di condanna, non avendo spiegato perché esse potessero costituire gravi indizi della intraneità del ricorrente allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva alla intervenuta sua condanna.

Valorizzando, invece, quale circostanza successiva alla sentenza di condanna, la lettera sequestrata a luglio 2021, va rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente illustrato perché, pur a fronte della ritenuta sussistenza di due associazioni, l'una delle quali dedita al narcotraffico, il riferimento, effettuato dal ricorrente, a un nuovo gruppo e a "vecchie glorie" deponesse per il riavvio del sodalizio mafioso.

Neppure risultano chiaramente indicate le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto che, con il riferimento a sé e a tale “M” (identificato in [OSCURATO:PERSONA] detto Maurizio) quali garanti, il ricorrente avesse alluso al controllo del territorio da lui svolto quale partecipe del sodalizio mafioso e non di quello dedito al narcotraffico, che, secondo quanto indicato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l'attività principale dello stesso ricorrente.

Non può peraltro trascurarsi che l'esistenza di una gerarchia e il controllo del territorio (aspetti sottolineati dal Tribunale) sono dati che ricorrono anche nelle associazioni dedite al narcotraffico, mentre l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01).

Non risultano, quindi, adeguatamente illustrate le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], nella missiva indicata, intendesse riferirsi al controllo del territorio non limitato al traffico di sostanze stupefacenti (ma esteso a svariati settori).

Occorre evidenziare che, proprio avendo riguardo a tali osservazioni, la Corte di cassazione, con sentenza n. 17924/2025 del 10 aprile 2025 ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 21 dicembre 2024, che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3.

Anche per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le rilevate criticità della motivazione impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, che effettuerà un nuovo giudizio, colmando i vuoti argomentativi segnalati in ordine alla esistenza di un nuovo sodalizio ex art 416-bis cod. pen.

È, infatti, preliminare alla valutazione della partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa, l’accertamento della sussistenza di tale associazione, essendo [OSCURATO:PERSONA] indicato come “un uomo” di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M Annulla l'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Lecce, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce dell'8 novembre 2024 - con la quale era respinta la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e ha disposto nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere anche con riferimento a tale capo. Al capo 1) si contesta, in particolare, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa comunemente denominata “”[OSCURATO:PERSONA]” facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato incaricato dallo stesso di occuparsi della attività connessa al recupero degli oli vegetali esausti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, nonché in alcune province della Lombardia, e di favorire la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] procurandogli una abitazione in [OSCURATO:PERSONA], ove il predetto era tratto in arresto. Il G.i.p. aveva escluso l'esistenza della associazione mafiosa, ritenendo che tutte le dinamiche criminali emerse nel corso delle indagini, compresi gli episodi violenti, la disponibilità di armi, il favoreggiamento di alcune latitanze e il pagamento del “punto” fossero esclusivamente riconducibili al traffico di droga e non fosse possibile affermare l'esistenza di un organismo sovraordinato rispondente ai parametri di cui all’art. 416-bis cod. pen. Difettava, in particolare, la condotta espressiva della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], le condotte che erano considerate espressione dell’appartenenza mafiosa, null’altro dimostravano se non l’attivarsi dello stesso, a titolo personale, per aiutare amici o parenti. Il Tribunale del riesame ha, invece, sostenuto l’esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], di nuova formazione rispetto al clan mafioso capeggiato sempre dal predetto - in relazione al quale era già intervenuta sentenza di condanna di primo grado l'11 giugno 2021 - che copriva le condotte mafiose commesse sino a tale data. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha, in particolare, evidenziato come episodio successivo a tale data indicativo dell’esistenza di un “nuovo gruppo” l’inoltro di una missiva da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2021, nella quale [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, scriveva: «lo sto forte ... mentre tu ti spupazzi di colloqui e profumi ecc. io ho rifatto un assetto fortissimo ... pezzi nuovi, vecchie glorie e ci voglio bene e me ne vogliono tanto». Il Tribunale del riesame ha, poi, individuato come riscontro alla nascita del nuovo gruppo mafioso, di cui si parla nella missiva sopraindicata, la conversazione del 19 settembre 2020 nella quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA], indicato con l'appellativo di “nonno”, fosse stato informato della “dote” conferita da “Pietro” allo stesso [OSCURATO:PERSONA]; successivamente [OSCURATO:PERSONA] assicurava [OSCURATO:PERSONA] che il gruppo avrebbe onorato le scelte di “Pietro” sino alla fine, in tal guisa ribadendo la soggezione a un personaggio carismatico che nella specie doveva essere individuato in [OSCURATO:PERSONA]. Tale forma di riverenza trovava riscontro, secondo il [OSCURATO:PERSONA] della cautela, sia nel contenuto della lettera in ordine alla fondazione di un nuovo gruppo, sia nelle parole del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era da tempo successore designato di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto l’effettuazione da parte del G.i.p. di una lettura frammentaria riduttiva degli elementi indiziari. Da pagina 18 a pag. 28 dell'ordinanza impugnata si parla solo della esistenza dell'associazione mafiosa senza mai citare il ricorrente. Dopodiché vengono indicate due conversazioni, del tutto trascurabili e dal contenuto neutro, e si afferma, in maniera apodittica, che, figurando la convivente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) fra i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., società ove lavorava anche [OSCURATO:PERSONA] non vi era dubbio in merito all'infiltrazione dell’associazione mafiosa nella società, che si occupava della raccolta degli oli vegetali esausti. Non risulta che [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito nella società grazie alla sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] e, in tale contesto, appaiono neutre le assunzioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della convivente di [OSCURATO:PERSONA], ben potendo trattarsi di favori personali. La raccolta degli olii è un’attività lecita da sempre svolta da [OSCURATO:PERSONA], anche quando si recava a Milano per concludere affari con vari ristoratori, motivo per il quale non si comprende come possa parlarsi di infiltrazioni mafiose. A pag. 40 si parla, più nello specifico, del ricorrente perché tale [OSCURATO:PERSONA] prometteva al predetto un compenso di 10.000,00 euro per punire l'autore di un agguato nei confronti di un uomo di [OSCURATO:PERSONA]. Si afferma poi, in maniera ancora una volta apodittica, che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda e i riferimenti a [OSCURATO:PERSONA] fanno comprendere che la gestione del conflitto fra Stella e Santoro, pur relativo agli stupefacenti, fu preso in carico dal clan mafioso facendo leva sulla messa a disposizione di uomini di fiducia come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione non regge il confronto con fatti oggettivi che non hanno in alcun modo consentito di pervenire a tale conclusione. Anche la condotta di favoreggiamento della latitanza di [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente non può essere letta come indicativa della partecipazione di quest'ultimo all'associazione mafiosa; ciò perché [OSCURATO:PERSONA] era cognato di [OSCURATO:PERSONA] e si era limitato a reperire un alloggio allo stesso ben prima che questi fosse attinto da un ordine di carcerazione, quindi in perfetta buona fede. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non è stato latitante perché il 10 marzo 2021 la Procura Generale emetteva provvedimento di revoca del decreto di sospensione e contestuale ordine di esecuzioneper la carcerazione e [OSCURATO:PERSONA] era ricercato per la prima volta presso il suo domicilio il 13 marzo 2021 ed era arrestato nel primissimo pomeriggio del 13 marzo 2021. Infine, l’impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] di reperire un’autovettura a [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun modo considerarsi come atto di asservimento dell’indagato nei confronti del leader, quanto, piuttosto, espressione di una vecchia amicizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Lecce. 2. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza dell'associazione mafiosa di cui al capo 1), avendo valorizzato una serie di elementi, diffusamente passati in rassegna. Ha aggiunto che, anche escludendo la lettera sequestrata, diretta a [OSCURATO:PERSONA], i residui elementi consentivano di ritenere comprovata la gravità indiziaria a carico del ricorrente. Di contro, il Giudice per le indagini preliminari era approdato ad opposta conclusione e aveva affermato, tra l'altro, che, pur ammettendo l'esistenza di un clan mafioso [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], si porrebbe un problema di bis in idem, in quanto nel procedimento n. 9621/2017 l'indagato era stato condannato per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. e, poiché la sentenza di condanna di primo grado è stata emessa l'11 giugno 2021, la permanenza doveva ritenersi cessata a quella data. «L'unico dato successivo era costituito dalla missiva inviata a [OSCURATO:PERSONA], sequestrata nel luglio 2021, che è un documento significativo ma equivoco, perché non consente di capire se il nuovo assetto fortissimo riguardasse il sodalizio mafioso o, come più probabile, consistesse in una riorganizzazione del traffico di stupefacenti». Alla luce di quanto precede va rilevato che gli elementi valorizzati dal Tribunale documentano attività poste in essere in date antecedenti alla sentenza di condanna del ricorrente per la partecipazione al sodalizio mafioso di cui al capo 1), che ha determinato la cessazione della permanenza del reato associativo. Riguardo a tali attività, che secondo l'ordinanza impugnata potrebbero da sole integrare la gravità indiziaria, pur a prescindere dalla lettera sequestrata a luglio 2021, il Tribunale pare non essersi posto il problema della loro collocazione temporale nel periodo oggetto della menzionata pronuncia di condanna, non avendo spiegato perché esse potessero costituire gravi indizi della intraneità del ricorrente allo stesso sodalizio mafioso anche in data successiva alla intervenuta sua condanna. Valorizzando, invece, quale circostanza successiva alla sentenza di condanna, la lettera sequestrata a luglio 2021, va rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente illustrato perché, pur a fronte della ritenuta sussistenza di due associazioni, l'una delle quali dedita al narcotraffico, il riferimento, effettuato dal ricorrente, a un nuovo gruppo e a "vecchie glorie" deponesse per il riavvio del sodalizio mafioso. Neppure risultano chiaramente indicate le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto che, con il riferimento a sé e a tale “M” (identificato in [OSCURATO:PERSONA] detto Maurizio) quali garanti, il ricorrente avesse alluso al controllo del territorio da lui svolto quale partecipe del sodalizio mafioso e non di quello dedito al narcotraffico, che, secondo quanto indicato dal Giudice per le indagini preliminari, costituiva l'attività principale dello stesso ricorrente. Non può peraltro trascurarsi che l'esistenza di una gerarchia e il controllo del territorio (aspetti sottolineati dal Tribunale) sono dati che ricorrono anche nelle associazioni dedite al narcotraffico, mentre l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01). Non risultano, quindi, adeguatamente illustrate le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA], nella missiva indicata, intendesse riferirsi al controllo del territorio non limitato al traffico di sostanze stupefacenti (ma esteso a svariati settori). Occorre evidenziare che, proprio avendo riguardo a tali osservazioni, la Corte di cassazione, con sentenza n. 17924/2025 del 10 aprile 2025 ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce del 21 dicembre 2024, che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 3. Anche per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], le rilevate criticità della motivazione impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, che effettuerà un nuovo giudizio, colmando i vuoti argomentativi segnalati in ordine alla esistenza di un nuovo sodalizio ex art 416-bis cod. pen. È, infatti, preliminare alla valutazione della partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa, l’accertamento della sussistenza di tale associazione, essendo [OSCURATO:PERSONA] indicato come “un uomo” di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla l'
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