CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 31697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 13 aprile 2022, riformava parzialmente, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] da una parte della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva — indicata al capo a) dell'imputazione — e riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cuneo, che aveva accertato la responsabilità penale del Levrotto in relazione al delitto di bancarotta impropria fraudolenta per distrazione e documentale, oltre che preferenziale, in relazione alla G. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 7 maggio 2015 . 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall. e vizio di motivazione correlato, in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel non riqualificare la condotta in bancarotta semplice per operazioni imprudenti. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale e processuale nonché vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale, in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato che la documentazione contabile fu sequestrata dalla Guardia di Finanza, ma non vi è prova che fosse stata restituita, cosicché il ricorrente fu impedito alla restituzione, come pure, la Corte di merito, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine al dolo richiesto per la bancarotta documentale. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la Corte di appello avrebbe confermato le pene accessorie fallimentari nella misura di anni dieci, quindi in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018. 6. Il quarto motivo deduce violazione di legge penale con riferimento ai principi che regolano la successione delle norme penali nel tempo, dovendo nel caso in esame trovare applicazione la disciplina odierna in tema di fallimento, che avrebbe condotto alla esclusione della dichiarazione di insolvenza. 7. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, su richiesta della Procura generale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 8. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo è affetto da genericità, in quanto non si correla alla motivazione, che ha ricostruito le condotte distrattive in quanto finalizzate a un interesse privato, consistite nell'utilizzo di risorse societarie per l'acquisto di autovetture in favore della figlia del ricorrente, di un autocaravan e di altro. E' di tutta evidenza che la sentenza impugnata faccia buon governo del consolidato principio per cui la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023 , Vecchio, Rv. 284230 - 02; Conf.: Sez. 5, n. 15850 del 1990, Rv. 185886-01). D'altro canto, anche l'originario motivo di appello sul punto risultava generico. A tal proposito va ricordato che il difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022 Testa, Rv. 283808 - 01; conf. N. 1982 del 1999 Rv. 213230 - 01, N. 10709 del 2015 Rv. 262700 - 01). 3. Il secondo motivo è fondato su argomentazioni non specifiche, ossia generiche ed indeterminate, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame e che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Difatti il ricorrente contesta, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, in difetto di una critica puntuale al provvedimento e non prende In considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Infatti, la circostanza che la Guardia di Finanza non abbia restituito la documentazione al Levrotto, che sarebbe stato impossibilitato per forza maggiore al deposito delle scritture contabili alla curatela, risulta smentita da entrambe le sentenze di merito (cfr. anche fol. 3 della sentenza di primo grado), cosicchè il ricorrente avrebbe dovuto prospettare il travisamento dell'informazione probatoria, il che non è avvenuto. Per altro manifestamente infondato è il motivo allorchè riferisce che il curatore ebbe a ricostruire gli affari e la movimentazione della società fallita. Infatti, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale [interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346 - 01; Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 16/01/2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01: fattispecie in cui per la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa era stato necessario fare capo a fonti di documentazione esterne, nonché ad appunti del fallito, costituenti di fatto una contabilità "in nero", che avrebbero dovuto restare celati al fine di coprire il sistema di evasione di imposta e il drenaggio di risorse finanziarie verso conti correnti personali; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona, Rv. 265682 - 01, fra le altre; conf. n. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, n. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01). Per altro, il motivo risulta precluso quanto al dolo del delitto di bancarotta documentale, in quanto la censura non era stata formulata con l'atto di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurirnis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).4. Il terzo motivo è aspecifico e carente di interesse, per i principi finora indicati, in quanto il ricorrente trascura che la sentenza impugnata ebbe già a ridurre la durata delle pene accessorie fallimentari ad anni due e mesi quattro di reclusione. 5. Il quarto motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale, oltre ad essere precluso, in quanto non formulato con l'atto di appello. Per altro, le modifiche normative genericamente richiamate quanto alla gestione delle crisi di impresa, che il ricorrente vorrebbe applicare al caso in esame con effetto retroattivo, non hanno invece rilievo per consolidato principio, maturato in ordine alle precedenti modifiche relative al procedimento fallimentare. A riguardo il contrasto sul punto fu dissipato dall'autorevole intervento delle Sezioni Unite, che ha fissato in modo definitivo l'insegnamento per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. peri, sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01). Tale principio, applicabile anche alla deduzione proposta dal ricorrente, rende anche manifestamente infondato il presente motivo di ricorso. 6. All'inammissibilità complessiva del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre