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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 37952/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24424/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo S tudio dell ’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; ex lege domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 1991/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il20 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 28 settembre 2012 , [OSCURATO:PERSONA] notificò a l l ’ ex marito, [OSCURATO:PERSONA] , un atto di precetto con cui gli intimava il pagamento della somma di Euro 144.441,19, oltre interessi e spese, sulla base della sentenza della Corte d’appello di Roma del 22 dicembre 2010, n. 5380, che aveva definito il giudizio di delibazione – introdotto con atto di citazione del 30 ottobre 2008 – d elle due sentenze di separazione e divorzio emesse nei loro confronti dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, con cui era stata disposta anche la regolazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi,con obbligo dello [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] un assegno di mantenimento.

Il precettatopropose opposizione all’esecuzione, che il Tribunale di Roma qualificò in parte come opposizione agli atti esecutivi (rigettando le relative doglianze) e in parte come opposizione all’esecuzione, rigettando l’eccezione di adempimento (basata, tra l’altro,sul presunto valore confessorio di dichiarazioni della creditrice contenute in precedenti atti processuali) ed accogliendo parz ialmente quel la di prescrizione.

Per quanto rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale, precisamente, reputòparzialmente fondata l ’ eccezione di prescrizione quinquennale sollevatadal sig. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che tanto la legge italiana (art. 2948 cod. civ.) quanto quella svizzera (art. 128 legge compl. cod. civ. svizzero), prevedono il termine di cinque anni per la prescrizione dei crediti relativi a prestazioni periodiche, e che il più C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. lungo termine decennale troverebbe operatività solo nel caso in cui vi siacontestazione della debenza di uno più ratei e su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale; ipotesi diversa da quella verificatasi nella fattispecie, in cui le sentenze svizzer e di separazione e divorzio avevano statuito sull’ « insieme dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi».

Ciò posto, ritenne, però , il primo giudice che, diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, l’operatività del termine quinquennale non aveva comportato la prescrizione dei ratei di credito maturati anteriormente al 28 settembre 2007 (cinqueanni prima della notifica del precetto opposto) o, quanto meno , anteriormente al 2 9 marzo 2006 (cinque anni prima della notifica di un precedente precetto), ma soltanto la prescrizione di quelli maturati anteriormente al 30 ottobre 2003 (cinqueanni prima della notifica dell’atto di citazione con cui era stato introdotto il procedimento di delibazione delle sentenze elvetiche); alla proposizione di tale domanda, infatti, doveva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione medesima, quale atto con cui era «stata chiaramente manifestata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la volontà di esercitare il proprio diritto».

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale rideterminò il credito della [OSCURATO:PERSONA] in complessivi Euro 13.500,00 e dichiarò efficace il precetto opposto limitatamente a tale importo. 2.La Corte d’appello di Roma - adìta con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] -ha accolto la prima impugnazione e ha rigettato la seconda.

La Corte territoriale - sempre per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità -ha deciso sulla base dei seguenti ril i evi: I- doveva anzitutto ritenersi fondato il primo motivo di appello principale con cui la precettante aveva criticato l’omessa considerazione, ai fini interruttivi della prescrizione, della domanda di C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. delibazione della sentenza della Corte di cassazione del Cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000 (confermativa di quella emessa dal Tribunale superiore del medesimo Cantone in data 26 gennaio 2000), proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in via riconvenzionale, nell’ambito di un precedente giudizio svoltosi presso la stessa Corte d’appello di Roma, introdotto dal lo [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 e definito con sentenza del 3 settembre 2004, passata in giudicato il 5 novembre 2004.Già con tale domanda, infatti, la creditrice aveva manifestato in modo univoco il proprio interesse ad avvalersi della sentenzadi cui aveva invocato il riconoscimento, sicché la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi interrotta sino al la data del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato definito questo giudizio (5 n ovembre 2004) .

Dopo tale evento aveva iniziato il suo decorso un nuovo periodo di prescrizione che era stata però nuovamente interrotta con la notificazione della nuova domanda di delibazione del 30 ottobre 2008.

La riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizionealla domanda riconvenzionale del 2001 comportava , oltre all’accoglimento del primo motivo di appello principale, anche il rigetto del secondo motivo di appello incidentale, basato sulla contestazionedell’ efficacia interruttiva anche della seconda domanda esulla asserita conseguente estinzione dei ratei di credito anteriori al 28 settembre 2007, o, almeno,al 29 marzo 2006; II- mentre l ’ appello incidentale si palesava infondato pure in relazione al primo motivo, co n cui si era contestata la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] negli scritti difensivi, doveva invece essere accolto anche il secondo motivo dell’appello principale proposto da quest’ultima, con cui era stato censurato l’erroneo computo del termine prescrizionale in relazione alla legge svizzera; in proposito, infatti, premesso che la legge svizzera era quella applicabile alla fattispecie (in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era residente in Svizzera e in quanto, per il protocollo italo-svizzero sottoscritto il 23 C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. novembre 2007, le controversie in ordine alle obbligazioni alimentari tra ex coniugi sono regolate dallo Stato di residenza del creditore), avrebbe trovato operatività l’art. 137 legge compl. cod. civ. svizzero, secondo cui, se la pretesa scaturisceda un titolo giudiziario, il termine di prescrizioneha durata decennale.

Sulla base di questi rilievi la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado , ha statuito che il precetto notificato al debitore doveva reputarsi efficace per l’intera somma in esso contemplata di Euro 144.441,19.

3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Entrambele parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciata violazione dell ’ art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che «dalla lettura dell’atto di appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]- cui rinvia senza procedere alla sua trascrizione essenziale - si rileva chiaramente come l’appellante non abbia contrapposto alla sentenza impugnata argomenti idonei ad inficiare ilfondamento logico- giuridico delle motivazioni, limitandosi sostanzialmente ad affermare l’ingiustizia della decisione impugnata».

Prosegue denunciando la mancanza, nel predetto atto – sempre senza trascriverne il contenuto essenziale – , « delle indicazioni delle parti del provvedimento», nonché «dell’indicazionedelle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», e, inoltre, soprattutto, delle «circostanze da cui deriva C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (p.6 del ricorso).

Conclude che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’impugnazione inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.342 c.p.c..

1.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ..

Il ricorrente sostiene che alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera non potrebbe riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione.

Per un verso, infatti, come sarebbe stato evidenziato in dottrina, l’azione di delibazione non farebbe ancora valere il diritto sostanziale accertato dalla sentenza delibanda, essendo a ciò necessario l’esercizio della successivaazione esecutiva.

Per altro verso, come sarebbe stato ritenuto in giurisprudenza (viene citata la sentenza 16 febbraio 1993, n. 1882 di questa Corte), la domanda di delibazione tenderebbe ad una pronuncia con effetti meramente processuali:dunque, non produrrebbe l ’ effetto sostanziale di interruzione della prescrizione.

Pertanto, non solo avrebbeerrato la Corte d’appello, nell’attribuire efficacia interruttivaalla domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio da lui introdotto nel 2001; ma avreb be errato anche il Tribunale,nell’attribuire la medesima efficacia alla successiva domanda del 2008.

In conformità a quanto dedotto in sede di opposizione e ribadito nel secondo motivo di appello incidentale (indebitamente rigettato dalla Corte territoriale) avrebbero dunque dovuto ritenersi prescritti tutti i ratei di credito anteriori al28 settembre 2007, o, quanto meno, al 29 marzo 2006.

C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

1.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2948 e 2953 cod. civ., in relazione all’art.360 n. 3 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che, quand’anche si risolvessepositivamente il problema dell’attitudine della domanda di delibazione delle sentenze stranieread interrompere la prescrizione, tuttavia l’effetto interruttivo avrebbe po tuto riconoscersi soltanto al la domanda del 2008 (come ritenuto dal T ribunale in primo grado ) ma non anche a quella (asseritamente) proposta in via riconvenzionale nel 2001 , c ome erroneamente statuito dalla Corte d’appello.

Ciò, in quanto, da un lato, della proposizione di tale domanda riconvenzionale non vi sarebbe alcuna prova, non essendovi traccia di essa negli atti di quel giudizio, definito con sentenza della Corte d’appello di Roma del 3 settembre 2004 , n.3761 ; dall ’ altro lato, tale domanda, quand ’ anche si ritenesse effettivamente proposta, non verteva sul riconoscimento delle sentenze di s eparazione e divorzio emesse dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, la cui esecutività era stata riconosciuta in Italia con sentenza 22 dicembre 2010, n. 5380 della Corte d’appello di Roma; piuttosto,essa verteva sulriconoscimento del la sentenza della Corte d i cassazione del Cantone di Zurigodel 2 ottobre 2000, provvedimento diverso da quell i oggettodi successivo exequatur .

1.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione della legge federale di completamento del codice civile svizzero, RS 220, artt. 128 e 137, in relazione all ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, una volta ritenuta l’applicabilità alla fattispecie della legge s vizzera, avrebbe erroneamente fatto applicazione dell’art. 137 della legge fed erale C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. compl.cod. civ . svizzero, il quale, analogamente all ’ art. 2953 del cod . civ. italiano, subordiner ebbe l ’ operatività del termine decennale di prescrizione alla circostanza che vi sia stata controversia sulla debenza di uno o più ratei di credito e che su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale.

Sul punto, pertanto, avrebbe dovuto confermarsi la statuizione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto applicabile la diversa norma contenuta nell’art. 128 della predetta legge di completamento, la quale, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’art. 2948 del codice civile italiano, stabilisce che le azioni per prestazioni periodiche si prescrivono in cinque anni. 2.1.Va esaminato dapprima, in ragione delle conseguenze in rito della sua rilevanza, il secondo motivodi ricorso, che pone la questione se la domanda di riconoscimento di una sentenza straniera abbia l’attitudine ad interrompere la prescrizione del credito da questa accertato.

La Corte d’appello ha attribuito tale attitudine alla domanda di exequatur proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in via riconvenzionale nel process o in cui era sta ta convenuta nell ’ anno 2001, sul rilievo che con tale domanda ella aveva «manifestato in modo univoco il propriointeresse ad avvalersi della sentenza della Corte di cassazione del cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000, confermativa del provvedimento del Tribunale Superiore del medesimoC antone in data 26 gennaio 2000».

Ai sensi dell’art. 2943 c od. civ., la prescrizione è interrotta, oltre che da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, terzo comma, c.c.), anche – e prima di tutto – dalla notifica della domanda introduttiva diun giudizio e dalla domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente(art. 2943, primo e secondo comma, c.c.).

C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Il ricorrente, però, sostiene che la domanda di exequatur sarebbe priva di effetti sostanziali e cita, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 1882 del 1993.

Con questa pronuncia –emessa peraltro nel vigore degli artt. 796 ss. cod. proc. civ., ora non più in vigore –si è ritenuto che la sentenza italiana di delibazione nonnazionalizza la sentenza straniera nel senso di farne proprio il contenuto (tesi della ricezione materiale), ma costituisce soltanto il presupposto (la “condicio iuris”) per la sua efficacia: quindi- si è detto - , è la sentenza straniera che continua a produrre gli effetti esecutivi, gli effetti del giudicato e tutti gli altri eventuali effetti che sono propri dell’atto giurisdizionale.

Da questi rilievi si è tratto, da un lato, la conseguenza che la sentenza italiana di delibazione ha per oggetto non il rapporto sostanziale oggetto della sentenza straniera, ma esclusivamente l’idoneità della sentenza straniera aspiegare efficacia nell’ordinamento italiano; dall ’ altro lato, l ’ implicazione c he l ’ azione, derivante dalla esistenza di una sentenza straniera e tendente a farla dichiarare efficace nel nostro ordinamento, non soltanto non è la stessa azione eventualmente spettante all’attore in base al rapporto giuridico fondamentale, ma non va neppure confusa con l’“actio iudicati” nascente dalla predetta sentenza straniera, perché non mira semplicemente all’esecuzione, ma ad un effetto più ampio per la sua natura e più ristretto per il suo ambito territoriale: cioè alla dichiarazione di efficacia giuridica in Italia.

Si tratterebbe, pertanto, di un’azione autonoma, tendente ad una pronuncia daglieffetti meramente processuali .

L’affermazione secondo la quale la sentenza di delibazione tenderebbe ad effetti meramente processuali è stata ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 01/10/1996, n. 8590, il cui C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dictumha trovato recente conferma nella sentenza della Sezione Prima 09/05/2018, n.11198.

Queste pronunce, tuttavia, non hanno preso specifica posizione sull’idoneità dell ’ azione di delibazione a conseguire anche effetti sostanziali, eventualmente circoscritti alla interruzione della prescrizione.

Ritiene il collegio che, non constando precedenti specifici sulla questione, essa assuma rilevanza nomofilattica, rendendosene opportuna la trattazione in pubblica udienza.

2.2. Anche il quarto motivo si caratterizza per la particolare rilevanza della questione di d iritto, che, ai sensi dell ’ art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., rende opportuna la trattazione in pubblica udienza.

Con esso, infatti si deduce che, anche alla stregua della legge svizzera, come di quella italiana, la trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennalenell’ipotesi di azioni relative a prestazioni periodiche , postuli che sia sorta contestazione sulla debenza di uno o più ratei e che su tale debenza vi sia stato accertamentogiudiziale.

Avrebbedunque errato la Corte d ’ appello nel ritenere applicabile il terminedi prescrizione decennale, an ziché quello quinquennale, come correttamenteritenuto dal Tribunale.

Inproposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile, sostanziandosi in una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, bensì dalle singole scadenze in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse a ciascun adempimento, come confermato dal disposto dell’art. 2948 cod. civ.; ha inoltre osservato che da questa disposizione emerge come il diritto alla riscossione delle somme risalenti ad epoca antecedente ai C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cinque anni dalla data di scadenza di ciascun singolo rateo deve dirsi prescritto(Cass. 04/04/2005, n. 6975; C ass. 05 / 11/2009, n. 23462).

La rilevanza dellequestioni di diritto sull e qual i occorre prendere posizione in funzione della delibazione degli illustrati motivi di ricorso per c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24424/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo S tudio dell ’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; ex lege domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 1991/2020 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il20 aprile 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il 28 settembre 2012 , [OSCURATO:PERSONA] notificò a l l ’ ex marito, [OSCURATO:PERSONA] , un atto di precetto con cui gli intimava il pagamento della somma di Euro 144.441,19, oltre interessi e spese, sulla base della sentenza della Corte d’appello di Roma del 22 dicembre 2010, n. 5380, che aveva definito il giudizio di delibazione – introdotto con atto di citazione del 30 ottobre 2008 – d elle due sentenze di separazione e divorzio emesse nei loro confronti dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, con cui era stata disposta anche la regolazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi,con obbligo dello [OSCURATO:PERSONA] di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] un assegno di mantenimento. Il precettatopropose opposizione all’esecuzione, che il Tribunale di Roma qualificò in parte come opposizione agli atti esecutivi (rigettando le relative doglianze) e in parte come opposizione all’esecuzione, rigettando l’eccezione di adempimento (basata, tra l’altro,sul presunto valore confessorio di dichiarazioni della creditrice contenute in precedenti atti processuali) ed accogliendo parz ialmente quel la di prescrizione. Per quanto rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale, precisamente, reputòparzialmente fondata l ’ eccezione di prescrizione quinquennale sollevatadal sig. [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che tanto la legge italiana (art. 2948 cod. civ.) quanto quella svizzera (art. 128 legge compl. cod. civ. svizzero), prevedono il termine di cinque anni per la prescrizione dei crediti relativi a prestazioni periodiche, e che il più C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. lungo termine decennale troverebbe operatività solo nel caso in cui vi siacontestazione della debenza di uno più ratei e su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale; ipotesi diversa da quella verificatasi nella fattispecie, in cui le sentenze svizzer e di separazione e divorzio avevano statuito sull’ « insieme dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi». Ciò posto, ritenne, però , il primo giudice che, diversamente da quanto sostenuto dall’opponente, l’operatività del termine quinquennale non aveva comportato la prescrizione dei ratei di credito maturati anteriormente al 28 settembre 2007 (cinqueanni prima della notifica del precetto opposto) o, quanto meno , anteriormente al 2 9 marzo 2006 (cinque anni prima della notifica di un precedente precetto), ma soltanto la prescrizione di quelli maturati anteriormente al 30 ottobre 2003 (cinqueanni prima della notifica dell’atto di citazione con cui era stato introdotto il procedimento di delibazione delle sentenze elvetiche); alla proposizione di tale domanda, infatti, doveva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione medesima, quale atto con cui era «stata chiaramente manifestata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la volontà di esercitare il proprio diritto». Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale rideterminò il credito della [OSCURATO:PERSONA] in complessivi Euro 13.500,00 e dichiarò efficace il precetto opposto limitatamente a tale importo. 2.La Corte d’appello di Roma - adìta con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] -ha accolto la prima impugnazione e ha rigettato la seconda. La Corte territoriale - sempre per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità -ha deciso sulla base dei seguenti ril i evi: I- doveva anzitutto ritenersi fondato il primo motivo di appello principale con cui la precettante aveva criticato l’omessa considerazione, ai fini interruttivi della prescrizione, della domanda di C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. delibazione della sentenza della Corte di cassazione del Cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000 (confermativa di quella emessa dal Tribunale superiore del medesimo Cantone in data 26 gennaio 2000), proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in via riconvenzionale, nell’ambito di un precedente giudizio svoltosi presso la stessa Corte d’appello di Roma, introdotto dal lo [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 e definito con sentenza del 3 settembre 2004, passata in giudicato il 5 novembre 2004.Già con tale domanda, infatti, la creditrice aveva manifestato in modo univoco il proprio interesse ad avvalersi della sentenzadi cui aveva invocato il riconoscimento, sicché la prescrizione avrebbe dovuto ritenersi interrotta sino al la data del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato definito questo giudizio (5 n ovembre 2004) . Dopo tale evento aveva iniziato il suo decorso un nuovo periodo di prescrizione che era stata però nuovamente interrotta con la notificazione della nuova domanda di delibazione del 30 ottobre 2008. La riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizionealla domanda riconvenzionale del 2001 comportava , oltre all’accoglimento del primo motivo di appello principale, anche il rigetto del secondo motivo di appello incidentale, basato sulla contestazionedell’ efficacia interruttiva anche della seconda domanda esulla asserita conseguente estinzione dei ratei di credito anteriori al 28 settembre 2007, o, almeno,al 29 marzo 2006; II- mentre l ’ appello incidentale si palesava infondato pure in relazione al primo motivo, co n cui si era contestata la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] negli scritti difensivi, doveva invece essere accolto anche il secondo motivo dell’appello principale proposto da quest’ultima, con cui era stato censurato l’erroneo computo del termine prescrizionale in relazione alla legge svizzera; in proposito, infatti, premesso che la legge svizzera era quella applicabile alla fattispecie (in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era residente in Svizzera e in quanto, per il protocollo italo-svizzero sottoscritto il 23 C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. novembre 2007, le controversie in ordine alle obbligazioni alimentari tra ex coniugi sono regolate dallo Stato di residenza del creditore), avrebbe trovato operatività l’art. 137 legge compl. cod. civ. svizzero, secondo cui, se la pretesa scaturisceda un titolo giudiziario, il termine di prescrizioneha durata decennale. Sulla base di questi rilievi la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado , ha statuito che il precetto notificato al debitore doveva reputarsi efficace per l’intera somma in esso contemplata di Euro 144.441,19. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambele parti hanno depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo viene denunciata violazione dell ’ art. 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che «dalla lettura dell’atto di appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]- cui rinvia senza procedere alla sua trascrizione essenziale - si rileva chiaramente come l’appellante non abbia contrapposto alla sentenza impugnata argomenti idonei ad inficiare ilfondamento logico- giuridico delle motivazioni, limitandosi sostanzialmente ad affermare l’ingiustizia della decisione impugnata». Prosegue denunciando la mancanza, nel predetto atto – sempre senza trascriverne il contenuto essenziale – , « delle indicazioni delle parti del provvedimento», nonché «dell’indicazionedelle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado», e, inoltre, soprattutto, delle «circostanze da cui deriva C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata» (p.6 del ricorso). Conclude che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’impugnazione inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.342 c.p.c.. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che alla domanda di riconoscimento della sentenza straniera non potrebbe riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione. Per un verso, infatti, come sarebbe stato evidenziato in dottrina, l’azione di delibazione non farebbe ancora valere il diritto sostanziale accertato dalla sentenza delibanda, essendo a ciò necessario l’esercizio della successivaazione esecutiva. Per altro verso, come sarebbe stato ritenuto in giurisprudenza (viene citata la sentenza 16 febbraio 1993, n. 1882 di questa Corte), la domanda di delibazione tenderebbe ad una pronuncia con effetti meramente processuali:dunque, non produrrebbe l ’ effetto sostanziale di interruzione della prescrizione. Pertanto, non solo avrebbeerrato la Corte d’appello, nell’attribuire efficacia interruttivaalla domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio da lui introdotto nel 2001; ma avreb be errato anche il Tribunale,nell’attribuire la medesima efficacia alla successiva domanda del 2008. In conformità a quanto dedotto in sede di opposizione e ribadito nel secondo motivo di appello incidentale (indebitamente rigettato dalla Corte territoriale) avrebbero dunque dovuto ritenersi prescritti tutti i ratei di credito anteriori al28 settembre 2007, o, quanto meno, al 29 marzo 2006. C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2934, 2943, 2945, 2948 e 2953 cod. civ., in relazione all’art.360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che, quand’anche si risolvessepositivamente il problema dell’attitudine della domanda di delibazione delle sentenze stranieread interrompere la prescrizione, tuttavia l’effetto interruttivo avrebbe po tuto riconoscersi soltanto al la domanda del 2008 (come ritenuto dal T ribunale in primo grado ) ma non anche a quella (asseritamente) proposta in via riconvenzionale nel 2001 , c ome erroneamente statuito dalla Corte d’appello. Ciò, in quanto, da un lato, della proposizione di tale domanda riconvenzionale non vi sarebbe alcuna prova, non essendovi traccia di essa negli atti di quel giudizio, definito con sentenza della Corte d’appello di Roma del 3 settembre 2004 , n.3761 ; dall ’ altro lato, tale domanda, quand ’ anche si ritenesse effettivamente proposta, non verteva sul riconoscimento delle sentenze di s eparazione e divorzio emesse dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo in data 26 gennaio 2000 e dal Tribunale Distrettuale di Zurigo in data 25 giugno 2002, la cui esecutività era stata riconosciuta in Italia con sentenza 22 dicembre 2010, n. 5380 della Corte d’appello di Roma; piuttosto,essa verteva sulriconoscimento del la sentenza della Corte d i cassazione del Cantone di Zurigodel 2 ottobre 2000, provvedimento diverso da quell i oggettodi successivo exequatur . 1.4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione della legge federale di completamento del codice civile svizzero, RS 220, artt. 128 e 137, in relazione all ’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, una volta ritenuta l’applicabilità alla fattispecie della legge s vizzera, avrebbe erroneamente fatto applicazione dell’art. 137 della legge fed erale C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. compl.cod. civ . svizzero, il quale, analogamente all ’ art. 2953 del cod . civ. italiano, subordiner ebbe l ’ operatività del termine decennale di prescrizione alla circostanza che vi sia stata controversia sulla debenza di uno o più ratei di credito e che su tale debenza sia intervenuto un accertamento giudiziale. Sul punto, pertanto, avrebbe dovuto confermarsi la statuizione del giudice di prime cure, che aveva ritenuto applicabile la diversa norma contenuta nell’art. 128 della predetta legge di completamento, la quale, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’art. 2948 del codice civile italiano, stabilisce che le azioni per prestazioni periodiche si prescrivono in cinque anni. 2.1.Va esaminato dapprima, in ragione delle conseguenze in rito della sua rilevanza, il secondo motivodi ricorso, che pone la questione se la domanda di riconoscimento di una sentenza straniera abbia l’attitudine ad interrompere la prescrizione del credito da questa accertato. La Corte d’appello ha attribuito tale attitudine alla domanda di exequatur proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] in via riconvenzionale nel process o in cui era sta ta convenuta nell ’ anno 2001, sul rilievo che con tale domanda ella aveva «manifestato in modo univoco il propriointeresse ad avvalersi della sentenza della Corte di cassazione del cantone di Zurigo del 2 ottobre 2000, confermativa del provvedimento del Tribunale Superiore del medesimoC antone in data 26 gennaio 2000». Ai sensi dell’art. 2943 c od. civ., la prescrizione è interrotta, oltre che da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, terzo comma, c.c.), anche – e prima di tutto – dalla notifica della domanda introduttiva diun giudizio e dalla domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente(art. 2943, primo e secondo comma, c.c.). C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il ricorrente, però, sostiene che la domanda di exequatur sarebbe priva di effetti sostanziali e cita, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 1882 del 1993. Con questa pronuncia –emessa peraltro nel vigore degli artt. 796 ss. cod. proc. civ., ora non più in vigore –si è ritenuto che la sentenza italiana di delibazione nonnazionalizza la sentenza straniera nel senso di farne proprio il contenuto (tesi della ricezione materiale), ma costituisce soltanto il presupposto (la “condicio iuris”) per la sua efficacia: quindi- si è detto - , è la sentenza straniera che continua a produrre gli effetti esecutivi, gli effetti del giudicato e tutti gli altri eventuali effetti che sono propri dell’atto giurisdizionale. Da questi rilievi si è tratto, da un lato, la conseguenza che la sentenza italiana di delibazione ha per oggetto non il rapporto sostanziale oggetto della sentenza straniera, ma esclusivamente l’idoneità della sentenza straniera aspiegare efficacia nell’ordinamento italiano; dall ’ altro lato, l ’ implicazione c he l ’ azione, derivante dalla esistenza di una sentenza straniera e tendente a farla dichiarare efficace nel nostro ordinamento, non soltanto non è la stessa azione eventualmente spettante all’attore in base al rapporto giuridico fondamentale, ma non va neppure confusa con l’“actio iudicati” nascente dalla predetta sentenza straniera, perché non mira semplicemente all’esecuzione, ma ad un effetto più ampio per la sua natura e più ristretto per il suo ambito territoriale: cioè alla dichiarazione di efficacia giuridica in Italia. Si tratterebbe, pertanto, di un’azione autonoma, tendente ad una pronuncia daglieffetti meramente processuali . L’affermazione secondo la quale la sentenza di delibazione tenderebbe ad effetti meramente processuali è stata ribadita dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 01/10/1996, n. 8590, il cui C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dictumha trovato recente conferma nella sentenza della Sezione Prima 09/05/2018, n.11198. Queste pronunce, tuttavia, non hanno preso specifica posizione sull’idoneità dell ’ azione di delibazione a conseguire anche effetti sostanziali, eventualmente circoscritti alla interruzione della prescrizione. Ritiene il collegio che, non constando precedenti specifici sulla questione, essa assuma rilevanza nomofilattica, rendendosene opportuna la trattazione in pubblica udienza. 2.2. Anche il quarto motivo si caratterizza per la particolare rilevanza della questione di d iritto, che, ai sensi dell ’ art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ., rende opportuna la trattazione in pubblica udienza. Con esso, infatti si deduce che, anche alla stregua della legge svizzera, come di quella italiana, la trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennalenell’ipotesi di azioni relative a prestazioni periodiche , postuli che sia sorta contestazione sulla debenza di uno o più ratei e che su tale debenza vi sia stato accertamentogiudiziale. Avrebbedunque errato la Corte d ’ appello nel ritenere applicabile il terminedi prescrizione decennale, an ziché quello quinquennale, come correttamenteritenuto dal Tribunale. Inproposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile, sostanziandosi in una pretesa avente ad oggetto più prestazioni, autonome e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine, bensì dalle singole scadenze in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse a ciascun adempimento, come confermato dal disposto dell’art. 2948 cod. civ.; ha inoltre osservato che da questa disposizione emerge come il diritto alla riscossione delle somme risalenti ad epoca antecedente ai C.C. 01.12.2022 N. R.G. 24424/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cinque anni dalla data di scadenza di ciascun singolo rateo deve dirsi prescritto(Cass. 04/04/2005, n. 6975; C ass. 05 / 11/2009, n. 23462). La rilevanza dellequestioni di diritto sull e qual i occorre prendere posizione in funzione della delibazione degli illustrati motivi di ricorso per c
Sentenza Cassazione n. 37952/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris