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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27373/2026

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ltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LoriRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento inepigrafe, con cui il Tribunale di Caltanisetta ha rigettato la richiesta di riesameavverso l’ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura dell’obbligo dipresentazione alla [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Giudice per le indaginipreliminari di Gela il 17 gennaio 2006.Secondo il provvisorio atto di incolpazione, [OSCURATO:PERSONA] è indagato, conil figlio [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], del reato diresistenza a pubblico ufficiale aggravato, per avere posto in essere atti diviolenza e minaccia di morte, brandendo un martello, nei confronti deiCarabinieri che procedevano a perquisizione domiciliare nei confronti del figlioGiovanni – in relazione al reato di tentato omicidio - al fine di impedire che glioperanti procedessero alla ispezione ed all’eventuale sequestro del dispositivocellulare del detto.2.

Il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],consta di due motivi, di seguito sintetizzati.2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all’art.393-bis cod. pen. nonché mancanza di gravità indiziaria del delitto di resistenzaed illogicità motivazionale.La condotta oppositiva del ricorrente è da ritenersi giustificata perché voltaa contrastare atti illegittimi dei pubblici ufficiali, eccedenti i limiti delle loroNon risponde a vero che, una volta eseguita perquisizione ai sensi dell’art.41 TULPS, finalizzata alla ricerca di armi in relazione al reato di omicidio tentato,la polizia giudiziaria avesse intrapreso attività perquirente di iniziativa ai sensidell’art. 354 cod. proc. pen., posto che non è stato redatto un ulteriore verbale,documentativo di tale attività supplementare, né constano i presupposti dellaurgenza e del pericolo di dispersione dei dati rinvenibili nel telefono cellulare, alegittimare una tale attività.L’atto di perquisizione è stato intrapreso in assenza di delega e costituivauna iniziativa autonoma e puramente esplorativa dei pubblici ufficiali procedenti,là dove, per essere proporzionato, il sequestro probatorio avrebbe richiesto unamotivazione specifica sul rapporto di pertinenzialità tra dispositivo e reato, conindicazione delle informazioni da ricercare, i criteri di selezione dei dati,l’eventuale delimitazione temporale delle comunicazioni da acquisire.[OSCURATO:PERSONA] è incorso in errore di fatto – e la scriminante invocata deve essergliriconosciuta in forma almeno putativa – per avere ritenuto che gli operanti agentinon potessero apprendere il dispositivo del figlio.La condotta degli operanti è stata connotata da atteggiamento provocatorioe prevaricatore, come riferito dagli indagati; i militari avevano agito «come ipazzi» e nei confronti del padre [OSCURATO:PERSONA] avrebbero minacciato di fare usodei propri poteri coercitivi.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione, per mancanza delle esigenzecautelari.Il Tribunale non ha considerato l’atteggiamento processuale collaborativo eresipiscente del ricorrente, che si è detto dispiaciuto.In ogni caso, il pericolo di reiterazione, per essere attuale, non può esserededotto solo dalla gravità del reato, né dai precedenti penali specifici, senzaconsiderare l’evoluzione positiva della personalità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini inepigrafe riportati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è aspecifico perché non si confronta con la ordinanzaimpugnata ed è comunque manifestamente infondato.Non è in discussione la ricostruzione della condotta ascritta all’indagatonella sua materialità oggettiva, bensì esclusivamente la configurabilitàdell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., invocata dallo stesso almeno informa putativa, sul presupposto che egli avesse ragionevolmente percepito comeun sopruso la richiesta di esibizione del telefono cellulare del figlio.2.1. il Tribunale ha vagliato correttamente le deduzioni difensive in meritoalla assenza di arbitrarietà della richiesta di esibizione e consegna del dispositivocellulare.La richiesta – non avvenuta nell’ambito della perquisizione finalizzata allaricerca di armi e munizioni ex art. 41 TUPLS – si inscrive nell’alveo delle attivitàdi indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, che la stessa ben può compierein modo parallelo ed integrativo, a norma dell’art. 348, comma 1, cod. proc.pen., essendole consentito svolgere le funzioni indicate dall’art. 55 cod. proc.pen. anche dopo la comunicazione della notizia di reato, raccogliendo ognielemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e, anorma del comma 3 dello stesso art. 338, svolgere attività di iniziativa anchedopo l’intervento del pubblico ministero, dovendo prontamente informarne lostesso.La richiesta di consegna a fini di ispezione di un dispositivo cellularerientra tra gli accertamenti relativi a dati ed informazioni contenuti in un sistemainformatico, da compiere con urgenza per evitarne la dispersione.In ogni caso, non risulta essere stato disposto alcun sequestro – se non inseguito, ma in relazione al reato di resistenza e non di omicidio tentato - sicchènon appaiono conferenti le deduzioni relative alla assenza di proporzionalità dellamisura ablatoria svolte dalla difesa, in quanto conducente, in difetto di specificheragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senzaalcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventualicriteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv.280838 - 01).2.2.

La nozione di atto arbitrario non è univoca.Ritiene il Collegio che, ai fini dell'applicabilità della scriminante previstadall'art. 393-bis cod. pen., l'arbitrarietà non richieda un "quid pluris" rispettoall'eccesso dalle attribuzioni, sicché, in linea con l'interpretazione offerta dallaCorte costituzionale, con sentenza n. 140 del 1998, la reazione del privato puòdirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo delpubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette,incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito,non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezzadell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno delprivato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 -01).Nella specie, non vi sono elementi che comprovino che la condotta deimilitari operanti sia stata improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione oprepotenza.

Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova alcuna che gli operantiabbiano fatto «come i pazzi», come affermato dagli indagati i quali, nel dirsidispiaciuti e di avere agito in stato di ira, hanno finito con l’ammettere lasussistenza del fatto.Le deduzioni sul punto svolte dalla difesa sono meramente in fatto e nonconsentite, laddove vi è stata una congrua valutazione delle condotte violente eminacciose attuate dal ricorrente dai suoi familiari per impedire l’accesso aldispositivo.2.3.

Se anche fosse stata non legittima la richiesta di ispezione,difetterebbe, a fronte di un atto comunque privo di arbitrarietà nel sensoanzidetto, il presupposto di applicazione della scriminante, stante la naturadecisamente sproporzionata della reazione.Qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamenteillegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente ocomunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, anorma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionataall'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamenteconculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. (Sez. 5, n. 2941del 08/11/2018, dep. 2019, Errabia, Rv. 275304 - 01).2.4.

Men che meno la scriminante può essere invocata in forma putativa.L’art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata suldiritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che puòessere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto,cod. pen., quando il soggetto "abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprioragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, difronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario delpubblico ufficiale". (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-02;Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 284222-02; Sez. 6, n. 25314 del20/05/2021, Picciolo, Rv. 282687-01; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri,Rv. 281955-02; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).Va evidenziato che, a tali fini, l’errore del privato che può assumererilevanza è solo l’errore sul fatto, e non invece l'errore che si traduca in un erroredi diritto.

Non può pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare comearbitrario un atto in realtà legittimo; il privato, a causa dell'errore, deve riteneredi versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbeapplicabile la causa di giustificazione.Come per tutte le cause di giustificazione, di cui si invochi l'applicazione informa putativa, fa carico all’imputato un onere di allegazione, non potendo taleapplicazione basarsi su un mero criterio soggettivo, bensì su dati di fattoconcreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento (tra le molte,Sez. 6, n. 4114del 14/12/2016, dep. 2017, G, Rv. 269724-01).Per altro verso, va ribadito che l'accertamento relativo alla scriminante informa putativa deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'internodelle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie daesaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto edastratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spettaesaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anchetutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concretaincidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover reagire ad un attoarbitrario (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401; Sez. 6, n.4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).Tale onere di allegazione non può ritenersi assolto, né assume leconnotazioni di un errore in fatto il convincimento di potere legittimamentedifendere la privacy del figlio mediante condotte violente ed intimidatorie.3.Il secondo motivo è aspecifico.La motivazione sulle esigenze cautelari, correlate al pericolo di condottereiterative, è adeguata, in quanto fondata sulle modalità della condotta,dimostrativa di mancanza di autocontrollo e sui precedenti specifici dell’indagato,gravato da pregiudizi per il reato di resistenza, così da determinare un rischioelevato di recidivanza, non attenuato dall’avere egli chiesto scusa (ma solo dopoavere tacciato di mendacio gli operanti).Il difensore si è limitato a riproporre doglianze già disattese compiutamentedal Giudici di merito.4.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v.

Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ltanissettaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] LoriRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso il provvedimento inepigrafe, con cui il Tribunale di Caltanisetta ha rigettato la richiesta di riesameavverso l’ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura dell’obbligo dipresentazione alla [OSCURATO:PERSONA] disposto dal Giudice per le indaginipreliminari di Gela il 17 gennaio 2006.Secondo il provvisorio atto di incolpazione, [OSCURATO:PERSONA] è indagato, conil figlio [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], del reato diresistenza a pubblico ufficiale aggravato, per avere posto in essere atti diviolenza e minaccia di morte, brandendo un martello, nei confronti deiCarabinieri che procedevano a perquisizione domiciliare nei confronti del figlioGiovanni – in relazione al reato di tentato omicidio - al fine di impedire che glioperanti procedessero alla ispezione ed all’eventuale sequestro del dispositivocellulare del detto.2. Il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],consta di due motivi, di seguito sintetizzati.2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all’art.393-bis cod. pen. nonché mancanza di gravità indiziaria del delitto di resistenzaed illogicità motivazionale.La condotta oppositiva del ricorrente è da ritenersi giustificata perché voltaa contrastare atti illegittimi dei pubblici ufficiali, eccedenti i limiti delle loroNon risponde a vero che, una volta eseguita perquisizione ai sensi dell’art.41 TULPS, finalizzata alla ricerca di armi in relazione al reato di omicidio tentato,la polizia giudiziaria avesse intrapreso attività perquirente di iniziativa ai sensidell’art. 354 cod. proc. pen., posto che non è stato redatto un ulteriore verbale,documentativo di tale attività supplementare, né constano i presupposti dellaurgenza e del pericolo di dispersione dei dati rinvenibili nel telefono cellulare, alegittimare una tale attività.L’atto di perquisizione è stato intrapreso in assenza di delega e costituivauna iniziativa autonoma e puramente esplorativa dei pubblici ufficiali procedenti,là dove, per essere proporzionato, il sequestro probatorio avrebbe richiesto unamotivazione specifica sul rapporto di pertinenzialità tra dispositivo e reato, conindicazione delle informazioni da ricercare, i criteri di selezione dei dati,l’eventuale delimitazione temporale delle comunicazioni da acquisire.[OSCURATO:PERSONA] è incorso in errore di fatto – e la scriminante invocata deve essergliriconosciuta in forma almeno putativa – per avere ritenuto che gli operanti agentinon potessero apprendere il dispositivo del figlio.La condotta degli operanti è stata connotata da atteggiamento provocatorioe prevaricatore, come riferito dagli indagati; i militari avevano agito «come ipazzi» e nei confronti del padre [OSCURATO:PERSONA] avrebbero minacciato di fare usodei propri poteri coercitivi.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, per mancanza delle esigenzecautelari.Il Tribunale non ha considerato l’atteggiamento processuale collaborativo eresipiscente del ricorrente, che si è detto dispiaciuto.In ogni caso, il pericolo di reiterazione, per essere attuale, non può esserededotto solo dalla gravità del reato, né dai precedenti penali specifici, senzaconsiderare l’evoluzione positiva della personalità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nei termini inepigrafe riportati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è aspecifico perché non si confronta con la ordinanzaimpugnata ed è comunque manifestamente infondato.Non è in discussione la ricostruzione della condotta ascritta all’indagatonella sua materialità oggettiva, bensì esclusivamente la configurabilitàdell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., invocata dallo stesso almeno informa putativa, sul presupposto che egli avesse ragionevolmente percepito comeun sopruso la richiesta di esibizione del telefono cellulare del figlio.2.1. il Tribunale ha vagliato correttamente le deduzioni difensive in meritoalla assenza di arbitrarietà della richiesta di esibizione e consegna del dispositivocellulare.La richiesta – non avvenuta nell’ambito della perquisizione finalizzata allaricerca di armi e munizioni ex art. 41 TUPLS – si inscrive nell’alveo delle attivitàdi indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, che la stessa ben può compierein modo parallelo ed integrativo, a norma dell’art. 348, comma 1, cod. proc.pen., essendole consentito svolgere le funzioni indicate dall’art. 55 cod. proc.pen. anche dopo la comunicazione della notizia di reato, raccogliendo ognielemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e, anorma del comma 3 dello stesso art. 338, svolgere attività di iniziativa anchedopo l’intervento del pubblico ministero, dovendo prontamente informarne lostesso.La richiesta di consegna a fini di ispezione di un dispositivo cellularerientra tra gli accertamenti relativi a dati ed informazioni contenuti in un sistemainformatico, da compiere con urgenza per evitarne la dispersione.In ogni caso, non risulta essere stato disposto alcun sequestro – se non inseguito, ma in relazione al reato di resistenza e non di omicidio tentato - sicchènon appaiono conferenti le deduzioni relative alla assenza di proporzionalità dellamisura ablatoria svolte dalla difesa, in quanto conducente, in difetto di specificheragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senzaalcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventualicriteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv.280838 - 01).2.2. La nozione di atto arbitrario non è univoca.Ritiene il Collegio che, ai fini dell'applicabilità della scriminante previstadall'art. 393-bis cod. pen., l'arbitrarietà non richieda un "quid pluris" rispettoall'eccesso dalle attribuzioni, sicché, in linea con l'interpretazione offerta dallaCorte costituzionale, con sentenza n. 140 del 1998, la reazione del privato puòdirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo delpubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette,incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito,non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezzadell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno delprivato (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021, dep. 2022, Guarnieri, Rv. 282906 -01).Nella specie, non vi sono elementi che comprovino che la condotta deimilitari operanti sia stata improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione oprepotenza. Il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova alcuna che gli operantiabbiano fatto «come i pazzi», come affermato dagli indagati i quali, nel dirsidispiaciuti e di avere agito in stato di ira, hanno finito con l’ammettere lasussistenza del fatto.Le deduzioni sul punto svolte dalla difesa sono meramente in fatto e nonconsentite, laddove vi è stata una congrua valutazione delle condotte violente eminacciose attuate dal ricorrente dai suoi familiari per impedire l’accesso aldispositivo.2.3. Se anche fosse stata non legittima la richiesta di ispezione,difetterebbe, a fronte di un atto comunque privo di arbitrarietà nel sensoanzidetto, il presupposto di applicazione della scriminante, stante la naturadecisamente sproporzionata della reazione.Qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamenteillegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente ocomunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, anorma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionataall'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamenteconculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. (Sez. 5, n. 2941del 08/11/2018, dep. 2019, Errabia, Rv. 275304 - 01).2.4. Men che meno la scriminante può essere invocata in forma putativa.L’art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata suldiritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che puòessere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto,cod. pen., quando il soggetto "abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprioragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, difronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario delpubblico ufficiale". (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727-02;Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 284222-02; Sez. 6, n. 25314 del20/05/2021, Picciolo, Rv. 282687-01; Sez. 6, n. 25309 del 19/05/2021, Mejiri,Rv. 281955-02; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).Va evidenziato che, a tali fini, l’errore del privato che può assumererilevanza è solo l’errore sul fatto, e non invece l'errore che si traduca in un erroredi diritto. Non può pertanto rilevare l'errore del privato nel qualificare comearbitrario un atto in realtà legittimo; il privato, a causa dell'errore, deve riteneredi versare concretamente in una situazione di fatto, che se effettiva, renderebbeapplicabile la causa di giustificazione.Come per tutte le cause di giustificazione, di cui si invochi l'applicazione informa putativa, fa carico all’imputato un onere di allegazione, non potendo taleapplicazione basarsi su un mero criterio soggettivo, bensì su dati di fattoconcreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento (tra le molte,Sez. 6, n. 4114del 14/12/2016, dep. 2017, G, Rv. 269724-01).Per altro verso, va ribadito che l'accertamento relativo alla scriminante informa putativa deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'internodelle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie daesaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto edastratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spettaesaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anchetutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concretaincidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover reagire ad un attoarbitrario (Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401; Sez. 6, n.4457 del 16/10/2018, Dimola, Rv. 274983-01).Tale onere di allegazione non può ritenersi assolto, né assume leconnotazioni di un errore in fatto il convincimento di potere legittimamentedifendere la privacy del figlio mediante condotte violente ed intimidatorie.3.Il secondo motivo è aspecifico.La motivazione sulle esigenze cautelari, correlate al pericolo di condottereiterative, è adeguata, in quanto fondata sulle modalità della condotta,dimostrativa di mancanza di autocontrollo e sui precedenti specifici dell’indagato,gravato da pregiudizi per il reato di resistenza, così da determinare un rischioelevato di recidivanza, non attenuato dall’avere egli chiesto scusa (ma solo dopoavere tacciato di mendacio gli operanti).Il difensore si è limitato a riproporre doglianze già disattese compiutamentedal Giudici di merito.4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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