Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38087/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Th n premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Catania, alla pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 75, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità del trattamento sanzionatorio; ritenuto che, effettivamente, la recidiva applicata all'imputato non era stata, in realtà, contestata che, pertanto, il ricorso non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Sez.

U, n. 32 del 22/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato, indi, che l'ultima delle violazioni ascritte all'imputato risulta commessa in data 10/07/2015 e che, pertanto, il reato deve reputarsi ormai prescritto, per decorso del relativo termine, al netto delle interruzioni e della sospensione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di Covid; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Th n premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Catania, alla pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 75, d.lgs. n. 159 del 2011; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all'applicazione della recidiva e all'entità del trattamento sanzionatorio; ritenuto che, effettivamente, la recidiva applicata all'imputato non era stata, in realtà, contestata che, pertanto, il ricorso non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v. Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato, indi, che l'ultima delle violazioni ascritte all'imputato risulta commessa in data 10/07/2015 e che, pertanto, il reato deve reputarsi ormai prescritto, per decorso del relativo termine, al netto delle interruzioni e della sospensione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di Covid; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così
Sentenza Cassazione n. 38087/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris