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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47011/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, con la quale ANTONIANI Michele era stato condannato per omicidio colposo ai danni di CERRONI Ruggero, posto in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, per negligenza e imperizia consistita nella inosservanza del limite di velocità esistente (Km/h 50) e nella mancata osservanza della segnaletica stradale che indicava la presenza di un dosso e di una curva pericolosa a destra e, comunque, per non aver posto in essere alcuna manovra atta a evitare l'impatto, affrontando il tratto stradale teatro dell'incidente a velocità elevata, in considerazione dell'orario notturno e della scarsa visibilità, anche per mancanza di illuminazione artificiale, invadendo la corsia di marcia opposta e andando così a collidere con l'autovettura condotta dalla vittima che viaggiava all'interno della propria corsia con direzione opposta, cagionando alla stessa lesioni dal cui derivava il decesso (in Pofi, il 18 gennaio 2010).

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato espletamento del giudizio controfattuale, alla stregua dei principi di elaborazione giurisprudenziale.

Nel corso dei giudizi di merito, sarebbe stato omesso un elemento rilevante, sotto il profilo dell'accertamento fattuale, come l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza da parte della persona offesa, dato indispensabile ai fini della verifica del nesso eziologico, inserendosi la mancanza del presidio di sicurezza, secondo la difesa, nel percorso causativo dell'evento mortale, quale ulteriore e determinante causa del decesso.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla selezione del materiale probatorio e alla valutazione degli elementi a discarico risultanti dalle prove tecniche e, in particolare, dalla deposizione del geom. [OSCURATO:PERSONA] e alla sopravvalutazione dei rilievi fotografici.

Si contesta la conclusione secondo la quale la circostanza che l'imputato non avesse superato i limiti di velocità non avrebbe escluso che la stessa era stata inadeguata in relazione alle caratteristiche del tratto stradale, rilevandosi che la strada era extra urbana, il traffico era normale, il cielo era sereno e il fondo stradale asciutto.

Si contesta, inoltre, la valutazione delle tracce di frenata quali elementi per valutare l'avvenuta invasione della corsia di marcia, esse essendo state confutate dall'elaborato del tecnico di parte che espone nel corpo del motivo, rilevando, quanto alla velocità del mezzo condotto dall'imputato, che il limite massimo era 90 Km/h e non 50 come erroneamente indicato, a nulla rilevando il posizionamento del segnale di pericolo di dosso, posto che esso era situato lungo la direttrice dell'auto della vittima e posto più in là del punto in cui avvenne il sinistro.

Con il terzo motivo, infine, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale quanto alla dosimetria della pena, contestando anche l'esito del giudizio di comparazione delle generiche con la contestata aggravante, operato solo in termini di equivalenza, laddove la prevalenza sarebbe stata, secondo la prospettazione difensiva, giustificata dalle concrete modalità dell'azione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Frosinone, per ANTONIANI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, rinviando ai motivi di ricorso, ha sviluppato le proprie argomentazioni, insistendo per l'annullamento con o senza rinvio e la declaratoria di assoluzione con ogni conseguente pronuncia di legge; in subordine, ha chiesto il riconoscimento delle generiche in prevalenza, con una congrua rideterminazione della pena.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto precisato che la ricostruzione operata dal primo giudice era stata corretta e fondata sulle evidenze emerse in giudizio, in base alle quali, nella serata del 18/1/2010, l'imputato, nel terminare una curva destrorsa, a causa della velocità (rientrante nei limiti e purtuttavia inadeguata allo stato dei luoghi e alle specifiche circostanze di tempo), aveva invaso parzialmente la corsia opposta di marcia, collidendo con l'auto condotta dalla vittima che sopraggiungeva in senso opposto.

Il Tribunale, respinta la ricostruzione operata dal tecnico di parte, aveva ritenuto provata la dinamica dell'incidente secondo la ricostruzione fattane dagli organi accertatori e dal consulente del pubblico ministero, essendo stato dimostrato che l'imputato aveva invaso l'opposta corsia di marcia, alla luce delle tracce trovate sull'asfalto (quelle di frenata impresse dalle ruote posteriori dell'auto della vittima; segni di profonda incisione dovuti allo scarrocciamento, posti in linea di ideale continuazione con i segni di frenata della ruota posteriore sinistra dell'auto della vittima dovuti alla rottura degli organi meccanici della sospensione; chiazza di olio sull'asfalto).

La velocità dell'auto condotta dall'imputato, pur non avendo superato il limite massimo previsto per quel tratto stradale, non era stata adeguata alle circostanze di tempo e luogo, stante la curva pericolosa, la presenza di un dosso, l'orario notturno e l'assenza di illuminazione.

Tale ricostruzione era stata contestata con il gravame, ma la Corte territoriale ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive, stante l'assenza di dubbi circa l'avvenuta parziale invasione della corsia opposta da parte dell'auto condotta dall'imputato, comprovata dalla presenza delle tracce sopra indicate, la cui confutazione la difesa aveva affidato alle conclusioni del proprio ausiliario, tuttavia smentite dalla visione diretta delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi.

Da questa si era avuta conferma che l'orientamento verso sinistra delle tracce di frenata era impercettibile tanto da diventare elemento di conferma della contraria ricostruzione, ovvero del fatto che la vettura della vittima, mentre frenava era all'interno della propria corsia, tenuto conto, peraltro, di tutti gli altri segni comprovanti l'avvenuta invasione, ivi compresi i pezzi distrutti dall'impatto, tutti all'interno della carreggiata percorsa dalla vittima.

Infine, quanto alla dosimetria della pena, commisurata al minimo edittale, la stessa è stata ritenuta del tutto congrua e adeguata, tenuto anche conto del grado della colpa.

3. I motivi sulla responsabilità sono manifestamente infondati, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile, evidenziandosi, sin da subito, che con le doglianze la difesa ha inteso prospettare a questa Corte di legittimità una differente lettura del dato probatorio, contestando quella operata dai giudici del doppio grado di merito.

Tuttavia, va ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Nella specie, in ordine alla valutazione della condotta di guida dell'imputato e, segnatamente, dell'avvenuta invasione di marcia da parte dell'autovettura dal medesimo condotta, i giudici del merito hanno reso una motivazione del tutto scevra dai vizi denunciati, la dinamica essendo stata ricostruita sulla scorta dei rilievi fotografici ritenuti in rapporto di contraddizione con gli assunti difensivi, elaborati alla luce delle conclusioni del consulente di parte.

La spiegazione della scelta operata è del tutto congrua e logica e non contraddittoria e il sindacato di questa Corte non può sconfinare nella valutazione sollecitata dalla difesa, quella cioè di considerare come più corretta e persuasiva la prospettazione difensiva.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

La difesa si è limitata a contestare l'operata valutazione di congruità della pena, peraltro attestata al minimo edittale, senza neppure tener conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali va ribadito che le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627).

4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, con la quale ANTONIANI Michele era stato condannato per omicidio colposo ai danni di CERRONI Ruggero, posto in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, per negligenza e imperizia consistita nella inosservanza del limite di velocità esistente (Km/h 50) e nella mancata osservanza della segnaletica stradale che indicava la presenza di un dosso e di una curva pericolosa a destra e, comunque, per non aver posto in essere alcuna manovra atta a evitare l'impatto, affrontando il tratto stradale teatro dell'incidente a velocità elevata, in considerazione dell'orario notturno e della scarsa visibilità, anche per mancanza di illuminazione artificiale, invadendo la corsia di marcia opposta e andando così a collidere con l'autovettura condotta dalla vittima che viaggiava all'interno della propria corsia con direzione opposta, cagionando alla stessa lesioni dal cui derivava il decesso (in Pofi, il 18 gennaio 2010). 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato espletamento del giudizio controfattuale, alla stregua dei principi di elaborazione giurisprudenziale. Nel corso dei giudizi di merito, sarebbe stato omesso un elemento rilevante, sotto il profilo dell'accertamento fattuale, come l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza da parte della persona offesa, dato indispensabile ai fini della verifica del nesso eziologico, inserendosi la mancanza del presidio di sicurezza, secondo la difesa, nel percorso causativo dell'evento mortale, quale ulteriore e determinante causa del decesso. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla selezione del materiale probatorio e alla valutazione degli elementi a discarico risultanti dalle prove tecniche e, in particolare, dalla deposizione del geom. [OSCURATO:PERSONA] e alla sopravvalutazione dei rilievi fotografici. Si contesta la conclusione secondo la quale la circostanza che l'imputato non avesse superato i limiti di velocità non avrebbe escluso che la stessa era stata inadeguata in relazione alle caratteristiche del tratto stradale, rilevandosi che la strada era extra urbana, il traffico era normale, il cielo era sereno e il fondo stradale asciutto. Si contesta, inoltre, la valutazione delle tracce di frenata quali elementi per valutare l'avvenuta invasione della corsia di marcia, esse essendo state confutate dall'elaborato del tecnico di parte che espone nel corpo del motivo, rilevando, quanto alla velocità del mezzo condotto dall'imputato, che il limite massimo era 90 Km/h e non 50 come erroneamente indicato, a nulla rilevando il posizionamento del segnale di pericolo di dosso, posto che esso era situato lungo la direttrice dell'auto della vittima e posto più in là del punto in cui avvenne il sinistro. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale quanto alla dosimetria della pena, contestando anche l'esito del giudizio di comparazione delle generiche con la contestata aggravante, operato solo in termini di equivalenza, laddove la prevalenza sarebbe stata, secondo la prospettazione difensiva, giustificata dalle concrete modalità dell'azione. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Frosinone, per ANTONIANI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, rinviando ai motivi di ricorso, ha sviluppato le proprie argomentazioni, insistendo per l'annullamento con o senza rinvio e la declaratoria di assoluzione con ogni conseguente pronuncia di legge; in subordine, ha chiesto il riconoscimento delle generiche in prevalenza, con una congrua rideterminazione della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello, nell'esaminare le doglianze formulate con il gravame, ha intanto precisato che la ricostruzione operata dal primo giudice era stata corretta e fondata sulle evidenze emerse in giudizio, in base alle quali, nella serata del 18/1/2010, l'imputato, nel terminare una curva destrorsa, a causa della velocità (rientrante nei limiti e purtuttavia inadeguata allo stato dei luoghi e alle specifiche circostanze di tempo), aveva invaso parzialmente la corsia opposta di marcia, collidendo con l'auto condotta dalla vittima che sopraggiungeva in senso opposto. Il Tribunale, respinta la ricostruzione operata dal tecnico di parte, aveva ritenuto provata la dinamica dell'incidente secondo la ricostruzione fattane dagli organi accertatori e dal consulente del pubblico ministero, essendo stato dimostrato che l'imputato aveva invaso l'opposta corsia di marcia, alla luce delle tracce trovate sull'asfalto (quelle di frenata impresse dalle ruote posteriori dell'auto della vittima; segni di profonda incisione dovuti allo scarrocciamento, posti in linea di ideale continuazione con i segni di frenata della ruota posteriore sinistra dell'auto della vittima dovuti alla rottura degli organi meccanici della sospensione; chiazza di olio sull'asfalto). La velocità dell'auto condotta dall'imputato, pur non avendo superato il limite massimo previsto per quel tratto stradale, non era stata adeguata alle circostanze di tempo e luogo, stante la curva pericolosa, la presenza di un dosso, l'orario notturno e l'assenza di illuminazione. Tale ricostruzione era stata contestata con il gravame, ma la Corte territoriale ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive, stante l'assenza di dubbi circa l'avvenuta parziale invasione della corsia opposta da parte dell'auto condotta dall'imputato, comprovata dalla presenza delle tracce sopra indicate, la cui confutazione la difesa aveva affidato alle conclusioni del proprio ausiliario, tuttavia smentite dalla visione diretta delle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi. Da questa si era avuta conferma che l'orientamento verso sinistra delle tracce di frenata era impercettibile tanto da diventare elemento di conferma della contraria ricostruzione, ovvero del fatto che la vettura della vittima, mentre frenava era all'interno della propria corsia, tenuto conto, peraltro, di tutti gli altri segni comprovanti l'avvenuta invasione, ivi compresi i pezzi distrutti dall'impatto, tutti all'interno della carreggiata percorsa dalla vittima. Infine, quanto alla dosimetria della pena, commisurata al minimo edittale, la stessa è stata ritenuta del tutto congrua e adeguata, tenuto anche conto del grado della colpa. 3. I motivi sulla responsabilità sono manifestamente infondati, giudizio che discende direttamente dal consolidato orientamento formatosi in ordine ai limiti - in caso di sentenze conformi di merito - del vizio motivazionale deducibile, evidenziandosi, sin da subito, che con le doglianze la difesa ha inteso prospettare a questa Corte di legittimità una differente lettura del dato probatorio, contestando quella operata dai giudici del doppio grado di merito. Tuttavia, va ribadita l'estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Tale principio costituisce il diretto precipitato di quello, altrettanto consolidato, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Nella specie, in ordine alla valutazione della condotta di guida dell'imputato e, segnatamente, dell'avvenuta invasione di marcia da parte dell'autovettura dal medesimo condotta, i giudici del merito hanno reso una motivazione del tutto scevra dai vizi denunciati, la dinamica essendo stata ricostruita sulla scorta dei rilievi fotografici ritenuti in rapporto di contraddizione con gli assunti difensivi, elaborati alla luce delle conclusioni del consulente di parte. La spiegazione della scelta operata è del tutto congrua e logica e non contraddittoria e il sindacato di questa Corte non può sconfinare nella valutazione sollecitata dalla difesa, quella cioè di considerare come più corretta e persuasiva la prospettazione difensiva. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa si è limitata a contestare l'operata valutazione di congruità della pena, peraltro attestata al minimo edittale, senza neppure tener conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, alla stregua dei quali va ribadito che le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3, n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627). 4. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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