Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 11763/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22971/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA], 12, Oggetto: Funzionario onorario –Ministero della Giustizia – Presidente dell’Organismo interno di valutazione – Attività svolta dopo la cessazione dell’incarico – Domanda di pagamento dell’indennità - Giurisdizione R.G.N. 22971/2019 Ud. 04/04/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 2 di 8 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Roma n. 126/2019 depositata il 25/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 126/2019, pubblicata in data 25 gennaio 2019, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 818/2017, la quale, a propria volta, aveva disatteso le domande del medesimo [OSCURATO:PERSONA], in parte dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in parte rigettandola domanda nel merito.

2. Come riferito dalla decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Roma in relazione a due incarichi di cui era stato titolare, e cioè quello di Presidente dell’Organismo interno di valutazione e,successivamente, di Componente della Commissione per la valutazione dei dirigenti di seconda fascia, chiedendo − il risarcimento del danno per mancata conferma per il triennio successivo al primo incarico quale presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Valutazione e per ingiustificata revoca ante tempus dall’incarico di membro della Commissione per la valutazione dei dirigenti di seconda fascia; Sez.

S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 3 di 8 − il risarcimento dei danni all’immagine e alla professionalità subiti per effetto di detto comportamento; − il pagamento dei compensi maturati e non corrisposti per l’attività prestata da giugno a luglio 2013 quale Presidente dell’Organismo interno di Valutazione successivamente alla mancata conferma nell’incarico. 3.

Per quel che nella presente sede ancora rileva, la Corte territoriale – dopo aver affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle prime due domande - ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alla terza ed ultima domanda formulata dall’appellante – quella, cioè, di condanna al pagamento dei compensi non corrisposti dal 9 giugno al 17 luglio 2013 – richiamando il principio per cui il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario medesimo haun mero interesse legittimo.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso - formulato in relazione all’art. 360, n. 1), c.p.c. - impugna la decisione della Corte d’appello di Roma limitatamente alla parte in cui quest’ultima ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alla terza Sez.

S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 4 di 8 domanda formulata dall’odierno ricorrente, e cioè la domanda relativa al pagamento della somma di € 5.594,94 per l’attività svolta dal 9 giugno al 17 luglio 2013.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la domanda concerne l’attività svolta in carenza di un espresso incarico essendo il ricorrente ormai cessato a seguito della scadenza del termine triennale e dell’ulteriore termine di 45 giorni, previsto dalla Legge per la prosecuzione dell’attività, evidenziando che l’Amministrazione si è comunque avvantaggiata dell’ulteriore attività prestata dal ricorrente conseguendo un indebito arricchimento.

Deduce, infine, con riferimento alla condanna alle spese in sede di appello, che l’iniziativa è stata determinata da “una impropria modulistica improvvidamente utilizzata dall’amministrazione nella richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico presidenziale dopo la scadenza del suo primo mandato”, come rilevato dalla stessa Corte d’Appello nell’impugnata sentenza.

2. Ilmotivo di ricorso è inammissibile .

Occorre rammentare preliminarmente che il rapporto che lega il funzionario onorario all'amministrazione si distingue da quello tipico del pubblico impiego perché sorge sulla base di una scelta politico- discrezionale (e non di un concorso); non implica l'inserimento strutturale nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, nonostante lo svolgimento di funzioni pubbliche; non soggiace allo statuto tipico del pubblico impiego, essendo disciplinato da disposizioni speciali e dalle previsioni contenute nell'atto di conferimento dell'incarico; inoltre ha durata normalmente temporanea, in luogo di quella, tendenzialmente indeterminata, dell'impiego pubblico; prevede, infine,un compenso avente funzione indennitaria, e non già Sez.

S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 5 di 8 retributiva in funzione di un sinallagma negoziale (Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 41999 del 30/12/2021).

Operata tale premessa, si deve ulteriormente rammentare che, come da questa Corte chiarito, la controversia inerente la liquidazione del compenso del funzionario onorario, nella misura prevista da atti amministrativi presupposti la cui legittimità non sia posta in discussione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tal caso, sulla base del petitum sostanziale, la posizione fatta valere dalla parte, escludendo l'esistenza di profili di discrezionalità, si deve ricondurre nell'ambito dei diritti soggettivi; diversamente, ne ll'ipotesi in cui la nomina del funzionario non sia accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, per mancanza di specifiche disposizioni di legge, la pretesa di liquidazione, risolvendosi in una contestazione della decisione discrezionale dell'amministrazione, è ascrivibile ad una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 13990 del 03/05/2022; Cass. Sez.

U -Ordinanza n. 5303 del 06/03/2018; Cass. Sez.

U - Senten za n. 2479 del 31/01/2017 ; Cass. Sez.

U -Sentenza n. 27461 del 29/12/2016).

Orbene, premesso che lo stesso ricorrente deduce che l’attività in relazione alla quale ha chiesto il riconoscimento di un emolumento “è stata svolta (…) in carenza di un espresso incarico, sia pure onorifico, ormai cessato a seguito della scadenza del termine triennale” (pag. 7 ricorso) - e cioè in un’ipotesi nella quale il riconoscimento di una indennità doveva ritenersi a maggior ragione rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, risultando esclusa logicamente una predeterminazione dell’indennità ad incarico cessato ed espletato de facto –rilevano nella specie le insanabili carenze nella esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3), c.p.c., dalla qual e non è possibile evincere in modo netto ed univoco se la pretesa economica fosse Sez.

S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 6 di 8 riferita ad un compenso predeterminato – cosa in realtà logicamente incompatibile con la stessa allegazione del ricorrente appena richiamata– oppure no.

Detta specificazione risulta radicalmente assente, non risultando certo sufficiente –alla luce del principio di specificità ex art. 366 c.p.c. –l’anodino richiamo operato a pag. 2 del ricorso alla presenza di una determinazione del trattamento economico per l’incarico ricoperto, non essendo specificato –ed è circostanza dirimente - che tale profilo fosse stato specificato nei precedenti gradi di giudizio come causa petendi della pretesa.

Risulta, in tal modo, preclusa anche la possibilità di procedere all’esame diretto degli atti, in quanto, se è vero che in ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1), c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015), è tuttavia parimenti vero che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 ; Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 33365 del 11/11/2022).

3. Parimenti inammissibili – e del resto neppure oggetto di uno specifico motivo di ricorso – risultano le deduzioni sia in ordine alla sussistenza di un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. sia in ordine al regolamento delle spese di lite, deduzioni la cui novità è stata peraltro eccepita nel controricorso del MINISTERO.

Il primo profilo non risulta essere mai stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio e si presenta, quindi, di assoluta novità.

Sez.

S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 7 di 8 Rileva, sul punto, il tenore letterale delle conclusioni dell’originario ricorso in primo grado come riprodotte nello stesso ricorso ora in esame alle pagg. 3 segg., mentre assolutamente non ossequiente al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. è il laconico riferimento alla formulazione di tale domanda in sede di appello (pag. 6 ricorso), ferma restando la mancata formulazione di una specifica censura in ordine alla (ipotetica) omessa statuizione della Corte d’appello su tale domanda.

Quanto al secondo profilo è sufficiente rammentare che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez.

S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 8 di 8 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22971/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore e domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA], 12, Oggetto: Funzionario onorario –Ministero della Giustizia – Presidente dell’Organismo interno di valutazione – Attività svolta dopo la cessazione dell’incarico – Domanda di pagamento dell’indennità - Giurisdizione R.G.N. 22971/2019 Ud. 04/04/2024CC Sez. S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 2 di 8 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello Roma n. 126/2019 depositata il 25/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 126/2019, pubblicata in data 25 gennaio 2019, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellato MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 818/2017, la quale, a propria volta, aveva disatteso le domande del medesimo [OSCURATO:PERSONA], in parte dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in parte rigettandola domanda nel merito. 2. Come riferito dalla decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Roma in relazione a due incarichi di cui era stato titolare, e cioè quello di Presidente dell’Organismo interno di valutazione e,successivamente, di Componente della Commissione per la valutazione dei dirigenti di seconda fascia, chiedendo − il risarcimento del danno per mancata conferma per il triennio successivo al primo incarico quale presidente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Valutazione e per ingiustificata revoca ante tempus dall’incarico di membro della Commissione per la valutazione dei dirigenti di seconda fascia; Sez. S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 3 di 8 − il risarcimento dei danni all’immagine e alla professionalità subiti per effetto di detto comportamento; − il pagamento dei compensi maturati e non corrisposti per l’attività prestata da giugno a luglio 2013 quale Presidente dell’Organismo interno di Valutazione successivamente alla mancata conferma nell’incarico. 3. Per quel che nella presente sede ancora rileva, la Corte territoriale – dopo aver affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle prime due domande - ha escluso la giurisdizione del giudice ordinario anche in relazione alla terza ed ultima domanda formulata dall’appellante – quella, cioè, di condanna al pagamento dei compensi non corrisposti dal 9 giugno al 17 luglio 2013 – richiamando il principio per cui il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario medesimo haun mero interesse legittimo. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso - formulato in relazione all’art. 360, n. 1), c.p.c. - impugna la decisione della Corte d’appello di Roma limitatamente alla parte in cui quest’ultima ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alla terza Sez. S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 4 di 8 domanda formulata dall’odierno ricorrente, e cioè la domanda relativa al pagamento della somma di € 5.594,94 per l’attività svolta dal 9 giugno al 17 luglio 2013. Argomenta, in particolare, il ricorso che la domanda concerne l’attività svolta in carenza di un espresso incarico essendo il ricorrente ormai cessato a seguito della scadenza del termine triennale e dell’ulteriore termine di 45 giorni, previsto dalla Legge per la prosecuzione dell’attività, evidenziando che l’Amministrazione si è comunque avvantaggiata dell’ulteriore attività prestata dal ricorrente conseguendo un indebito arricchimento. Deduce, infine, con riferimento alla condanna alle spese in sede di appello, che l’iniziativa è stata determinata da “una impropria modulistica improvvidamente utilizzata dall’amministrazione nella richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico presidenziale dopo la scadenza del suo primo mandato”, come rilevato dalla stessa Corte d’Appello nell’impugnata sentenza. 2. Ilmotivo di ricorso è inammissibile . Occorre rammentare preliminarmente che il rapporto che lega il funzionario onorario all'amministrazione si distingue da quello tipico del pubblico impiego perché sorge sulla base di una scelta politico- discrezionale (e non di un concorso); non implica l'inserimento strutturale nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, nonostante lo svolgimento di funzioni pubbliche; non soggiace allo statuto tipico del pubblico impiego, essendo disciplinato da disposizioni speciali e dalle previsioni contenute nell'atto di conferimento dell'incarico; inoltre ha durata normalmente temporanea, in luogo di quella, tendenzialmente indeterminata, dell'impiego pubblico; prevede, infine,un compenso avente funzione indennitaria, e non già Sez. S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 5 di 8 retributiva in funzione di un sinallagma negoziale (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 41999 del 30/12/2021). Operata tale premessa, si deve ulteriormente rammentare che, come da questa Corte chiarito, la controversia inerente la liquidazione del compenso del funzionario onorario, nella misura prevista da atti amministrativi presupposti la cui legittimità non sia posta in discussione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tal caso, sulla base del petitum sostanziale, la posizione fatta valere dalla parte, escludendo l'esistenza di profili di discrezionalità, si deve ricondurre nell'ambito dei diritti soggettivi; diversamente, ne ll'ipotesi in cui la nomina del funzionario non sia accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, per mancanza di specifiche disposizioni di legge, la pretesa di liquidazione, risolvendosi in una contestazione della decisione discrezionale dell'amministrazione, è ascrivibile ad una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 13990 del 03/05/2022; Cass. Sez. U -Ordinanza n. 5303 del 06/03/2018; Cass. Sez. U - Senten za n. 2479 del 31/01/2017 ; Cass. Sez. U -Sentenza n. 27461 del 29/12/2016). Orbene, premesso che lo stesso ricorrente deduce che l’attività in relazione alla quale ha chiesto il riconoscimento di un emolumento “è stata svolta (…) in carenza di un espresso incarico, sia pure onorifico, ormai cessato a seguito della scadenza del termine triennale” (pag. 7 ricorso) - e cioè in un’ipotesi nella quale il riconoscimento di una indennità doveva ritenersi a maggior ragione rimesso alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, risultando esclusa logicamente una predeterminazione dell’indennità ad incarico cessato ed espletato de facto –rilevano nella specie le insanabili carenze nella esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3), c.p.c., dalla qual e non è possibile evincere in modo netto ed univoco se la pretesa economica fosse Sez. S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 6 di 8 riferita ad un compenso predeterminato – cosa in realtà logicamente incompatibile con la stessa allegazione del ricorrente appena richiamata– oppure no. Detta specificazione risulta radicalmente assente, non risultando certo sufficiente –alla luce del principio di specificità ex art. 366 c.p.c. –l’anodino richiamo operato a pag. 2 del ricorso alla presenza di una determinazione del trattamento economico per l’incarico ricoperto, non essendo specificato –ed è circostanza dirimente - che tale profilo fosse stato specificato nei precedenti gradi di giudizio come causa petendi della pretesa. Risulta, in tal modo, preclusa anche la possibilità di procedere all’esame diretto degli atti, in quanto, se è vero che in ordine ai motivi attinenti alla giurisdizione ex art. 360, primo comma, n.1), c.p.c., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, cioè conosce dei fatti processuali ed altresì di tutti i fatti dai quali dipenda la soluzione della questione(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015), è tuttavia parimenti vero che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio presuppone la specificazione nel ricorso, a pena di inammissibilità del motivo, degli errori imputati alla pronuncia impugnata e dei fatti processuali alla base della censura(Cass. Sez. U - Sentenza n. 28332 del 05/11/2019 ; Cass. Sez. U - Ordinanza n. 33365 del 11/11/2022). 3. Parimenti inammissibili – e del resto neppure oggetto di uno specifico motivo di ricorso – risultano le deduzioni sia in ordine alla sussistenza di un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. sia in ordine al regolamento delle spese di lite, deduzioni la cui novità è stata peraltro eccepita nel controricorso del MINISTERO. Il primo profilo non risulta essere mai stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio e si presenta, quindi, di assoluta novità. Sez. S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 7 di 8 Rileva, sul punto, il tenore letterale delle conclusioni dell’originario ricorso in primo grado come riprodotte nello stesso ricorso ora in esame alle pagg. 3 segg., mentre assolutamente non ossequiente al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. è il laconico riferimento alla formulazione di tale domanda in sede di appello (pag. 6 ricorso), ferma restando la mancata formulazione di una specifica censura in ordine alla (ipotetica) omessa statuizione della Corte d’appello su tale domanda. Quanto al secondo profilo è sufficiente rammentare che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005). 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S4/L- R.G. 22971/2019 – CC 04/04/2024 - Pagina nr. 8 di 8 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore
Sentenza Cassazione n. 11763/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris