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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28769/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LYL2E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 4114 del 12.11.2024, ha confermato la decisione del GUP presso il Tribunale di Livorno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel vagliare il secondo motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, si sia limitata a motivare esclusivamente sulla determinazione della pena base, omettendo di confrontarsi con la parte del motivo attinente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

In tema di circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha costantemente affermato che il giudizio sulla loro concessione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Si rammenta che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2047, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fornito adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, essendo stato sottolineato che l'imputato è gravato da un precedente specifico e recente; è stato altresì evidenziato che "la condotta processuale dell'imputato non appare particolarmente meritevole, dato che egli ha ammesso ciò che era già evidente".

Tale valutazione, benché sintetica, risulta idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito ed è conforme ai principi giurisprudenziali richiamati. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LYL2E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 4114 del 12.11.2024, ha confermato la decisione del GUP presso il Tribunale di Livorno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., per omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nel vagliare il secondo motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, si sia limitata a motivare esclusivamente sulla determinazione della pena base, omettendo di confrontarsi con la parte del motivo attinente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. In tema di circostanze attenuanti generiche, questa Corte ha costantemente affermato che il giudizio sulla loro concessione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici. Si rammenta che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2047, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fornito adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, essendo stato sottolineato che l'imputato è gravato da un precedente specifico e recente; è stato altresì evidenziato che "la condotta processuale dell'imputato non appare particolarmente meritevole, dato che egli ha ammesso ciò che era già evidente". Tale valutazione, benché sintetica, risulta idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito ed è conforme ai principi giurisprudenziali richiamati. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno
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