CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 22316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa il 10 novembre 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Trani, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Molfetta il 20 maggio 2025. Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.Mfrabio zunica DEPOSTT ,s' IN C M‘,026 (31 ti 5 b4eatzia e