CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 gennaio 2026
Cassazione n. 01159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 17833/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 013 S.R.L.; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 454 del 2025, depositata in data 22 gennaio 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente in data 2 dicembre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 17833/2025 Numero sezionale 2/2026 Numero di raccolta generale 1159/2026 Data pubblicazione 20/01/2026 ritenuto che non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; Roma, 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c