CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1250/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC dello stesso [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al ricorso per revocazione, conferita su foglio separato; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate –intimata – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14231/2021, depositata in data 25 maggio 20 21 . Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Revocazione ordinanza della Corte di Cassazione Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiestoil rigetto del ricorso per revocazione; [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente occorre rilevare che c on PEC del 19.10.2022, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante legale dello studio legale associato di cui era socio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha comunicato che il predetto legale è deceduto in data 18.10.2022,sollecitando la Corte a concedere un rinvio per consentire alla parte rappresentata di munirsi di un nuovo difensore; -il decesso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato confermato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania che ne ha attestato la cancellazione dall’Albo dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] per decesso; -sebbene la morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza non determina l’interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, il Collegio ritiene doveroso differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore (Cass. n. 7761 del 2020); -risulta opportuna , inoltre, la trattazione congiunta de lla presente causa con i ricorsi riuniti iscritti ai nn. 23304/15 R.G. e 6978/17 R.G. P.Q.M. La Corte ri nvia la causa a nuovo ruolo , anche per l’eventuale trattazione congiunta con i ricorsi riuniti iscritti ai nn. 23304/15 R.G. e 6978/17 R.G., mandan do alla cancellaria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente personalmente, CEDIS - [OSCURATO:PERSONA], Industriali e Servi