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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1986

Cassazione n. 11021/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1986 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••n Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona il 14 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 26 giugno 2020, in conseguenza condannandola, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa.

2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe illogica ed insufficiente quanto all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione alla valutazione delle prove, che si ritiene erronea, ed anche quanto al trattamento sanzionatorio, che si reputa eccessivamente severo, anche in considerazione della giovane età della donna.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica e sul trattamento sanzionatorio: e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/1986 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••n Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona il 14 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2022, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 26 giugno 2020, in conseguenza condannandola, con le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa. 2. L'imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe illogica ed insufficiente quanto all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione alla valutazione delle prove, che si ritiene erronea, ed anche quanto al trattamento sanzionatorio, che si reputa eccessivamente severo, anche in considerazione della giovane età della donna. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità, sulla qualificazione giuridica e sul trattamento sanzionatorio: e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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