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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 04277/2026

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n. 23581/2016 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale ex socia e liquidatrice della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale ex socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito pec, presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aterno n. 9, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 508/1/16, depositata in data 13 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Società di capitali a ristretta base sociale - Utile extracontabile sociale – Invalidità dell’avviso di accertamento nei confronti della società perché già estinta- Efficacia nei confronti del socio –Esclusione.

1. Con l’avviso di accertamento n.

T7E031205804/2011, notificato in data 30/12/2011, la [OSCURATO:PERSONA] I di Torino dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2006, contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (società già estinta in quanto cancellata il 30/09/2008 dal registro delle imprese) maggiori imposte a titolo di Ires (euro 96.479,00), Irap (euro 12.598,00) ed Iva (euro 130.000,00), oltre interessi e sanzioni, in ragione del fatto che la contribuente aveva dichiarato la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile per un importo inferiore a quanto effettivamente realizzato.

Sulla base del medesimo presupposto venivano emessi gli avvisi di accertamento n.

T7E011206733/2011 e n.

T7G012207435/2011 (quest’ultimo da parte della [OSCURATO:PERSONA] II di Torino dell’Ufficio), rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, ai quali veniva contestato, in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, un maggior reddito ai fini Irpef pari agli utili extracontabili presuntivamente percepiti dagli stessi a seguito dell’evasione commessa dalla società di capitali a ristretta base societaria.

La società e i due soci, con separati ricorsi, impugnavano gli atti impositivi e la Commissione tributaria provinciale di Torino, riuniti i ricorsi, li accoglieva, assumendo la nullità di tutti gli avvisi di accertamento in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata cancellata nel 2008 dal registro delle imprese.

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] I di Torino, proponeva appello in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] II di Torino proponeva appello incidentale in ordine all’avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arasmo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte accoglieva «l’appello dell’Ufficio in relazione alla posizione dei soci», con rideterminazione delle sanzioni in base alle disposizioni del d.lgs. n. 158/2015 e conferma nel resto della sentenza impugnata, ritenendo applicabile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.

3. Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, in proprio e quale ex socia e liquidatrice della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio della medesima società, affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

In data 13/01/2023 il difensore della ricorrente D’Arasmo ha depositato, per conto di quest’ultima, la documentazione inerente alla domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In data 07/01/2026 i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente occorre rilevare che, nelle more del presente giudizio, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, come si evince dalla documentazione in atti, ha presentato, in data 07/12/2022, domanda di definizione agevolata (in cui è espressamente richiamato il presente giudizio), protocollata con il n. 219483, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, e ha provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione.

Non risulta che l’Ufficio abbia notificato il diniego alla definizione. 1.1 Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo in relazione alla ricorrente D’Arasmo, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata legge n. 130/2022.

Non può applicarsi l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’obbligo di versamento, da parte della ricorrente D’Arasmo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

2. Per quanto attiene all’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si rileva quanto segue.

3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello derivante dal fatto che tale impugnazione non era stata notificata anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., parte del giudizio di primo grado, bensì ai soci quali suoi successori, sebbene nessuna successione si fosse verificata in corso di causa ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c.

4. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza della CTR per violazione degli artt. 49 del d.lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver omesso la CTR di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società contribuente, vertendosi in materia di litisconsorzio necessario processuale.

5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 5.1 Non sussiste, invero, la lamentata omissione di pronuncia della CTR in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello perché non proposto dall’Ufficio nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, in violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, e ciò per l’assorbente rilievo che, essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. estinta anteriormente all’emissione dell’atto impositivo notificatole, non vi era necessità, sul piano processuale, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, la quale non avrebbe neppure potuto proporre il ricorso originario.

Sul piano sostanziale, inoltre, non è configurabile una fattispecie di litisconsorzio necessario, avendo questa Corte già precisato che, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società (Cass. 09/11/2023, n. 31214; Cass.29/08/2017, n. 20507). 5.2 Per quanto attiene, poi, alla questione, introdotta in appello, della responsabilità dei soci quali successori della società, la stessa non attiene al profilo della integrità del contraddittorio, bensì a quello della ammissibilità in appello di domande nuove, tematica, però, estranea all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 (rubricato “Forma dell’appello”) di cui si lamenta la violazione con il primo motivo di ricorso, e più propriamente riconducibile al successivo art. 57 (rubricato “Domande ed eccezioni nuove”) del medesimo d.lgs.

6. Con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR, nel riconoscere la responsabilità dei soci quali successori della società, accolto una domanda nuova, posto che l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, anziché nei confronti dei soci in qualità di successori nel debito tributario.

L’Ufficio, invero, essendo stata la società estinta prima dell’emissione degli atti impositivi, avrebbe dovuto ab origine far valere la responsabilità dei soci nella qualità di successori ai sensi dell’art. 2495 c.c. 6.1 Il motivo è fondato. 6.2 Con l’atto di appello l’Ufficio ha fatto valere la responsabilità dei soci anche in qualità di successori della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sebbene tale forma di responsabilità fosse estranea al contenuto degli atti impositivi impugnati, notificati alla società e ai soci successivamente all’estinzione della prima.

Tuttavia, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l'amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta (Cass., Sez.

U., 12/02/2025, n. 3625; conf.

Cass. 01/08/2025, n. 22274).

La CTR, nel richiamare genericamente il principio della successione dei soci nei debiti tributari della società estinta, non ha tenuto conto che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5160; Cass.07/10/2024, n. 26214).

7. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR affermato la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soci in virtù della presunzione di distribuzione agli stessi degli utili non dichiarati, fatto ignoto desunto dal fatto, erroneamente ritenuto come noto, dell’esistenza di ricavi non contabilizzati.

Tali ricavi, invero, non costituivano un fatto certo ed incontestato, stante l’inesistenza/nullità/illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione allorquando tale società era già estinta.

I ricorrenti assumono che, non avendo il preteso fatto certo costituito oggetto di un valido accertamento, sono stati violati l’art. 2729 c.c. ed il divieto di doppia presunzione posto da tale norma, richiamata dall’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, perché da un fatto ignoto, ossia la presunta esistenza di ulteriori ricavi induttivamente accertati nei confronti della società, la CTR ha desunto il fatto, altrettanto ignoto, della distribuzione e percezione effettiva di utili tra i soci. 7.1 Il motivo è infondato. 7.2 La nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società già estinta non si ripercuote automaticamente sulla validità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci.

È senz’altro vero che l’accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto necessario per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria, con l’effetto che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo al socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione della società di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito non dichiarato (Cass. 20/12/2021 n. 40844).

Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che solo l’annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e, quindi, anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito dapartecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Cass. 27/12/2024, n. 34549).

Diverso è il caso in cui l’accertamento operato nei confronti della società sia stato annullato per motivi di rito (ad esempio, come nel caso affrontato da Cass. 22/04/2021 n. 10723, per l’estinzione della società in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento nei suoi confronti), poiché in questo caso non viene compiuta alcuna verifica circa l’inesistenza dell’imponibile da essa non dichiarato, sicché tale pronuncia non può fare stato nei confronti dei soci, dovendosi ritenere che proprio la mancanza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sorte dell’accertamento notificato alla società, possa essere posto a base della pretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior reddito di partecipazione a carico del socio (nello stesso senso, già Cass.07/06/2016, n. 11680).

Per la giurisprudenza di questa Corte, in altre parole, l’invalidità, per motivi di rito, dell’accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base, non determina necessariamente l’illegittimità degli atti impositivi nei confronti dei suoi soci per i redditi costituiti dagli utili extra bilancio percepiti pro quota , neppure se la formale illegittimità dell’accertamento societario sia stata dichiarata con un precedente ed irrevocabile annullamento giurisdizionale (così, ancora, Cass. n. 10723/2021 cit.). 7.3 I medesimi principi sono stati ribaditi anche nel caso, come quello qui affrontato, in cui il socio di una società di capitali a ristretta base, destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società, lamenti (anche) l’illegittimità dell’atto che costituisce il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione a lui contestato, ossia dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto notificato a quest’ultima dopo la sua estinzione.

Si è detto, infatti, che solo l’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società, con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, riveste carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass.13/09/2024, n. 24621).

Tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass. 19/01/2021, n. 752). 7.4 In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base e non validamente notificato a quest’ultima non è opponibile al socio, e quindi non riveste rilievo “pregiudicante” rispetto alla sussistenza dell’obbligazione tributaria della società (e, di conseguenza, rispetto al presupposto dell’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utili non dichiarati in favore dei soci), è altrettanto vero che ciò si traduce soltanto nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (cosìsostanzialmente, già Cass. 07/03/2019, n. 6626), evidenziati nell’atto di accertamento emesso nei confronti della società.

E ciò anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria (ex multis: Cass. 16/04/2025, n. 10004; Cass. 10/10/2024, n. 26473; Cass. 07/06/2024, n. 15991; Cass.04/03/2022, n. 7170; Cass. 15/09/2021, n. 24870; Cass. 01/12/2020, n. 27445; Cass. 24/07/2020, n. 15895; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass.14/07/2017, n. 17461). 7.5 Né risulta configurabile, nel caso di specie, la violazione del divieto di doppia presunzione, essendosi rilevato che, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 29/07/2016, n. 15824; Cass. 28/11/2014, n. 25271).

Pertanto, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio, come nel caso di specie, si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cass. 19/12/2019, n. 33976).

8. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR confermato la plusvalenza realizzata dalla società sull’assunto che la documentazione prodotta in giudizio, volta a dimostrare le spese di ristrutturazione sostenute, non era stata a suo tempo prodotta nella fase endoprocedimentale in riscontro alle specifiche richieste inoltrate dall’Ufficio, con conseguente decadenza ai sensi del citato art. 32.

Partericorrente assum e , in proposito, che l’avviso di accertamento a carico della società era derivato dalla procedura avviata con un questionario trasmesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione tramite raccomandate a.r. spedite alla liquidatrice e socia D’Arasmo e all’altro socio Griffa.

Nella motivazione del predetto avviso di accertamento si dava atto che la società contribuente, decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento del questionario, non aveva prodotto alcuna documentazione per dimostrare la regolarità delle proprie scritture contabili.

L’intero procedimento, però, si è svolto nel contraddittorio di una società già estinta al momento dell’invio del questionario, e non anche nei confronti dei soci ai quali, con la sentenza impugnata, è stato precluso di far valere in giudizio i documenti prodotti a propria difesa, che avrebbero potuto determinare, se valutati, un esito diverso della controversia. 8.1 Il motivo è inammissibile. 8.2 La CTR ha affermato che «Per quanto riguarda invece la plusvalenza realizzata così come indicata negli accertamenti la Commissione ritiene debba essere anch’essa confermata atteso che la documentazione prodotta in giudizio a dimostrazione di spese di ristrutturazione non è stata a suo tempo prodotta a pena di decadenza, vale a dire in risposta alle specifiche richieste inoltrate dall’Ufficio[…]». 8.3 In proposito, questa Corte ha statuito che l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente non dichiari, contestualmente alla produzione dei documenti con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass.07/10/2024, n. 26133; Cass. 14/06/2021, n. 16757; Cass. 10/03/2021, n. 6617; Cass. 11/02/2021, n. 3442; Cass. 19/07/2006, n. 16503).

In sostanza, quindi, l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e che non può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui al citato art. 32 (Cass. 09/11/2016, n. 22745).

Nella specie, tuttavia, il contribuente non precisa in quale sede processuale abbia prodotto per la prima volta la documentazione non presa in considerazione dalla CTR, né allega di aver dedotto, al momento della produzione di tale documentazione, di non aver potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per causa a lui non imputabile.

Il motivo, quindi, difetta di specificità. 8.4 Inoltre, occorre rammentare che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di "fondamento", con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass.26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014, n. 25756).

Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non riproduce il contenuto dei documenti di cui lamenta l’omesso esame, impedendo così di valutare la decisività degli stessi nel senso sopra delineato.

Dalla motivazione dell’impugnata sentenza emerge, anzi, che alcuni di questi documenti sono stati ritenuti inutilizzabili dalla CTR perché emessi in epoca antecedente al contestato acquisto dell’immobile da parte della società oppure perché inerenti a spese condominiali prive di giustificazione documentale oppure, ancora, perché aventi una numerazione irregolare: tali valutazioni del giudice d’appello non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte del contribuente e depongono nel senso della non decisività della documentazione in esame. 8.5 Neppure risulta fondata la deduzione secondo cui è del tutto mancato il contraddittorio procedimentale con la società, in quanto già estinta, con la conseguenza che i soci non hanno potuto partecipare all’accertamento nei confronti della società.

Essendo, infatti, pacifico che il questionario di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia stato inviato anche ai soci a mezzo raccomandata a.r., questa Corte ha precisato che l'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della società e l'atto contenga un mero rinvio per relationem ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili (Cass.18/02/2020, n. 3980).

9. Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto l’accertamento induttivo posto a fondamento dell’atto impositivo, ai sensi della lettera d- bis) del comma 2 dell’art. 39 cit., presupponeva l’esistenza della contribuente e l’instaurazione del contraddittorio con la stessa, condizioni assenti nella fattispecie, atteso che il questionario è stato inviato ad una società già estinta, con conseguente illegittimità dell’accertamento induttivo, in luogo di quello analitico, posto in essere dall’Ufficio. 9.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto parte ricorrente non indica in quale sede ed atto processuale abbia già sollevato l’eccezione di illegittimità del metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio per violazione dell’art. 32, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973.

Dal contenuto della sentenza della CTR non emerge, invero, l’avvenuta proposizione di tale specifica eccezione nei gradi di merito.

10. In definitiva, in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo, il secondo ed il quarto, inammissibili il quinto ed il sesto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, attenendosi agli indicati principi, e provveda alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte, in relazione al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, dichiara l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate; in relazione al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], accoglie il terzo motivo, rigettati il primo, il secondo ed il quarto, inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 23581/2016 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale ex socia e liquidatrice della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], in proprio nonché quale ex socio della cessata [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito pec, presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aterno n. 9, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 508/1/16, depositata in data 13 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Società di capitali a ristretta base sociale - Utile extracontabile sociale – Invalidità dell’avviso di accertamento nei confronti della società perché già estinta- Efficacia nei confronti del socio –Esclusione. 1. Con l’avviso di accertamento n. T7E031205804/2011, notificato in data 30/12/2011, la [OSCURATO:PERSONA] I di Torino dell’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2006, contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (società già estinta in quanto cancellata il 30/09/2008 dal registro delle imprese) maggiori imposte a titolo di Ires (euro 96.479,00), Irap (euro 12.598,00) ed Iva (euro 130.000,00), oltre interessi e sanzioni, in ragione del fatto che la contribuente aveva dichiarato la plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile per un importo inferiore a quanto effettivamente realizzato. Sulla base del medesimo presupposto venivano emessi gli avvisi di accertamento n. T7E011206733/2011 e n. T7G012207435/2011 (quest’ultimo da parte della [OSCURATO:PERSONA] II di Torino dell’Ufficio), rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, ai quali veniva contestato, in qualità di soci della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, un maggior reddito ai fini Irpef pari agli utili extracontabili presuntivamente percepiti dagli stessi a seguito dell’evasione commessa dalla società di capitali a ristretta base societaria. La società e i due soci, con separati ricorsi, impugnavano gli atti impositivi e la Commissione tributaria provinciale di Torino, riuniti i ricorsi, li accoglieva, assumendo la nullità di tutti gli avvisi di accertamento in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata cancellata nel 2008 dal registro delle imprese. 2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] I di Torino, proponeva appello in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] II di Torino proponeva appello incidentale in ordine all’avviso di accertamento emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Arasmo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte accoglieva «l’appello dell’Ufficio in relazione alla posizione dei soci», con rideterminazione delle sanzioni in base alle disposizioni del d.lgs. n. 158/2015 e conferma nel resto della sentenza impugnata, ritenendo applicabile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. 3. Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, in proprio e quale ex socia e liquidatrice della [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex socio della medesima società, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. In data 13/01/2023 il difensore della ricorrente D’Arasmo ha depositato, per conto di quest’ultima, la documentazione inerente alla domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In data 07/01/2026 i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre rilevare che, nelle more del presente giudizio, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, come si evince dalla documentazione in atti, ha presentato, in data 07/12/2022, domanda di definizione agevolata (in cui è espressamente richiamato il presente giudizio), protocollata con il n. 219483, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, e ha provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione. Non risulta che l’Ufficio abbia notificato il diniego alla definizione. 1.1 Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo in relazione alla ricorrente D’Arasmo, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della citata legge n. 130/2022. Non può applicarsi l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 in relazione all’obbligo di versamento, da parte della ricorrente D’Arasmo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). 2. Per quanto attiene all’altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si rileva quanto segue. 3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciare in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello derivante dal fatto che tale impugnazione non era stata notificata anche alla [OSCURATO:SOCIETA]., parte del giudizio di primo grado, bensì ai soci quali suoi successori, sebbene nessuna successione si fosse verificata in corso di causa ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c. 4. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza della CTR per violazione degli artt. 49 del d.lgs. n. 546/1992 e 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver omesso la CTR di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società contribuente, vertendosi in materia di litisconsorzio necessario processuale. 5. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono infondati. 5.1 Non sussiste, invero, la lamentata omissione di pronuncia della CTR in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello perché non proposto dall’Ufficio nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, in violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, e ciò per l’assorbente rilievo che, essendo stata la [OSCURATO:SOCIETA]. estinta anteriormente all’emissione dell’atto impositivo notificatole, non vi era necessità, sul piano processuale, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, la quale non avrebbe neppure potuto proporre il ricorso originario. Sul piano sostanziale, inoltre, non è configurabile una fattispecie di litisconsorzio necessario, avendo questa Corte già precisato che, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario con la società (Cass. 09/11/2023, n. 31214; Cass.29/08/2017, n. 20507). 5.2 Per quanto attiene, poi, alla questione, introdotta in appello, della responsabilità dei soci quali successori della società, la stessa non attiene al profilo della integrità del contraddittorio, bensì a quello della ammissibilità in appello di domande nuove, tematica, però, estranea all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 (rubricato “Forma dell’appello”) di cui si lamenta la violazione con il primo motivo di ricorso, e più propriamente riconducibile al successivo art. 57 (rubricato “Domande ed eccezioni nuove”) del medesimo d.lgs. 6. Con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR, nel riconoscere la responsabilità dei soci quali successori della società, accolto una domanda nuova, posto che l’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, anziché nei confronti dei soci in qualità di successori nel debito tributario. L’Ufficio, invero, essendo stata la società estinta prima dell’emissione degli atti impositivi, avrebbe dovuto ab origine far valere la responsabilità dei soci nella qualità di successori ai sensi dell’art. 2495 c.c. 6.1 Il motivo è fondato. 6.2 Con l’atto di appello l’Ufficio ha fatto valere la responsabilità dei soci anche in qualità di successori della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sebbene tale forma di responsabilità fosse estranea al contenuto degli atti impositivi impugnati, notificati alla società e ai soci successivamente all’estinzione della prima. Tuttavia, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per configurare la responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l'amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con un apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci stessi, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.P.R. n. 602/1973, e che, quindi, non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta (Cass., Sez. U., 12/02/2025, n. 3625; conf. Cass. 01/08/2025, n. 22274). La CTR, nel richiamare genericamente il principio della successione dei soci nei debiti tributari della società estinta, non ha tenuto conto che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5160; Cass.07/10/2024, n. 26214). 7. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR affermato la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soci in virtù della presunzione di distribuzione agli stessi degli utili non dichiarati, fatto ignoto desunto dal fatto, erroneamente ritenuto come noto, dell’esistenza di ricavi non contabilizzati. Tali ricavi, invero, non costituivano un fatto certo ed incontestato, stante l’inesistenza/nullità/illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione allorquando tale società era già estinta. I ricorrenti assumono che, non avendo il preteso fatto certo costituito oggetto di un valido accertamento, sono stati violati l’art. 2729 c.c. ed il divieto di doppia presunzione posto da tale norma, richiamata dall’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, perché da un fatto ignoto, ossia la presunta esistenza di ulteriori ricavi induttivamente accertati nei confronti della società, la CTR ha desunto il fatto, altrettanto ignoto, della distribuzione e percezione effettiva di utili tra i soci. 7.1 Il motivo è infondato. 7.2 La nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società già estinta non si ripercuote automaticamente sulla validità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci. È senz’altro vero che l’accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto necessario per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria, con l’effetto che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo al socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione della società di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito non dichiarato (Cass. 20/12/2021 n. 40844). Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che solo l’annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e, quindi, anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito dapartecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal soci (Cass. 27/12/2024, n. 34549). Diverso è il caso in cui l’accertamento operato nei confronti della società sia stato annullato per motivi di rito (ad esempio, come nel caso affrontato da Cass. 22/04/2021 n. 10723, per l’estinzione della società in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento nei suoi confronti), poiché in questo caso non viene compiuta alcuna verifica circa l’inesistenza dell’imponibile da essa non dichiarato, sicché tale pronuncia non può fare stato nei confronti dei soci, dovendosi ritenere che proprio la mancanza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati, impregiudicata la sorte dell’accertamento notificato alla società, possa essere posto a base della pretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio, condizione legittimante della richiesta fiscale correlata al maggior reddito di partecipazione a carico del socio (nello stesso senso, già Cass.07/06/2016, n. 11680). Per la giurisprudenza di questa Corte, in altre parole, l’invalidità, per motivi di rito, dell’accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base, non determina necessariamente l’illegittimità degli atti impositivi nei confronti dei suoi soci per i redditi costituiti dagli utili extra bilancio percepiti pro quota , neppure se la formale illegittimità dell’accertamento societario sia stata dichiarata con un precedente ed irrevocabile annullamento giurisdizionale (così, ancora, Cass. n. 10723/2021 cit.). 7.3 I medesimi principi sono stati ribaditi anche nel caso, come quello qui affrontato, in cui il socio di una società di capitali a ristretta base, destinatario di un avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione in suo favore di utili non dichiarati dalla società, lamenti (anche) l’illegittimità dell’atto che costituisce il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione a lui contestato, ossia dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto notificato a quest’ultima dopo la sua estinzione. Si è detto, infatti, che solo l’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società, con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, riveste carattere pregiudicante e determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari (Cass.13/09/2024, n. 24621). Tale carattere pregiudicante non si rinviene, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass. 19/01/2021, n. 752). 7.4 In conclusione, se è vero che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base e non validamente notificato a quest’ultima non è opponibile al socio, e quindi non riveste rilievo “pregiudicante” rispetto alla sussistenza dell’obbligazione tributaria della società (e, di conseguenza, rispetto al presupposto dell’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utili non dichiarati in favore dei soci), è altrettanto vero che ciò si traduce soltanto nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (cosìsostanzialmente, già Cass. 07/03/2019, n. 6626), evidenziati nell’atto di accertamento emesso nei confronti della società. E ciò anche al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria (ex multis: Cass. 16/04/2025, n. 10004; Cass. 10/10/2024, n. 26473; Cass. 07/06/2024, n. 15991; Cass.04/03/2022, n. 7170; Cass. 15/09/2021, n. 24870; Cass. 01/12/2020, n. 27445; Cass. 24/07/2020, n. 15895; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass.14/07/2017, n. 17461). 7.5 Né risulta configurabile, nel caso di specie, la violazione del divieto di doppia presunzione, essendosi rilevato che, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 29/07/2016, n. 15824; Cass. 28/11/2014, n. 25271). Pertanto, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio, come nel caso di specie, si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (Cass. 19/12/2019, n. 33976). 8. Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR confermato la plusvalenza realizzata dalla società sull’assunto che la documentazione prodotta in giudizio, volta a dimostrare le spese di ristrutturazione sostenute, non era stata a suo tempo prodotta nella fase endoprocedimentale in riscontro alle specifiche richieste inoltrate dall’Ufficio, con conseguente decadenza ai sensi del citato art. 32. Partericorrente assum e , in proposito, che l’avviso di accertamento a carico della società era derivato dalla procedura avviata con un questionario trasmesso alla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione tramite raccomandate a.r. spedite alla liquidatrice e socia D’Arasmo e all’altro socio Griffa. Nella motivazione del predetto avviso di accertamento si dava atto che la società contribuente, decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento del questionario, non aveva prodotto alcuna documentazione per dimostrare la regolarità delle proprie scritture contabili. L’intero procedimento, però, si è svolto nel contraddittorio di una società già estinta al momento dell’invio del questionario, e non anche nei confronti dei soci ai quali, con la sentenza impugnata, è stato precluso di far valere in giudizio i documenti prodotti a propria difesa, che avrebbero potuto determinare, se valutati, un esito diverso della controversia. 8.1 Il motivo è inammissibile. 8.2 La CTR ha affermato che «Per quanto riguarda invece la plusvalenza realizzata così come indicata negli accertamenti la Commissione ritiene debba essere anch’essa confermata atteso che la documentazione prodotta in giudizio a dimostrazione di spese di ristrutturazione non è stata a suo tempo prodotta a pena di decadenza, vale a dire in risposta alle specifiche richieste inoltrate dall’Ufficio[…]». 8.3 In proposito, questa Corte ha statuito che l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, salvo che il contribuente non dichiari, contestualmente alla produzione dei documenti con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass.07/10/2024, n. 26133; Cass. 14/06/2021, n. 16757; Cass. 10/03/2021, n. 6617; Cass. 11/02/2021, n. 3442; Cass. 19/07/2006, n. 16503). In sostanza, quindi, l'omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e che non può ritenersi sanata ove l'Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui al citato art. 32 (Cass. 09/11/2016, n. 22745). Nella specie, tuttavia, il contribuente non precisa in quale sede processuale abbia prodotto per la prima volta la documentazione non presa in considerazione dalla CTR, né allega di aver dedotto, al momento della produzione di tale documentazione, di non aver potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per causa a lui non imputabile. Il motivo, quindi, difetta di specificità. 8.4 Inoltre, occorre rammentare che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di "fondamento", con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass.26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014, n. 25756). Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non riproduce il contenuto dei documenti di cui lamenta l’omesso esame, impedendo così di valutare la decisività degli stessi nel senso sopra delineato. Dalla motivazione dell’impugnata sentenza emerge, anzi, che alcuni di questi documenti sono stati ritenuti inutilizzabili dalla CTR perché emessi in epoca antecedente al contestato acquisto dell’immobile da parte della società oppure perché inerenti a spese condominiali prive di giustificazione documentale oppure, ancora, perché aventi una numerazione irregolare: tali valutazioni del giudice d’appello non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte del contribuente e depongono nel senso della non decisività della documentazione in esame. 8.5 Neppure risulta fondata la deduzione secondo cui è del tutto mancato il contraddittorio procedimentale con la società, in quanto già estinta, con la conseguenza che i soci non hanno potuto partecipare all’accertamento nei confronti della società. Essendo, infatti, pacifico che il questionario di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia stato inviato anche ai soci a mezzo raccomandata a.r., questa Corte ha precisato che l'avviso di accertamento nei confronti del socio per redditi da utili non dichiarati di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittimamente emesso e adeguatamente motivato anche quando il socio non abbia partecipato all'accertamento nei confronti della società e l'atto contenga un mero rinvio per relationem ai redditi della società, non essendo i due accertamenti autonomi e indipendenti, in virtù dei poteri concessi ai soci, ai sensi dell'art. 2261 c.c., di consultare la documentazione contabile e di partecipare perciò agli accertamenti che riguardano la società, sicché essi non possono dolersi della definitività dell'accertamento, né riproporre doglianze ad esso riferibili (Cass.18/02/2020, n. 3980). 9. Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto l’accertamento induttivo posto a fondamento dell’atto impositivo, ai sensi della lettera d- bis) del comma 2 dell’art. 39 cit., presupponeva l’esistenza della contribuente e l’instaurazione del contraddittorio con la stessa, condizioni assenti nella fattispecie, atteso che il questionario è stato inviato ad una società già estinta, con conseguente illegittimità dell’accertamento induttivo, in luogo di quello analitico, posto in essere dall’Ufficio. 9.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto parte ricorrente non indica in quale sede ed atto processuale abbia già sollevato l’eccezione di illegittimità del metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio per violazione dell’art. 32, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973. Dal contenuto della sentenza della CTR non emerge, invero, l’avvenuta proposizione di tale specifica eccezione nei gradi di merito. 10. In definitiva, in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo, il secondo ed il quarto, inammissibili il quinto ed il sesto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, attenendosi agli indicati principi, e provveda alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte, in relazione al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]Arasmo, dichiara l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate; in relazione al ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], accoglie il terzo motivo, rigettati il primo, il secondo ed il quarto, inammissi
Sentenza Cassazione n. 04277/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris