CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37389/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26738/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pres-2 (so il suo studicj in Roma, via Nomentana n.905 presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al solo fine del- l'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno, n.2676/9/2015 depositata il 18 marzo 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'8 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campa- nia, sez. staccata di Salerno, veniva dichiarata cessata la materia del contendere quanto all'IVA 2008 oggetto della cartella di pagamento e rigettato l'appello in relazione all'obbligazione di pagamento di inte- ressi e sanzioni. Veniva così riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 182/8/13 con cui era stato dichia- rato inammissibile il ricorso, in quanto tardivo, proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale ex artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972 e liquidazione della dichiarazione presentata dalla contribuente per l'anno di imposta. 2. Il giudice d'appello, ritenuto in via preliminare tempestivo il ricorso avverso la cartella, dava atto dello sgravio riconosciuto dall'Agenzia delle entrate per la sorte capitale oggetto di ripresa, per effetto del- l'esistenza di un credito IVA di importo corrispondente. Nondimeno, la CTR riteneva ugualmente dovute sanzioni e interessi in quanto il tito- lo necessario per il riconoscimento del diritto alla detrazione era indi- viduato nella tempestiva presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, assente nel caso di specie. 3. Avverso la sentenza del giudice d'appello propone ricorso per Cas- sazione la contribuente, affidato ad un unico motivo, mentre l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese effettive, costituendosi al solo fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso - ex articolo 360 primo comma n.3 I 4-1415%4" c.p.c. - 141,qa•usia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.13 del d.lgs. n.471 del 1997, per aver il giudice d'appello acriticamente fatto applicazione della circolare n.21/E del Ministero dell'Economia mancando di riconoscere che, non esistendo il debito tributario, non è più configurabile la sanzione tributaria parametrata in percentuale al debito tributario inesistente. 5. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. La Corte ribadisce che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il perio- do di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispet- tato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia contro- verso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'im- posta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 - 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01). 6. Nel caso di specie la CTR a pag.3 accerta la spettanza di un credito IVA ammontante ad Euro 73.616,00 e, benché non precisi quando il credito sia stato maturato, tanto l'Agenzia delle entrate quanto la CTR lo ritengono idoneo a determinare l'intera estinzione dell'obbligazione tributaria principale, con conseguente relativa cessazione della mate- ria del contendere sulle riprese (sorte capitale) per cui è causa. 7. Orbene, sulla base della prospettazione di tali elementi, il Collegio desume che sono non contestati e sono pacifici i presupposti sostan- ziali per fruire della detrazione, ossia la presenza delle dichiarazioni periodiche IVA e il fatto che il contribuente ha fatto valere un credito di valore corrispondente a quello oggetto della cartella (sorte capita- le) entro la cornice biennale cui fa riferimento il principio di diritto so- pra riportato, elementi tutti la cui compresenza soltanto ha potuto consentire l'esercizio del diritto alla detrazione sulla base della giuri- sprudenza della S.C. citata, come riconosciuto dall'Agenzia prima e dalla CTR poi. 8. Se così è, allora l'ulteriore motivazione del giudice d'appello il qua- le ritiene di non estendere la dichiarazione della cessazione della ma- teria del contendere anche alle sanzioni ed interessi in ragione della dichiarazione annuale IVA che sarebbe stato onere del contribuente presentare, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità essendo sufficienti i tre requisiti richiamati al precedente capoverso e non è ostativa la mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di matu- razione dell'eccedenza d'imposta, alla luce del principio di neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto il quale ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 12 maggio 2021 in causa C-844/19; CGUE 18 marzo 2021 in causa C-895-19; CGUE 28 febbraio 2018, in causa C672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08). 9. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito, la Corte accoglie il ricorso introduttivo. 10. Il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alle decisioni del merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto anche conto del fatto che in ordine al giudizio di legit- timità l'Agenzia non ha svolto difese effettive. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma 1'8 luglio 2