CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 06/07/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, in data 31/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unica doglianza, con cui si contesta il vizio della motivazione in relazione alla valutazione della prova, è del tutto generica, tenuto conto della motivazione offerta a fg. 3 della sentenza impugnata, a proposito del fatto che l'imputato aveva personalmente attivato la carta postepay sulla quale la persona offesa aveva effettuato il pagamento a seguito della truffa subita. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. IL ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] te Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCeLLERIA 1 7 N