Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28945/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42876/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria presentata nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) i primi quattro motivi, con cui si contesta la responsabilità per i reati per cui è intervenuta condanna, sono, per un verso, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, e, per altro verso, volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Del resto, la condotta riparatrice non poteva avere efficacia estintiva, non essendo stato risarcito il danno all'ente, né valore di attenuante, per l'irrisorietà della somma proposta, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata; b) il quinto e il sesto motivo, afferenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono inammissibili perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; c) i reati per cui è intervenuta condanna (art. 336 e 341-bis cod. pen.), commessi il 26 dicembre 2017, non sono prescritti (termine massimo di prescrizione anni sette e mesi sei, cui va aggiunta la sospensione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42876/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria presentata nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: a) i primi quattro motivi, con cui si contesta la responsabilità per i reati per cui è intervenuta condanna, sono, per un verso, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, e, per altro verso, volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Del resto, la condotta riparatrice non poteva avere efficacia estintiva, non essendo stato risarcito il danno all'ente, né valore di attenuante, per l'irrisorietà della somma proposta, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata; b) il quinto e il sesto motivo, afferenti al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono inammissibili perché la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; c) i reati per cui è intervenuta condanna (art. 336 e 341-bis cod. pen.), commessi il 26 dicembre 2017, non sono prescritti (termine massimo di prescrizione anni sette e mesi sei, cui va aggiunta la sospensione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 01); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris