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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 agosto 1990

Cassazione n. 01180/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22353/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); q Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di ogni altro beneficio di legge, alla sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 22353/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.); q Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di ogni altro beneficio di legge, alla sostituzione della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove e ad una non consentita nuova ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 01180/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris