CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34068/22 [OSCURATO:PERSONA] + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 16 CdS, come modificato dall'art. 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in I. 2 ottobre 2007, n. 160 e dall'art. 1, commi 1, 2 e 5 d. Igs. N. 8 del 2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); Esaminati i motivi di ricorso che, pur recando nell'intestazione il riferimento ad entrambi gli imputati, riguardano i soli reati ascritti all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per i reati contestati sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza valorizza le offese e le minacce poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], nonché l'esito materialmente impeditivo dell'operato dei pubblici ufficiali (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato); Ritenuto che anche le censure con cui si censura l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della contestata recidiva sono a-specifiche poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna del solo ricorrente De _Barre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna De_ [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d