CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 01034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27979/2022 Rilevato che FALL Pass ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della norma penale di cui all'art. 99 cod.pen. e mancanza o illogicità della motivazione sull'esclusione della recidiva reiterata e infraquinquennale, è manifestamente infondato poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose fossero indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]