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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18552/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/6/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchè, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno evidenziato, sulla scorta della ricostruzione compiuta dai verbalizzanti, la presenza di più persone nel momento in cui l'imputato aveva rivolto frasi ingiuriose all'agente di polizia municipale intento a svolgere un atto del servizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere éensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ano [OSCURATO:PERSONA] —5t PC) s '[OSCURATO:PERSONA] 474AG 2071

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/6/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perchè, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno evidenziato, sulla scorta della ricostruzione compiuta dai verbalizzanti, la presenza di più persone nel momento in cui l'imputato aveva rivolto frasi ingiuriose all'agente di polizia municipale intento a svolgere un atto del servizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere éensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ano [OSCURATO:PERSONA] —5t PC) s '[OSCURATO:PERSONA] 474AG 2071
Sentenza Cassazione n. 18552/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris