CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43793/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato—avvt rti-, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 1. Con atto a firma del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova, avendo l'attuale ricorrente rinunciato ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, ha rideterminato ex art. 599 bis cod. proc. pen. la pena a lui inflitta per i reati di cui all'imputazione. Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché riguardante sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi di appello. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammend