CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 27928/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PAOLO([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come daprocura speciale in atti.-ricorrente-controMINISTERO DELL 'INTERNO-intimato-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1409/2024depositata il 28/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025Udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleData pubblicazione 20/10/2025T.A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.Udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, per laricorrente che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.1.- Con atto introduttivo del 17.6.2020, G.Z. , dicittadinanza argentina, chiese al Tribunale di Roma di annullare ildecreto prefettizio del 6.8.2019, con cui era stata respinta l’istanzadi riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 5, L. n.91/1992 proposta in data 22.12.2017 e, per l’effetto, accertare ildiritto della medesima all’acquisto dello status di cittadina italiana.G.Z. aveva dedotto di aver contratto matrimonio con uncittadino italiano in data 29.08.2021; che dall’unione erano natidue figli, entrambi cittadini italiani; che il Prefetto della Provincia diRoma aveva respinto l’istanza ravvisando la causa ostativa di cuiall’art. 6, comma 1, lett.b, l. 91/1992 per avere ella riportato duecondanne irrevocabili per delitti non colposi per i quali la leggeprevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni direclusione, entrambe a pena condizionalmente sospesa. Aveva,quindi, rammentato che, con provvedimenti del 7 e del 24.02.20, ilGiudice dell’Esecuzione del Tribunale penale di Roma, rilevato chenon aveva commesso successivamente altri reati, aveva dichiaratoestinti, ai sensi dell’art.165 c.p. i suddetti reati.G.Z. aveva sostenuto che una lettura costituzionalmenteorientata dell’art. 6 l. 91/92 imponeva di estendere la cessazionedella preclusione all’acquisto della cittadinanza italiana, previstaper la riabilitazione, anche all’effetto estintivo del reato. Avevarappresentato, inoltre, di avere da tempo intrapreso e conclusopositivamente un percorso di ravvedimento e reinserimento sociale,risultando perfettamente integrata nella società italiana.2 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025Il Giudice di primo grado respinse la domanda rilevando laData pubblicazione 20/10/2025sussistenza della condizione ostativa di cui all’art. 6 della legge91/1992.La Corte di appello di Roma, investita del gravame proposto daG.Z. , ha confermato la prima decisione.La Corte capitolina ha rammentato che l’art. 6, comma 1, dellalegge n. 91/1992 stabilisce che hanno effetto preclusivodell’acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieroconiugato con cittadino italiano l’aver riportato condanna perdeterminati delitti, e tra questi anche per delitti non colposi per iquali la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimoa tre anni di reclusione, mentre il comma terzo dello stesso articolostabilisce che la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi dellacondanna (diff. fol.4/6 sent. imp.).Segnatamente, ne ha dedotto che «La lettera della norma nonlascia adito a dubbi circa l’esclusione della sospensione condizionaledella pena così come delle altre cause estintive del reato e dellapena dal novero dei fatti che determinano la cessazione dellapreclusione all’acquisto della cittadinanza italiana connessaall’inflizione di una condanna, limitato alla sola riabilitazione, che èper espressa previsione normativa (art. 178 c.p.) una causa diestinzione delle pene accessorie e degli effetti penali dellacondanna caratterizzata, come ben precisato nell’ordinanzaimpugnata, da una funzione promozionale e premiale, perchécollegata all’avvenuta espiazione della pena principale inflitta e allabuona condotta successivamente dimostrata dal condannato per uncongruo periodo di tempo.».Avverso la decisione di secondo grado G.Z. ha proposto ricorsoper cassazione con due mezzi, illustrati con memoria.L’Amministrazione è rimasa intimata.Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cuiha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la sospensione3 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025condizionale della pena non è assimilabile alla riabilitazione e cheData pubblicazione 20/10/2025l’art.6, comma 3, della legge n.91/1992 non può essere applicatoin via estensiva.Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto e la difesa diG.Z. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Con il primo motivo, la ricorrente contesta la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 5 e 6, comma 1, lett. b) e 3 dellalegge n. 91/1992.La ricorrente critica la decisione impugnata, laddove è motivatasulla differente natura dei due istituti della riabilitazione e dellasospensione condizionale della pena.Sotto un primo aspetto, sollecita una lettura costituzionalmenteorientata dell’art.6 della legge n.91/1992 al fine di estendere lacessazione della suddetta preclusione anche all’effetto estintivo delreato conseguente al positivo decorso del termine di cui all’art. 167c.p., all’esito dell’applicazione della sospensione condizionale dellapena.A tal fine la ricorrente deduce che (i) la sospensionecondizionale della pena ha la finalità di sottrarre provvisoriamente ilcondannato alla sanzione penale e di favorirne il recupero sociale;(ii) la provvisorietà del beneficio e la sua revocabilità sono collegateal fallimento della funzione social-preventiva; (iii) la concessionedel beneficio non può prescindere da un giudizio di meritevolezza;(iv) si tratta di un beneficio “diretto al ravvedimento del reo ed alsuo reinserimento nella società” (Cass. pen. n.24642/18) e ciòpresuppone, a suo parere, un contributo attivo del condannato.Per altro verso, la ricorrente argomenta che il beneficio di cuiall’art. 165 c.p., quale causa di estinzione del reato all’esito delpositivo decorso del termine previsto ex lege, ha senz’altro naturapremiale e di emenda in modo pressoché sostanzialmente identico4 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025alla riabilitazione di cui all’art. 179 c.p., per la quale è necessario -Data pubblicazione 20/10/2025al pari che per la sospensione condizionale della pena - attendereun periodo di tempo prima di poterne beneficiare.Ne ritrae la sostanziale equipollenza dei suddetti benefici; ciò, afortiori rimarcando che i fatti per i quali ella è stata condannatasono molto risalenti nel tempo (2004-2006).A sostegno, assume che la sostanziale equivalenza tra i dueistituti è stata del resto riconosciuta da tempo dal Consiglio di Stato(richiama, Cons. Stato, sent. n. 2801/2012).Ricorda che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione,decorso il termine ex art.167 c.p. dalla sospensione condizionaledella pena, ha dichiarato estinti i reati per i quali era statacondannata.3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio. A parere della ricorrente, allaluce degli argomenti in precedenza svolti, la sentenza impugnataavrebbe omesso di valutare che ella aveva provato di aver da moltotempo intrapreso e concluso positivamente un percorso diravvedimento e reinserimento sociale. Deduce che in relazione allavalutazione dell’integrazione dello straniero nella società, costantegiurisprudenza afferma che non ci si può limitare ad un giudiziosommario. Richiama il favor per l’acquisto della cittadinanza daparte del coniuge di cittadino italiano va visto proprio nella tutela,anche di rango costituzionale, della famiglia e della sua unità,richiamando Corte Cost. n.195 del 2022, e lamenta che la Cortecapitolina abbia omesso di tenere ciò in considerazione.4.- Il primo motivo è infondato e va respinto.5.- La disciplina in esame riguarda l’acquisizione dello status dicittadino italiano, regolata dalla legge 05/02/1992, n. 91 (Nuovenorme sulla cittadinanza).Per quanto attiene al caso in esame, che concerne l’acquisizionedella cittadinanza per coniugio, va rammentato quanto segue.5 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025- L’art.5 della legge n.91/1992, come novellato dalla leggeNumero di raccolta generale 27928/202515.7.2009, n. 94, stabilisce il diritto del coniuge, strDaantai epurbobl icaozio ne 20/10/2025apolide, di cittadino italiano ad acquisire la cittadinanza italiana ene fissa le condizioni. Segnatamente, l’acquisto della cittadinanza èpossibile quando, dopo il matrimonio, il cittadino straniero risiedalegalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residenteall’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cuiall’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento,l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio enon sussista la separazione personale dei coniugi. In presenza difigli nati o adottati i termini sono dimezzati.La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art.5 cit. èsubordinata anche ad un’adeguata conoscenza della lingua italianaex art.9.1 della legge n.91/1992.La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno - 26 luglio2022, n. 195, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presentearticolo, nella parte in cui non esclude, dal novero delle causeostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte delconiuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei terminiprevisti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art.7, comma 1, perché «è irragionevole rispetto a qualsivogliagiustificazione riferibile all’art. 5, comma 1, della legge n. 91 del1992» in violazione dll’art.3 Cost.- L’art.6 della legge n.91/1992 individua come causa preclusivaall’acquisto della cittadinanza ex art.5 da parte del coniuge, lacondanna penale per i delitti ivi indicati (lett. a) e b) o lasussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza pubblica(lett. c), ma non è quest’ultima ipotesi quella che rileva nel caso inesame).Ai sensi del comma 3, la riabilitazione fa cessare gli effettipreclusivi della condanna.6 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Nel caso in esame la causa preclusiva è stata individuata inNumero di raccolta generale 27928/2025quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b) consistente Dnaeta lplaub bl«icalazio ne 20/10/2025condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevedauna pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni direclusione» per la quale non era intervenuta la riabilitazione.- L'art. 7 della legge n.91/1992 soggiunge che, ai sensidell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministrodell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco delcomune di residenza o alla competente autorità consolare.- L’art.8 prevede che l’istanza sia respinta con decreto motivatodel Ministero dell’Interno ove sussistano le cause ostative di cuiall’art.6 cit.6.- La ratio della disciplina di cui all’art. 5 della legge n. 91 del1992 e delle norme a esso correlate, come è stato puntualizzato direcente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.195 del 2022,«6.– … è quella di offrire allo straniero o all’apolide un modo diacquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismiconcessori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunitàfamiliare, fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadinoitaliano. 6.1.– In particolare, il prolungamento del termine relativoalla durata del rapporto matrimoniale, introdotto con la legge n. 94del 2009, ha posto l’accento, oltre che sull’atto del matrimonio,sulla partecipazione a un nucleo familiare, protratta per un lasso ditempo, che, come si è visto, va da un minimo di un anno, nel casoin cui vi siano figli e la residenza in Italia, a tre anni, in assenza difigli e con la residenza all’estero. Elementi costitutivi dellasituazione giuridica soggettiva diretta al conseguimento dellacittadinanza sono, dunque, i requisiti, positivi e negativi, indicatidagli artt. 5 e 6 della legge n. 91 del 1992.»7.- In relazione all’acquisto della cittadinanza per matrimonio,questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tale ipotesi «siconfigura, in capo al richiedente, un vero e proprio diritto7 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025soggettivo a diventare cittadino italiano: fatta salva l'eventualeData pubblicazione 20/10/2025sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica,l'acquisto o il diniego sono atti del tutto vincolati, restando esclusaogni forma di apprezzamento discrezionale.» (Cass. Sez. U. n.29297/2021; Cass. Sez. U. n.25398/2024) ciò perché si verte inuna fattispecie che origina da requisiti di rilevanza oggettiva e nonvalutativo-discrezionale, con riguardo tanto ai presupposti diriconoscibilità di cui all'art. 5 (matrimonio con cittadino italiano;residenza in Italia per il tempo indicato dalla legge; permanenzadegli effetti del matrimonio ed insussistenza di separazionepersonale), quanto alle cause ostative di cui all'art. 6 sub lett. a) eb) (condanna per determinati reati). In ciò si concreta la posizionedi diritto soggettivo del richiedente che versi nelle indicatecondizioni (positive e negative).8.- Nell’affrontare il tema dell’esito dei giudizi penali ostativi alriconoscimento della cittadinanza italiana, questa Corte haaffermato che la circostanza che la parte che abbia richiesto ilriconoscimento della cittadinanza per coniugio abbia tenuto unabuona condotta è irrilevante in mancanza dell'emissione delprovvedimento di riabilitazione, al quale soltanto fa riferimento lalegge sulla cittadinanza (Cass. civ. n. 20399/2014, in motivazione),principio a cui si è attenuta la decisione oggetto di censura.Sotto altro profilo, avuto riguardo agli effetti dell’istitutodell’applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), èstato più volte evidenziato che l'effetto preclusivo dell'acquisto dellacittadinanza - che l'art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992 ricollegaalla condanna per un delitto non colposo per il quale la leggeprevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni direclusione - dipende non dalla mera irrogazione della sanzionepenale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio dicolpevolezza e, quindi, non può derivare dalla pronuncia dellasentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c.8 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025(alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 eData pubblicazione 20/10/2025445 c.p.p.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna(Cass. n.14807/2024; Cass. 34992/2023, Cass. n. 24312/2007).Tale specifico approdo è, tuttavia, ininfluente nel caso in esameperché non ricorre l’applicazione della pena su richiesta.9.- L’esame delle questioni proposte con il ricorso richiede diinquadrare, per quanto di interesse, gli istituti penalistici diriferimento.Per quanto attiene alla natura giuridica, le preclusioni alconseguimento della cittadinanza disciplinate dall’art.6, comma 1,lett. a) e b) della legge n.91/1992 (Precludono l'acquisto dellacittadinanza ai sensi dell'articolo 5: a) la condanna per uno deidelitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codicepenale; b) la condanna per un delitto non colposo per il quale lalegge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a treanni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico aduna pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autoritàgiudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta inItalia) integrano, come ritenuto anche dalla dottrina, gli “effettipenali della condanna” conseguenti all’esito di giudizi penali, cheimpediscono il riconoscimento dello status di cittadino, categoria incui è ricondotta ogni conseguenza giuridica sfavorevole per il reo,derivante ipso iure da una sentenza di condanna, senza che sianecessaria altra decisione, giurisdizionale o amministrativa che leapplichi discrezionalmente, che non sia qualificabile come penaaccessoria o come misura di sicurezza, conseguenza giuridica chepuò verificarsi in qualsiasi campo sia pubblico che privato: si parladi effetto penale avendo riguardo pertanto non al settore diincidenza ma a quello di provenienza della pronuncia.10.- Risulta pertanto coerente e pienamente raccordata con ilsistema penalistico, la previsione di cui all’art.6, comma 3, leggecit., che fa conseguire la cessazione dell’effetto preclusivo della9 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025condanna direttamente al conseguimento della riabilitazione (LaData pubblicazione 20/10/2025riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna).11.- Invero, come è noto, ai sensi dell’art.178 c.p., «Lariabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effettopenale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.»Secondo il disposto dell’art.179 c.p. la riabilitazione è concessaquando siano decorsi almeno tre anni (o il maggior termine fissatoper legge in relazione alle condizioni soggettive del condannato) dalgiorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altromodo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costantidi buona condotta.Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale dellapena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, iltermine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dalquale decorre il termine di sospensione della pena.12.- Va osservato che la consolidata giurisprudenza penale diquesta Corte ha affermato la peculiarità e la autonomia dellariabilitazione rispetto alle altre cause di estinzione del reato o dellapena.Occorre, pertanto, ribadire, come affermato con estremachiarezza da Cass. pen. n.3845/2000, che la riabilitazione sicaratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o dispecifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale;essa, infatti, è astrattamente idonea ad estinguere anche ogniulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute allasua concessione possano far derivare dalla medesima condanna percui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione inordine ad ogni possibile effetto della condanna, e non soltanto aquelli già verificatisi, consegue, poi, che debba ritenersi sussisterel'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il solo fattoche risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si siagià stati riabilitati. La riabilitazione presuppone, inoltre, proprio10 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025l'esecuzione o altro modo di estinzione della pena principale inflittaData pubblicazione 20/10/2025con la condanna (art. 179, primo comma, cod. pen.).13.- In più occasioni, quindi, questa Corte ha posto in luceproprio la differenza esistente tra l’istituto della sospensionecondizionale della pena e l’istituto della riabilitazione, rimarcandoanzi – la non sovrapponibilità degli stessi ma – la alteritàcoordinabile tra i due istituti laddove è intervenuta a delineare latempistica di presentazione dell’istanza di riabilitazione nel caso dicondanna a pena condizionalmente sospesa (Cass. pen. n.24084/2009; Cass. pen. n. 8134/2010).Anche il Consiglio di Stato nelle sue più recenti pronunce haribadito le differenze tra i due istituti (tra molte, Cons. Stato, n.386/2017; Cons. Stato, sent. n. 320/2022), diversamente daquanto sembra opinare la ricorrente.Invero, la sospensione condizionale della pena è disposta primadi qualsiasi verifica circa la condotta successiva alla sentenza dicondanna e sulla base di una prognosi di non ricaduta nel reatosvolta a tale momento, mentre l’estinzione del reato è istituto chesi fonda, ai sensi dell’art.167, comma 1, c.p., sul decorso deitermini stabiliti unitamente ad ulteriori elementi (il condannato noncommetta entro tali termini un delitto, ovvero una contravvenzionedella stessa indole, e adempia gli stessi obblighi impostigli) edopera ope legis, salva l’eventuale necessità di accertamento daparte del giudice dell’esecuzione (art. 676 c.p.p.). La riabilitazione,infine, costituisce un beneficio che può essere concesso solo aseguito di una pronuncia del Tribunale di sorveglianza con cui siriscontri che sia decorso il termine fissato dalla legge “dal giorno incui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modoestinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti dibuona condotta” (art. 179, comma 1, c.p.).14.- Alla luce dei superiori chiarimenti ermeneutici e deiconsolidati orientamenti giurisprudenziali, risulta non condivisibile11 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025Numero di raccolta generale 27928/2025la prospettazione della ricorrente, laddove sostiene l’equipollenza oData pubblicazione 20/10/2025equivalenza degli istituti della riabilitazione e della sospensionecondizionale della pena, dovendosi convenire con le conclusionirassegnate dalla Procura Generale.15.- Nemmeno può farsi luogo, ove ciò la ricorrente abbiavoluto propugnare con il motivo, ad una “integrazione analogica” inbonam partem della norma in relazione alla sospensionecondizionale della pena, atteso che non si evince alcuna lacuna nelquadro normativo come ricostruito che possa giustificare il ricorso aforme d'integrazione analogica del sistema, non potendo ritenersiindefettibile la previsione della cessazione dell’effetto preclusivo alconseguimento della cittadinanza italiana al positivo decorso deltempo conseguente alla sospensione condizionale della pena,piuttosto che, come normativamente previsto, al conseguimentodella riabilitazione.16.- Va disattesa infine la sollecitazione ad una interpretazioneconforme a Costituzione della norma nei sensi invocati dallaricorrente.A fondamento del potere-dovere dei giudici di ricercare eidentificare autonomamente l’interpretazione costituzionalmenteorientata, il Giudice delle leggi pone la presenza di una pluralità diinterpretazioni possibili. Al ricorrere di questa eventualità, il giudicedeve scegliere quella che conduce ad un risultato ermeneuticocostituzionalmente compatibile, ricusando le altre (Corte Cost.n.198 del 2003).Nel presente caso, non si pongono più interpretazioni possibilidella norma in esame (art.6, comma 1, legge n.91/192), alla lucedel chiaro ed univoco dettato normativo coerente con le sostanzialidifferenze esistenti tra le funzioni dei due istituti, riabilitazione esospensione condizionale della pena, prima illustrate.Inoltre, la disposizione in esame non si pone in contrasto con iparametri costituzionali e risulta ragionevole, posto che la12 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025preclusione ostativa costituita dai precedenti penali ex art.6 leggeNumero di raccolta generale 27928/2025n.91/1992 ha natura relativa, e non assoluta, ben potendoD alta ppubablrictaezio ne 20/10/2025interessata avvalersi dell’istituto della riabilitazione per conseguireil risultato ambito: la riabilitazione, che consente anche lacancellazione degli effetti penali, è un quid pluris, che il legislatore,nella sua discrezionalità, ben può richiedere.17.- In sintesi, va affermato che «In tema di acquistodella cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivodell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lettera b),della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delittonon colposo per il quale la legge prevede una pena edittale noninferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un “effetto penale”della condanna e cessa a seguito della concessione dellariabilitazione cui la parte può accedere ai sensi dell’art.178 c.p.,non essendo sufficiente il solo positivo decorso del tempo ai sensidegli artt. 163 e 167 c.p. a seguito della sospensione condizionaledella pena».18.- Il secondo motivo è inammissibile perché, contrariamentea quanto deduce la ricorrente, la Corte di appello ha preso inesame le circostanze dedotte e le ha ritenute non meritevoli diapprofondimento perché non decisive alla luce delle condivisibiliconsiderazioni svolte per rigettare il primo motivo di appello.19- Il ricorso va, pertanto, rigettato.Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensivadell’Amministrazione intimata.Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte di cassazione- Rigetta il ricorso;13 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 21458/2024Numero sezionale 3299/2025- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenzaNumero di raccolta generale 27928/2025siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti Daitna puebbslicsaazio ne 20/10/2025menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002,n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della PrimaSezione Civile, il 7 ottobre 2025.La Consigliera est. Il PresidenteLaura [OSCURATO:PERSONA] Giusti14 di 14